Proposta di legge regionale n. 302 presentata il 20 giugno 2006
Promozione della famiglia.

Art. 1 
Finalità
1. 
La Regione Piemonte promuove e tutela il benessere relazionale della persona e favorisce le iniziative dirette alla realizzazione e all'attuazione dei principi fondamentali della Costituzione e dello Statuto regionale.
2. 
La Regione, a tal fine, riconosce la soggettività sociale della famiglia e l'importanza dei nuclei familiari.
Art. 2 
Famiglia e nuclei famigliari
1. 
Ai fini della presente legge la famiglia è l'istituzione definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione.
2. 
Per nucleo familiare si intende la famiglia fondata sul matrimonio, nonché quello composto da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità. Il concepito è componente del nucleo familiare.
Art. 3 
Interventi per la promozione della famiglia
1. 
La Regione, in tutti gli ambiti di competenza, si impegna a promuovere e sostenere la famiglia e i nuclei familiari nelle proprie responsabilità.
2. 
Al fine di favorire la nascita di nuove famiglie, la Regione:
a) 
concede prestiti senza interessi o a tasso agevolato e la prestazione di garanzie sussidiarie per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, sulla base di convenzioni con banche o istituti finanziari;
b) 
stipula convenzioni con istituti finanziari, assicurativi e previdenziali per incentivare l'offerta di alloggi in locazione nei comuni ad alta densità abitativa;
c) 
dispone una riserva pari al 20 per cento sui programmi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa per la locazione di alloggi alle giovani coppie che intendono contrarre matrimonio, secondo appositi bandi speciali indetti dai comuni, ai sensi e per gli effetti della normativa regionale vigente;
d) 
provvede al rimborso delle spese relative alla prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua potabile, energia elettrica e gas nell'abitazione coniugale;
e) 
dispone il rimborso, per i primi due anni di matrimonio, di una somma pari al 50 per cento delle spese riguardanti l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e le tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) dovute per l'abitazione coniugale.
3. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le fasce di reddito dei destinatari dei benefici previsti dalla presente legge, le modalità di accesso nonché gli indirizzi per la concessione degli stessi, da parte dei comuni, singoli e associati.
4. 
La mancata celebrazione del matrimonio entro un anno dalla concessione dei benefici di cui al comma 2, ne comporta la revoca e il recupero delle somme erogate con l'applicazione dei correnti tassi di interesse bancari.
5. 
Il 5 per cento delle risorse regionali assegnate alla cultura e all'istruzione sono destinate al finanziamento di manifestazioni culturali e alle pubblicazioni volte a promuovere la positività e responsabilità sociale della famiglia.
Art. 4 
Priorità e reddito familiare imponibile
1. 
L'ordine di priorità degli aventi diritto o i livelli di reddito per l'erogazioni di servizi il reddito del nucleo familiare è stabilito sulla base dei seguenti elementi:
a) 
reddito familiare imponibile, determinato come ai successivi commi 2 e 3;
b) 
numero dei componenti del nucleo familiare;
c) 
presenza nel nucleo familiare di:
1) 
uno o più soggetti portatori di handicap fisico o psichico;
2) 
uno o più anziani conviventi non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;
3) 
uno o più soggetti in situazione di particolare disagio psico-fisico;
2. 
Per reddito familiare imponibile si intende la somma del reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi diminuito di euro 2.850,00 per ogni figlio a carico alla data di presentazione della domanda per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge e da altre leggi regionali, e di euro 5.700,00 per ogni figlio che si trovi nelle condizioni di cui all' art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. 
Gli importi per i figli a carico previsti dal presente articolo possono essere rideterminati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con cadenza biennale e con riferimento alle disponibilità di bilancio, in ragione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall' ISTAT.
Art. 5 
Associazionismo familiare
1. 
La Regione, anche in forma coordinata con gli enti locali, promuove ed incentiva, mediante contributi economici, l'associazionismo familiare, al fine di garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia e per le responsabilità familiari.
2. 
La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, valorizza e sostiene la solidarietà e l'autorganizzazione tra le famiglie e tra i nuclei familiari, promuovendo le associazioni e le formazioni sociali private rivolte a:
a) 
organizzare ed attivare fenomeni di associazionismo sociale, diretti a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione delle banche del tempo di cui al comma 3;
b) 
promuovere iniziative di sensibilizzazione, formazione e informazione sull'identità e il ruolo sociale della famiglia.
3. 
Per banche del tempo si intendono forme di organizzazione che svolgono attività di cura, custodia ed assistenza a persone e famiglie in condizioni di bisogno.
4. 
La Regione istituisce uno specifico fondo per incentivare le attività di cui ai precedenti commi 2) e 3).
5. 
Le associazioni e le formazioni sociali private di cui al comma 2, debitamente iscritte nei registri regionali, possono stipulare convenzioni con la Regione o con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività o per la gestione di servizi alla persona finalizzati a sostegno delle responsabilità familiari.
Art. 6 
Parere consultivo della commissione permanente sanità, assistenza, servizi sociali, politiche degli anziani
1. 
La Commissione consiliare permanente programmazione, bilancio richiede alla Commissione consiliare permanente sanità, assistenza, servizi sociali, politiche degli anziani il parere consultivo sul rispetto degli obiettivi e dei vincoli della presente legge nel bilancio annuale di previsione, nel bilancio pluriennale e nel documento di programmazione economico e finanziaria.
Art. 7 
Osservatorio permanente sulla famiglia e sulle responsabilità familiari
1. 
È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio permanente sulle famiglia e sulle responsabilità familiari, di seguito denominato Osservatorio.
2. 
L'Osservatorio è composto da:
a) 
Assessore regionale competente, che ne assume la presidenza;
b) 
tre rappresentanti delle associazioni di famiglie iscritte nei registri di cui all'articolo 7 comma 5;
c) 
un rappresentante del Forum delle Associazioni Familiari del Piemonte;
d) 
due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI Piemonte;
e) 
un rappresentante delle province designato dalla Unione Province Piemontesi;
3. 
L'Osservatorio, in particolare:
a) 
studia ed analizza il rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativi-assistenziali;
b) 
valuta l'efficacia degli interventi di promozione in favore della famiglia e di sostegno delle responsabilità familiari realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da gruppi ed associazioni;
c) 
presenta agli organi regionali proposte di integrazione o modifica al programma degli interventi a sostegno della famiglia e delle responsabilità familiari;
d) 
esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la famiglia e per le responsabilità familiari.
4. 
L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali di cui al successivo comma 5 e può, previa apposita convenzione, avvalersi anche di enti specializzati ed istituti universitari.
5. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua la struttura idonea ad assicurare all'Osservatorio i locali, le attrezzature ed il personale necessari al suo funzionamento.
Art. 8 
Norma finanziaria
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva per l'anno finanziario 2006 di 20.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
2. 
Alla spesa corrente pari a 10.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e alla spesa in conto capitale pari a 10.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio assistenziale Tit.I spese correnti) e nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 30012 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio assistenziale Tit.II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, si provvede secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
3. 
Ai medesimi oneri di cui al comma 2, rispettivamente per gli anni 2007 e 2008, si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).