Proposta di legge regionale n. 304 presentata il 22 giugno 2006
Istituzione di un fondo di solidarietà per gli appartenenti alle forze armate, alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco piemontesi deceduti a seguito di cause di servizio e per i civili piemontesi periti a causa di atti terroristici.

Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
In cumulo al contributo corrisposto dallo Stato viene istituito un fondo di solidarietà per gli appartenenti, di ogni ordine e grado, alle forze armate, alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, e per i decorati con medaglia d'oro, d'argento e di bronzo,al valor civile e militare nati nel territorio piemontese o residenti nei comuni del Piemonte, che siano deceduti, o che abbiano riportato invalidità permanenti superiori all'80 per cento delle capacità psichiche e fisico-motorie - come stabilito dagli organi preposti - per accertate cause di servizio, ordinario o straordinario. Il predetto fondo di solidarietà è valevole anche per i civili, nati nel territorio piemontese o residenti nei comuni del Piemonte, periti o resi invalidi a causa di atti terroristici, compiuti sul territorio italiano o all'estero.
Art. 2 
(Criteri di assegnazione)
1. 
Alle famiglie delle vittime - genitori o coniuge o figli - viene corrisposto un indennizzo "una tantum" di 50.000,00 euro.
2. 
Per ogni figlio minore, se esistente, parimenti viene erogato un sussidio annuo di 10.000,00 euro sino al raggiungimento della maggiore età o al termine del ciclo di studi, anche universitari, intrapresi.
Art. 3 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 2006 è prevista la spesa, in termini di competenza e di cassa, di 500.000,00 euro.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 imputati all'unità previsionale di base (UPB) 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, si fa fronte con la dotazione finanziaria dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2006.
3. 
Per gli anni 2006 e 2007, agli oneri stimati in euro 500.000,00, in termini di competenza, nell'ambito dell'UPB 30011 del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con le risorse dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2006-2008.
Art. 4 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.