Proposta di legge regionale n. 306 presentata il 22 giugno 2006
Disciplina del conferimento di incarico di direzione di struttura complessa di aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere.

Art. 1 
(Documento di Indirizzo)
1. 
L'Azienda sanitaria locale o l'Azienda ospedaliera, almeno tre mesi prima della cessazione programmata di attività di un direttore di struttura complessa ovvero nei tre mesi successivi alla cessazione non programmata della stessa, trasmette alla Direzione Programmazione sanitaria della Regione la proposta di copertura dell'incarico vacante corredata da un Documento di Indirizzo che, sulla base della programmazione regionale e aziendale, della valutazione dei risultati della gestione, nonché degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, individui un progetto obiettivo delle attività da realizzare nella struttura complessa, comprensivo delle finalità, delle risorse e dei tempi di realizzazione.
2. 
Il Documento di Indirizzo di cui al comma 1 è predisposto dalla Direzione generale dell'Azienda sanitaria previo parere del Consiglio dei Sanitari e comprende inoltre gli indirizzi circa:
a) 
i requisiti soggettivi ed oggettivi minimi richiesti ai candidati per poter partecipare alla selezione;
b) 
i criteri di valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina; delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato, con riferimento all'incarico da svolgere; dei contenuti del curriculum professionale, ai fini della predisposizione dell'elenco dei candidati ritenuti idonei.
3. 
Entro un mese dal ricevimento della proposta dell'Azienda sanitaria, la Direzione Programmazione Sanitaria della Regione esprime su di essa parere di conformità alla programmazione sanitaria regionale o eventuali osservazioni. Scaduto infruttuosamente tale termine la proposta è considerata conforme.
4. 
Il Documento di Indirizzo conforme alla programmazione sanitaria regionale farà parte integrante dell'avviso di concorso quale elemento necessario dello stesso.
Art. 2 
(Conferimento dell'incarico dirigenziale di direttore di struttura complessa di Aziende sanitarie locali ed Aziende ospedaliere)
1. 
L'incarico di direzione di struttura complessa è conferito dal direttore generale dell'Azienda sanitaria competente, previa pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno trenta giorni prima della valutazione, sulla base della graduatoria dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 15, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), redatta dalla commissione di valutazione tecnica di cui all'articolo 15-ter del medesimo decreto legislativo.
Art. 3 
(Commissione di valutazione)
1. 
La commissione di valutazione tecnica di cui all' articolo 15-ter del d. lgs. 502/ 1992, è costituita dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e, comunque, non prima dei dieci giorni antecedenti l'inizio delle operazioni di valutazione.
2. 
La costituzione della commissione di cui al comma 1 è formalizzata dalla Direzione dell'Azienda sanitaria entro quindici giorni dal completamento delle designazioni dei componenti.
3. 
La commissione di cui al comma 1, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario, con funzioni di presidente, e da due dirigenti dei ruoli del servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto di incarico, di cui almeno uno di provenienza extraregionale. Oltre i due componenti titolari, sono sorteggiati quattro membri supplenti, di cui almeno due di provenienza extraregionale, che, secondo l'ordine del sorteggio, sostituiscono i membri titolari in caso di rinuncia.
4. 
I dirigenti che, ai sensi del comma 2, compongono la commissione sono scelti a mezzo sorteggio tra i nominativi inseriti in apposito elenco tenuto presso l'Assessorato alla Sanità.
5. 
L'elenco di cui al comma 4 è formato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ed è suddiviso per sezioni corrispondenti ciascuna alle diverse discipline che possono formare oggetto di incarico.
6. 
L'elenco di cui al comma 4 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al fine di consentire, entro trenta giorni, l'integrazione, su domanda, dei dirigenti di struttura complessa erroneamente omessi ed è soggetto a revisione annuale. In tale elenco sono inseriti i dirigenti delle strutture complesse presenti nel territorio nazionale.
7. 
Il sorteggio di cui al comma 4 è effettuato da parte della Direzione generale dell'Azienda sanitaria interessata entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
8. 
Il sorteggio di cui al comma 4 è pubblico. Data, ora e luogo del sorteggio sono comunicati a coloro i quali hanno presentato domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
9. 
Ai commissari spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per vitto, alloggio e viaggio.
10. 
Il direttore generale dell'Azienda sanitaria stabilisce il compenso spettante ai commissari non dipendenti dal Servizio Sanitario della Regione Piemonte.
11. 
Il pagamento del compenso di cui al comma 10 e del rimborso delle spese di cui al comma 9 competono all'Azienda sanitaria che si avvale della commissione di valutazione tecnica.
Art. 4 
(Conferimento dell'incarico e rapporto di lavoro)
1. 
La commissione di valutazione di cui all'articolo 3 predispone, sulla base della graduatoria dei candidati, una rosa di tre candidati idonei, accompagnata da un profilo personale di idoneità per ciascuno dei candidati.
2. 
Il direttore generale conferisce l'incarico di direzione di struttura complessa sulla base della rosa di candidati idonei di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori della commissione di valutazione.
3. 
La graduatoria di cui al comma 1 è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione ai criteri fissati dall' articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario), con la seguente proporzione: fino a 25 punti per il colloquio, fino a 50 punti per titoli attinenti le attività professionali e direzionali-organizzative, fino a 25 punti per titoli di studio, attività scientifica e pubblicazioni, per un totale massimo di 100 punti.
4. 
Il rapporto del direttore di struttura complessa con l'azienda sanitaria locale è regolamentato mediante contratto di diritto privato.
5. 
L'incarico di direzione della struttura complessa ha durata minima di cinque e massima di sette anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un periodo più breve sulla base di un provvedimento motivato, che tenga conto, fra l'altro, dei risultati di gestione.
6. 
La verifica dei risultati della gestione può condurre, limitatamente al primo anno di servizio, all'esercizio da parte del Direttore generale della facoltà di recesso unilaterale del contratto di diritto privato.
Art. 5 
(Termini per la conclusione dei lavori)
1. 
Il direttore generale, all'atto della costituzione della commissione di valutazione di cui all'articolo 3, provvede alla fissazione di un termine non superiore a venti giorni, tranne che per disposizione della Giunta regionale o per oggettive cause di forza maggiore, entro il quale la commissione stessa, a pena di decadenza, conclude i propri lavori.
Art. 6 
(Criteri di valutazione)
1. 
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione di cui all'articolo 3 stabilisce i criteri di valutazione sulla base del Documento di Indirizzo di cui all'articolo 1.
2. 
La commissione, in particolare, stabilisce i criteri di valutazione dei contenuti del curriculum professionale con riferimento:
a) 
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) 
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) 
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) 
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) 
all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento.
3. 
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Art. 7 
(Funzioni del direttore di struttura complessa e risultati di gestione)
1. 
Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti da specifiche competenze professionali, funzioni di direzione ed organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi attuati nella struttura loro affidata.
2. 
Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.
3. 
Per quanto non previsto dalla presente legge, agli incarichi di direzione di struttura complessa si applicano le norme statali vigenti.