Proposta di legge regionale n. 301 presentata il 20 giugno 2006
Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Primo firmatario

RICCA LUIGI SERGIO

Art. 1 
(Finalità e principi generali)
1. 
La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, stabilisce i principi e le norme generali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, perseguendo le seguenti finalità:
a) 
la trasparenza del mercato, la concorrenza e la libertà d'impresa;
b) 
la qualità del mercato, al fine di realizzare le migliori condizioni di efficienza della rete;
c) 
la tutela della salute e della sicurezza del consumatore, la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti, nonché il miglioramento della qualità dell'offerta;
d) 
lo sviluppo e l' innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, favorendo la crescita dell'imprenditoria, nonché della qualità del lavoro e della formazione professionale degli operatori e dei dipendenti del settore;
e) 
la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico e ambientale;
f) 
la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica, con particolare riguardo alle produzioni tipiche della Regione Piemonte;
g) 
la maggiore accessibilità del servizio sul territorio e la valorizzazione delle attività di somministrazione in riferimento ad una più elevata qualità sociale dello stesso;
h) 
la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi negli ambiti urbani degradati e nelle aree rurali e montane;
i) 
una maggiore flessibilità nella regolazione del comparto;
j) 
la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e l'esercizio dell'attività.
2. 
È garantito il rispetto del principio di sussidiarietà nell'attribuzione delle competenze istituzionali e della partecipazione delle componenti socio - economiche ai processi decisionali.
Art. 2 
(Definizioni ed ambito di applicazione della legge)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzata.
2. 
La presente legge si applica altresì alle attività:
a) 
di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore;
b) 
di somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico.
3. 
Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali le attività:
a) 
di agriturismo, disciplinata dalla legge regionale 23 marzo 1995, n.38 (Disciplina dell'agriturismo), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;
b) 
di somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, disciplinata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo);
c) 
di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere, disciplinata dalla legge regionale 15 aprile 1985, n.31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);
d) 
di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, disciplinata dalla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo, ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114) e dalle disposizioni regionali di attuazione;
e) 
di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall' articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59).
Art. 3 
(Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati)
1. 
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 6, in materia di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati si applicano le disposizioni stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).
2. 
I rinvii effettuati dal d.p.r. 235/2001 alle disposizioni della legge 25 agosto 1991 n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) sono sostituiti con i rinvii alle corrispondenti disposizioni della presente legge.
Art. 4 
(Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. 
Non possono essere titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande né possono esercitare tale attività coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, della l. 287/1991.
2. 
In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
3. 
Il comune al quale viene richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande o al quale viene inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche con il supporto di altri soggetti allo scopo convenzionati dalla Regione Piemonte secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 2.
Art. 5 
(Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. 
Fermo restando il presupposto della maggiore età, ad eccezione del minore emancipato e fatto salvo quanto previsto per il caso del subingresso per causa di morte dall'articolo 13, comma 2, e l'assolvimento degli obblighi scolastici, il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) 
aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell'attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l'esame finale;
b) 
essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all'entrata in vigore della presente legge.
2. 
Sono ammessi all'esame di cui al comma 1, lettera a), senza aver frequentato il corso coloro che:
a) 
avendo assolto agli obblighi scolastici, hanno esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione o hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
b) 
sono in possesso del diploma di scuola alberghiera, nonché di diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione e lauree equipollenti.
3. 
Ai titolari di esercizio in attività o loro delegati è fatto obbligo di frequentare, per ciascun triennio dal rilascio dell'autorizzazione, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.
4. 
La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a) e del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività di cui al comma 3, garantendone l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 17, comma 9 della l. r. 28/1999.
5. 
Il comune al quale viene richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale viene inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti professionali.
6. 
In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
7. 
Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
8. 
Il possesso del requisito professionale di cui al comma1, lettera a) è valido anche ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.
Art. 6 
(Disposizioni per i cittadini dei Paesi dell'Unione europea e non europei)
1. 
Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi sede sociale, con l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n.229 (Attuazione della Direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).
2. 
Il comune al quale viene richiesta l'autorizzazione, o al quale viene inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, per la somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. 
L'accertamento dei requisiti soggettivi, morali e professionali dei cittadini e società dei paesi non appartenenti all'Unione europea é effettuato dal comune al quale viene richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale viene inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, sulla base delle normative internazionali vigenti, avvalendosi degli uffici regionali competenti in materia di commercio, appositamente individuati dalla Giunta regionale.
Art. 7 
(Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
1. 
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. 
Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nei limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie.
3. 
Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.
4. 
La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo, nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco può, con propria ordinanza temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto inferiore al 21 per cento del volume.
5. 
È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
6. 
Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al Comune l'attività o le attività effettivamente svolte nei limiti sanciti dalle norme igienico sanitarie.
Art. 8 
(Criteri per l'insediamento delle attività)
1. 
Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Il parere della commissione consiliare é reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di atto deliberativo.
2. 
Gli indirizzi regionali sono adottati, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, e sentite le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.
3. 
Gli indirizzi regionali tengono conto della vocazione territoriale commerciale e turistica dei luoghi nei quali il servizio di somministrazione é reso al consumatore, al fine di preservare, sviluppare, potenziare e ricostituire il tessuto locale, con riferimento ai contenuti di cui all' articolo 3 della l.r. 28/1999.
4. 
I comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività entro centottanta giorni dall'entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. I comuni adeguano a tale fine, se necessario, gli strumenti urbanistici.
5. 
I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree.
6. 
Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) 
negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) 
negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) 
negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
d) 
negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;
e) 
al domicilio del consumatore;
f) 
nelle mense aziendali, nonché esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) 
nei circoli e associazioni aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all' articolo 2 del d.p.r. 235/ 2001;
h) 
in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e/o rifugiati e altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
i) 
nelle attività da effettuarsi all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto e simili;
j) 
negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
7. 
Sono inoltre escluse dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 le autorizzazioni temporanee, rilasciate ai sensi dell'articolo 10.
8. 
Nei casi indicati al comma 6 le autorizzazioni sono sostituite da denuncia di inizio attività da parte dell'interessato al comune ove ha sede l'esercizio, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. In tali casi spetta al comune competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente della attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
Art. 9 
(Funzioni autorizzatorie comunali)
1. 
L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. 
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica, da parte del comune, del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 e del rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4.
3. 
Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga fino a ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità e per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, alla prevenzione incendi e, quando richiesta, alla sicurezza e alla sorvegliabilità dei locali.
4. 
Il comune può stabilire i casi in cui, per questioni legate alle scelte di programmazione in sede locale, l'autorizzazione per il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico è sostituita da denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 8 comma 8.
5. 
Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l.241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 10 
(Autorizzazioni temporanee)
1. 
In occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5.
2. 
Le autorizzazioni temporanee hanno validità temporale tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento delle manifestazioni di presupposto e sono valide con esclusivo riferimento ai locali o luoghi cui si riferiscono.
3. 
Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, igienico sanitaria, alla prevenzione incendi, nonché, quando richiesta, alla sicurezza e alla sorvegliabilità dei locali.
4. 
Per le autorizzazioni di cui al comma 1 vige il divieto di cui all'articolo 7, comma 4.
Art. 11 
(Autorizzazioni stagionali)
1. 
È consentito il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.
2. 
Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso.
3. 
Nelle autorizzazioni stagionali sono indicati il periodo o i periodi per i quali è consentito l'esercizio dell'attività.
4. 
Alle autorizzazioni stagionali si applicano tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni non aventi durata temporale limitata.
Art. 12 
(Ampliamento di superficie)
1. 
L'ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a denuncia di inizio attività, da effettuarsi al comune competente per territorio.
2. 
Nella denuncia di cui al comma precedente l'interessato dichiara di aver rispettato le norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, se le caratteristiche dell'esercizio lo prevedono, alla sicurezza e alla sorvegliabilità dei locali.
Art. 13 
(Subingresso)
1. 
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.
2. 
Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, il subentrante che non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all' articolo 5 può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve avvenire entro il termine di diciotto mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
3. 
Il subingresso è soggetto a denuncia di inizio attività al comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione.
Art. 14 
(Adempimenti regionali)
1. 
La Giunta regionale definisce i contenuti della modulistica relativa alle comunicazioni ed alle autorizzazioni di cui alla presente legge.
Art. 15 
(Esercizio di attività accessorie)
1. 
Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:
a) 
non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
b) 
non venga trasformato il locale in sala di trattenimento;
c) 
vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.
2. 
Sono fatte salve le seguenti disposizioni di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS):
a) 
gli articoli 68, 69 e 80, per l'esercizio di spettacoli e trattenimenti pubblici;
b) 
l'articolo 86, per l'esercizio dei giochi leciti;
c) 
l'articolo 110, per l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco negli esercizi pubblici.
Art. 16 
(Revoca delle autorizzazioni)
1. 
L'autorizzazione è revocata quando:
a) 
il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l'esercizio entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato;
b) 
il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
c) 
il titolare dell'autorizzazione non é più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
d) 
il titolare dell'autorizzazione non rispetta l'obbligo di formazione obbligatoria in corso di attività di cui all'articolo 5, comma 3;
e) 
viene meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
f) 
il titolare dell'autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
g) 
in caso di subingresso, il subentrante non avvia l'attività nei termini previsti;
h) 
in caso di subingresso per causa di morte, il successore non acquisisce il requisito professionale entro i termini stabiliti;
i) 
viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene richiesta, da parte del titolare dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
j) 
nei casi e per i motivi di pubblico interesse stabiliti dal comune.
2. 
In ordine alle attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a denuncia di inizio attività, in luogo della revoca dell'autorizzazione, é disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.
Art. 17 
(Orario di apertura)
1. 
L'esercente determina l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio nel rispetto dei limiti stabiliti dal comune ai sensi del comma 2.
2. 
Il comune stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica.
3. 
Il comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi e con riferimento agli ambiti territoriali particolarmente carenti, idonei livelli di servizio, può definire, previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge.
4. 
Il comune adotta le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.
5. 
L'esercente comunica al comune l'orario prescelto ed i turni di ferie e ne da idonea pubblicità mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
6. 
Gli esercenti devono rispettare gli obblighi, in materia di orari, previsti dall'articolo 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
7. 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 8, comma 6, nonché alle associazioni e circoli di cui al d.p.r. 235/2001.
8. 
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fermo restando l'obbligo di comunicazione al pubblico.
Art. 18 
(Pubblicità dei prezzi)
1. 
I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile e visibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.
2. 
I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. 
Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
a) 
per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
b) 
per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.
4. 
Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il relativo listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.
5. 
Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.
Art. 19 
(Rispetto delle norme igienico-sanitarie)
1. 
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta all'osservanza da parte degli esercenti delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.
Art. 20 
(Tutela dell'ordine e della sicurezza)
1. 
Sono fatte salve, in quanto applicabili, tutte le norme del TULPS, in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle del relativo regolamento di esecuzione, approvato con r. d. 635/1940, le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Art. 21 
(Sanzioni)
1. 
A chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, ovvero quando questa é stata revocata o sospesa, ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del TULPS.
2. 
Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del TULPS.
3. 
Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del TULPS.
4. 
Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e introitare i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge, per violazioni della l.287/2001, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la camera di commercio.
5. 
Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
6. 
Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dalla presente legge qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.
Art. 22 
(Formazione e accesso al credito)
1. 
La Regione promuove e incentiva l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento e la riqualificazione del livello professionale ed imprenditoriale, secondo i criteri e le modalità definite in attuazione degli articoli 16 e 17 della l. r. 28/1999.
2. 
Le piccole imprese commerciali esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla presente legge, possono beneficiare delle agevolazioni programmate tramite i provvedimenti attuativi di cui all' articolo 18 della l.r.28/1999.
3. 
La Regione sostiene le azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela attuate dalle imprese esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dalle loro forme associative, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 23 
(Percorsi di qualità e marchio regionale)
1. 
La Regione promuove ed incentiva le attività di somministrazione che presentano elevati livelli qualitativi in relazione alle caratteristiche dei locali, alla tipologia dei prodotti e del servizio reso, alla qualificazione e valorizzazione della professionalità degli operatori e degli addetti. A tale fine la Regione istituisce apposito marchio di qualità.
2. 
La Giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche necessarie per il riconoscimento regionale di attività di qualità ed il conferimento dell'apposito marchio.
3. 
La Giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi alle strategie regionali di promozione e sostegno, avuto riguardo, in particolare, ad azioni di pubblicizzazione degli esercizi destinatari del marchio, di tutela della tradizionalità e storicità degli stessi, di valorizzazione della qualità dei prodotti, di qualificazione avanzata degli operatori e degli addetti, di diffusione delle conoscenze preesistenti in favore dei giovani che intendono elevare la propria professionalità nel settore, di sostegno ai progetti di investimento.
4. 
Per l'attuazione degli indirizzi generali di cui ai commi 2 e 3, la Giunta regionale costituisce un comitato di indirizzo. Nell'ambito di quest'ultimo è garantita la presenza almeno di: un rappresentante della Regione, un rappresentante per ciascuna delle province piemontesi, un rappresentante dell' associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale.
5. 
Il comitato di cui al comma 4 svolge le seguenti funzioni:
a) 
individuazione della denominazione e del marchio oggetto del riconoscimento regionale;
b) 
puntuale articolazione dei parametri qualitativi oggetto di valutazione;
c) 
definizione di aree omogenee di articolazione del comparto della somministrazione, ai fini della predisposizione di disciplinari settoriali di attività;
d) 
definizione delle modalità di composizione delle commissioni di cui al comma 6;
e) 
puntuale individuazione di contenuti e modalità degli interventi regionali.
6. 
La Giunta regionale nomina i membri di apposite commissioni che, in conformità con gli indirizzi generali e con le prescrizioni di cui al comma 5, predispongono, per settori omogenei, disciplinari di attività, nei quali sono individuate la caratteristiche specifiche necessarie per il riconoscimento predetto. I disciplinari sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;.
7. 
In fase successiva a quella iniziale indicata al comma 5, il comitato di indirizzo é un organo permanente di indirizzo e verifica dell'attività delle commissioni per i disciplinari e di propulsione per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3.
8. 
Il comitato di indirizzo predispone annualmente una relazione circa la propria attività e la trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
Art. 24 
(Monitoraggio della rete)
1. 
L'Osservatorio regionale del commercio, istituito ai sensi dell' articolo 20 della l.r. 28/1999 svolge, secondo gli obiettivi e le modalità indicati agli articoli 21 e 22 della l.r. 28/1999, attività di monitoraggio sull'entità e l'efficienza della rete regionale dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 25 
(Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo)
1. 
La Regione, attraverso gli uffici della Direzione competente in materia di commercio, individuati a norma dell' articolo 8 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi.
2. 
Per i fini di cui al comma 1 la Regione, per la verifica in ordine ai requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, può avvalersi, delle CCIAA o di altri soggetti pubblici o privati, stipulando in merito apposite convenzioni, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
3. 
Fatta salva la competenza comunale dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, la Regione, attraverso gli uffici della Direzione competente in materia di commercio, individuati a norma dell' articolo 8 della l. r. 7/2005, verifica la corretta applicazione delle disposizioni commerciali statali e regionali nella materia dei pubblici esercizi, con particolare riferimento all'azione degli Enti locali, per quanto riguarda l'attività programmatoria, amministrativa e di vigilanza circa la rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori, e, comunque, circa il corretto svolgimento dell'attività.
4. 
In caso di violazioni della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi ovvero di inerzia nella esecuzione di disposizioni di obbligatoria applicazione da parte degli Enti locali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio, delibera l'esercizio motivato del potere sostitutivo, invitando l'ente interessato a rimediare alla violazione o ad adottare i provvedimenti di propria competenza e fissa un congruo termine per eventuali controdeduzioni e per l'ottemperanza.
5. 
Scaduto il termine, qualora la Giunta regionale motivatamente ritenga, anche alla luce delle eventuali controdeduzioni, che l'inadempimento persiste, da mandato ai competenti uffici della Direzione competente in materia di commercio, individuati a norma dell' art. 8 della l. r. 7/2005, affinché provvedano in sostituzione dell'ente inadempiente, adottando tutti gli atti di competenza di questo. Gli oneri finanziari sono attribuiti all'Ente inadempiente.
6. 
Nel caso in cui le violazioni consistono nella mancata adozione di atti normativi o nell'adozione di atti normativi illegittimi da parte dei comuni nell'esercizio della propria competenza attribuita all'articolo 8, la Giunta regionale adotta in sostituzione apposita disciplina regolamentare che cessa di avere vigore nel momento dell'adozione di legittime disposizioni comunali.
Art. 26 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge la spesa complessiva per il triennio 2006-2008, ammonta a 1.350.000,00 euro.
2. 
Per gli oneri dell'esercizio finanziario 2006, stimati in 450.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, da ricomprendersi nell'UPB n. 17991 (Commercio e artigianato Direzione Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) n. 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
3. 
Per gli anni 2007 e 2008, agli oneri pari a 450.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, stanziati nell'UPB 17991 del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 27 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazione ai sensi dell' articolo 3 della l. 287/1991, diventano titolari dell'autorizzazione unica prevista all'articolo 7, comma 1, senza formale atto di conversione. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, di cui al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9 (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), edilizia, urbanistica nonché di quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza e alla sorvegliabilità dei locali.
2. 
Il requisito professionale di cui all'articolo 5 comma 1, è riconosciuto a coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultino aver presentato domanda di iscrizione al registro esercenti il commercio di cui alla l. 426/1971, per l'attività di somministrazione, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione o risultino aver superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al registro medesimo.
3. 
Per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto all'articolo 10, comma 1, non é richiesto il possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento in forma temporanea dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di sagre, fiere, e manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico.
4. 
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge continua ad avere applicazione la l. 287/1991, limitatamente agli aspetti che necessitano dell'adozione di atti normativi di attuazione, ai livelli regionale, provinciale e comunale, fino all'entrata in vigore dei medesimi. La l. 287/1991 si applica, inoltre, nei casi di rinvio espresso effettuato dalla presente legge.