Disegno di legge regionale n. 307 presentato il 22 giugno 2006
Tutela e valorizzazione del paesaggio.

Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione, secondo i principi fondamentali enunciati nella Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell' articolo 9 della Costituzione, nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) come modificato dai decreti legislativi 24 marzo 2006, nn. 156 e 157 e nel titolo I dello Statuto regionale, riconosce il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita della popolazione per preservarne i valori culturali e naturali.
2. 
A tal fine la Regione promuove ed attua politiche volte alla tutela, alla valorizzazione e alla pianificazione del paesaggio. Inoltre verifica l'incidenza diretta o indiretta di tutte le attività di governo sul paesaggio; l'esistenza di detto presupposto è riconosciuta e dichiarata espressamente dalla Giunta regionale in sede di adozione dei provvedimenti.
Art. 2 
(Azioni e programma di interventi)
1. 
Nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, la tutela e la valorizzazione del paesaggio a tutti i livelli di governo si attuano attraverso:
a) 
la predisposizione di strumenti di pianificazione e di governo delle trasformazioni del paesaggio secondo le indicazioni contenute nella legislazione di settore;
b) 
l'avvio di attività di comunicazione e di sensibilizzazione della società civile e degli operatori pubblici e privati al valore del paesaggio;
c) 
la promozione di attività di formazione e di educazione nel settore della conoscenza e delle trasformazioni sul paesaggio;
d) 
l'elaborazione di studi, analisi e ricerche per l'individuazione, la conoscenza e la valutazione dei paesaggi e per la predisposizione di specifici atti di indirizzo e di recepimento della normativa nazionale e comunitaria;
e) 
l'incentivazione alla ricerca della qualità nel progetto di paesaggio attraverso il ricorso al concorso di idee o di progettazione;
f) 
la promozione ed il finanziamento di specifici progetti per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della qualità paesaggistica e per la realizzazione di elementi paesaggistici della contemporaneità coerenti ed integrati, di cui agli articoli 3 e 4.
2. 
La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili e sentite le province, approva un programma di interventi per il finanziamento delle azioni a sostegno del paesaggio elencate al comma 1, acquisito il parere della Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico, di cui all'articolo 6.
Art. 3 
(Progetti per la qualità paesaggistica)
1. 
La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico di cui all'articolo 6, individua:
a) 
i criteri e le modalità per la presentazione, da parte delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle comunità collinari, delle altre forme di associazionismo comunale e di altri soggetti pubblici, dei progetti previsti da specifici strumenti di pianificazione paesaggistica o territoriale a valenza paesaggistica o dalla strumentazione urbanistica come intervento di qualificazione paesistica;
b) 
i parametri di carattere economico-finanziario sulla base dei quali vengono assegnati i finanziamenti per gli interventi di cui alla lettera a), tenuto conto che il contributo regionale può concorrere all'integrazione di risorse derivanti da programmi dell'Unione europea.
2. 
Entro il 31 gennaio di ogni anno le province, i comuni, le comunità montane, le comunità collinari, le altre forme di associazionismo comunale e altri soggetti pubblici, presentano alla struttura regionale competente la richiesta di finanziamento ed i relativi progetti nel rispetto delle finalità della presente legge e dei criteri individuati dalla Giunta regionale, di cui al comma 1.
3. 
La Giunta regionale inserisce nel programma degli interventi, di cui all'articolo 2, comma 2, l'elenco dei progetti in possesso dei requisiti richiesti e, per quelli ammessi a contributo, concede un finanziamento fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ammissibile prevista per la realizzazione delle opere.
4. 
La Giunta regionale assegna criteri di priorità agli interventi espressamente previsti nell'ambito di strumenti di pianificazione comunale adeguati ai contenuti degli strumenti di pianificazione paesaggistica.
Art. 4 
(Contenuto dei progetti per la qualità paesaggistica)
1. 
I progetti per i quali si richiede il contributo regionale devono contenere:
a) 
un'approfondita analisi paesaggistica dell'ambito, sufficientemente esteso, all'interno del quale ricade l'intervento;
b) 
le caratteristiche qualitative dell'intervento e le sue incidenze dirette ed indirette sugli aspetti socio-economici;
c) 
la programmazione economica degli interventi che preveda anche una quota parte di finanziamento locale da parte dei soggetti proponenti;
d) 
le verifiche di fattibilità con tutti i piani ed i programmi vigenti sull'area con particolare riferimento alla valutazione di compatibilità ambientale ove richiesta dalla normativa di settore e alla verifica di conformità urbanistica degli interventi in progetto.
Art. 5 
(Incentivazione alla qualità del progetto)
1. 
La Regione riconosce il concorso di idee o di progettazione, come utile strumento per il conseguimento delle migliori soluzioni progettuali mirate ad interventi sulla qualità paesaggistica e a tal fine prevede specifiche risorse per il finanziamento delle spese necessarie.
2. 
Possono fruire del finanziamento i soggetti pubblici e privati che, sebbene non tenuti per legge, ricorrano volontariamente al concorso di idee o di progettazione nella realizzazione degli interventi.
3. 
I comuni possono applicare le agevolazioni previste dall' articolo 52, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come aggiunto dall' articolo 49 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.
4. 
La Giunta regionale con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, individua i criteri di attribuzione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per i concorsi di idee o di progettazione.
Art. 6 
(Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico)
1. 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico, di seguito denominata Commissione.
2. 
La Commissione, che dura in carica cinque anni ed esercita la sua attività fino al suo rinnovo, è composta da:
a) 
l'assessore con delega alla pianificazione paesaggistica o suo delegato con funzioni di presidente;
b) 
il soprintendente per i beni architettonici e del paesaggio o suo delegato;
c) 
un rappresentante designato dal Politecnico di Torino, facoltà di Architettura;
d) 
tre esperti in materia, designati dalla Giunta regionale sulla base della presentazione di un curriculum attestante la qualificata, pluriennale e documentata esperienza scientifica e professionale;
e) 
il responsabile della struttura regionale competente in materia.
3. 
La Commissione si riunisce su convocazione del presidente e le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.
4. 
La Commissione esprime parere:
a) 
obbligatorio e non vincolante sul programma di interventi;
b) 
obbligatorio e non vincolante sul provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1;
c) 
obbligatorio e vincolante sul premio qualità paesaggistica.
5. 
La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito.
Art. 7 
(Premio qualità paesaggistica)
1. 
La Regione Piemonte istituisce il premio qualità paesaggistica.
2. 
Al premio qualità paesaggistica concorrono tutti i progetti ammessi a finanziamento ai sensi dell'articolo 3.
3. 
La Regione Piemonte può assegnare il premio qualità paesaggistica ad uno o più progetti riconoscendo un'ulteriore quota di finanziamento del 20 per cento della spesa ammissibile.
4. 
Tale riconoscimento è assegnato ai progetti caratterizzati dall'elevata qualità progettuale nel campo della valorizzazione, del recupero e della creazione dei paesaggi contemporanei e dalla capacità di rappresentare un caso esemplare di buona pratica applicabile in altri contesti regionali.
5. 
La Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico adotta apposito regolamento per il conferimento del premio.
6. 
Nei pressi dell'opera premiata è posta specifica indicazione del riconoscimento aggiudicato.
Art. 8 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stimato, per l'anno finanziario 2006, in euro 12.000.000,00, si fa fronte con le disponibilità finanziarie presenti nell'unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze).
2. 
Per gli anni successivi si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).