Tutela e promozione della famiglia.
Primo firmatario
Altri firmatari
BIZJAK ALESSANDRO CATTANEO PAOLO LAUS MAURO ANTONIO DONATO LEPRI STEFANO MANOLINO GIULIANO PIZZALE GIOVANNI RABINO MARIANO ROSTAGNO ELIO RUTALLO BRUNO
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità e ambiti di intervento)
1.
La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e della Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce la famiglia quale soggetto sociale fondamentale e politicamente rilevante.
2.
La famiglia è quella fondata sul matrimonio estesa ai vincoli di parentela, adozione o affinità.
3.
La Regione promuove e tutela la famiglia e la considera risorsa primaria nell'ambito di un sistema organico di politiche sociali.
4.
La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, promuove e valorizza soggetti pubblici e privati, specie senza finalità di lucro.
5.
Le misure previste dagli articoli 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 sono estese anche alle persone che vivono convivenze more uxorio dichiarate nello stato di famiglia.
Art. 2
(Obiettivi)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nell'esercizio delle proprie attività di indirizzo, coordinamento, programmazione e normazione, persegue i seguenti obiettivi:
a)
favorire la costituzione di nuove famiglie;
b)
promuovere le capacità genitoriali e la reciprocità tra generazioni;
c)
rimuovere gli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;
d)
perseguire l'integrazione fra famiglie, strutture pubbliche e strutture di privato sociale;
e)
sostenere la famiglia nella possibilità di scelta dei soggetti erogatori di prestazioni sociali;
f)
promuovere e sostenere l'associazionismo familiare e tutte le iniziative a "misura di famiglia".
Art. 3
(Piano regionale per la famiglia)
1.
Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2, la Giunta regionale presenta al Consiglio, sulla base dello stato e delle tendenze della situazione economica, sociale ed ambientale del Piemonte, il "Piano regionale per la famiglia", di durata triennale, nel quale sono determinati, in particolare, gli interventi da attuare, le aree oggetto di progetti-obiettivo e di azioni programmatiche nonché le modalità per il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari e di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio.
Art. 4
(Criteri di priorità)
1.
In tutte le Leggi e i Regolamenti regionali ove occorra stabilire criteri di priorità si terrà conto dei seguenti elementi:
a)
reddito familiare in applicazione dell'ISEE;
b)
numero dei componenti;
c)
presenza di soggetti portatori di handicap fisico o psichico ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o di anziani conviventi non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.
Capo II.
INTERVENTI A FAVORE DELLE GIOVANI COPPIE
Art. 5
(Ambiti di intervento)
1.
La Regione al fine di agevolare la formazione e lo sviluppo di nuove famiglie, promuove interventi economici rivolti alle giovani coppie che intendono contrarre matrimonio.
2.
Ai sensi della presente legge, per "giovani coppie" si intendono quelle i cui componenti:
a)
non superino entrambi i trentacinque anni d'età alla data di presentazione della domanda di contributo;
b)
contraggano matrimonio ai sensi di legge entro un anno dall'assegnazione del contributo stesso.
3.
I benefici previsti dagli articoli 6 e 7 sono concessi anche alle giovani coppie che abbiano contratto matrimonio da non più di un anno dal momento della presentazione delle richieste.
Art. 6
(Accesso alla prima casa)
1.
La Regione riconosce il diritto della famiglia ad una abitazione adeguata e favorisce l'acquisto in proprietà o la locazione da parte delle giovani coppie di unità immobiliari da adibire ad abitazione coniugale.
2.
A tal fine, la Regione stipula apposite convenzioni con istituzioni bancarie, enti finanziari e assicurativi.
3.
I programmi di edilizia residenziale pubblica devono prevedere una riserva pari al 25 per cento degli alloggi, nuovi o di risulta, a favore delle giovani coppie che intendono contrarre matrimonio.
4.
La Regione prevede la copertura parziale dei canoni di locazione fino a un massimo di 200 euro mensili per i primi due anni di matrimonio.
5.
Qualora i soggetti di cui all'articolo 5 non siano in grado di offrire sufficienti garanzie per il mutuo che intendono contrarre per l'acquisto dell'unità immobiliare, la Regione, su richiesta dell'istituto di credito, può accordare fideiussione gratuita a garanzia dell'obbligazione di restituzione delle somme oggetto del mutuo, fino a un importo massimo di euro 50.000,00.
6.
La Regione prevede il rimborso, per i primi due anni di matrimonio, di una somma pari al 50 per cento delle spese riguardanti l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e le tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) dovute per l'abitazione coniugale.
Art. 7
(Requisiti per l'accesso alla prima casa)
1.
Per usufruire dei benefici legati all'accesso alla prima casa, i soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti:
a)
non essere proprietari di altra unità immobiliare a fini abitativi sull'intero territorio nazionale;
b)
risiedere da almeno due anni nella Regione Piemonte;
c)
non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità;
d)
aver percepito un reddito ISEE non superiore al tetto fissato dalla Giunta con apposito decreto.
2.
L'unità immobiliare oggetto delle agevolazioni deve possedere i seguenti requisiti:
a)
non essere classificato "di lusso" ai sensi del d.m. 2 agosto 1969;
b)
non avere superficie utile superiore ai mq 95 ai sensi dell'
articolo 16, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457;
c)
essere ubicato nel territorio della Regione Piemonte.
Art. 8
(Revoca dei benefici)
1.
La mancata celebrazione del matrimonio entro un anno dalla concessione dei benefici di cui alla presente legge comporta la revoca della concessione stessa e il recupero delle somme erogate con l'applicazione dei correnti tassi di interesse bancari.
2.
I benefici sono altresì revocati nel caso in cui il contratto di locazione o di compravendita dell'abitazione coniugale non risulti cointestato ad entrambi i componenti della coppia.
Capo III.
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Art. 9
(Conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di cura)
1.
La Regione si impegna a rendere compatibili, anche attraverso la diversificazione dei servizi, le esigenze derivanti dagli impegni di studio e di lavoro con quelle connesse alle responsabilità familiari. Promuove altresì le pari opportunità e la piena condivisione del lavoro domestico e di cura dei figli tra donne e uomini.
2.
La Regione, al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, interviene con contributi economici, a integrazione di quelli previsti ai sensi dell'
articolo 9, comma 1, legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), in favore di aziende che applichino accordi contrattuali, che prevedono azioni positive per la flessibilità.
3.
La Regione, ai sensi degli articoli 22 e 24,
legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), adotta il "Piano regionale degli orari", fissando i criteri generali che i Comuni potranno adottare nei "Piani territoriali degli orari" per coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
4.
Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, la Regione promuove corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
Art. 10
(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari)
1.
La Regione sviluppa iniziative di solidarietà rivolte alle famiglie nel cui ambito sono presenti i soggetti di cui all'articolo 4, lettera c), finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare.
2.
La Regione promuove e incentiva iniziative volte a consentire ai soggetti portatori di handicap e agli anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero, residenziale o di riabilitazione, di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso la famiglia di appartenenza ed eroga integrazioni di reddito per le famiglie che volontariamente se ne prendono cura.
Art. 11
(Iniziative a favore del lavoro domestico)
1.
La Regione tutela il lavoro domestico e ne riconosce il valore sociale ed economico. A tal fine interviene per il raggiungimento della sicurezza dell'ambiente domestico considerato luogo di lavoro. Per tali finalità la Regione garantisce l'educazione e l'informazione per un'efficace prevenzione degli infortuni domestici.
2.
La Regione esonera dal pagamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'
articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le famiglie il cui reddito ISEE non sia superiore al tetto fissato dalla Giunta, che abbiano al loro servizio una collaborazione domestica per assistere soggetti portatori di handicap fisico o psichico ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o anziani conviventi non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti o bambini di età compresa tra zero e tre anni.
Art. 12
(Interventi a favore del turismo familiare)
1.
La Regione favorisce il turismo familiare e promuove iniziative atte a tutelare le aggregazioni familiari nell'ambito del turismo sociale.
2.
La Regione inoltre promuove incontri con operatori turistici e del settore trasporti miranti a sollecitare iniziative promozionali a favore delle famiglie numerose e con soggetti parzialmente o non autosufficienti a carico.
3.
La Giunta regionale determina le priorità, le modalità ed i requisiti per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi.
Art. 13
(Sostegno all'adozione internazionale)
1.
La Regione può concedere contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute dalla famiglia adottiva per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale. La Giunta determina i criteri e le modalità attuativi della compartecipazione finanziaria.
Capo IV.
ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE
Art. 15
(Associazionismo familiare)
1.
La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, valorizza e sostiene la solidarietà e l'autorganizzazione tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni sociali volte a:
a)
favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione delle banche del tempo;
b)
promuovere iniziative di sensibilizzazione, formazione e informazione sull'identità e il ruolo sociale della famiglia.
2.
La Regione promuove e incentiva, mediante contributi economici, l'associazionismo familiare, anche in forma coordinata con gli enti locali, al fine di garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia.
3.
La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a censire le associazioni e le strutture di privato sociale operanti sul territorio regionale e a iscriverle, a domanda, sulla base di modalità predeterminate dalla Giunta medesima, in un apposito registro istituito ed aggiornato presso la direzione regionale competente.
4.
Le associazioni e le strutture di privato sociale, debitamente iscritte nei registri regionali, possono stipulare convenzioni con la Regione o con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività o per la gestione di servizi alla persona finalizzati a sostegno della famiglia.
Capo V.
CENTRI PER LE FAMIGLIE
Art. 16
(Centri per le famiglie)
1.
La Regione promuove e incentiva l'istituzione, da parte dei comuni, singoli o associati, o, ai sensi dell'
articolo 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", da parte di associazioni familiari o altre strutture di privato sociale di cui all'articolo 13, comma 4, di Centri per le famiglie.
2.
I centri svolgono in particolare:
a)
censimento dei bisogni e dei servizi inerenti i compiti di cura dei bambini e di organizzazione della vita quotidiana delle famiglie, con particolare attenzione alle famiglie con bambini portatori di handicap, alle famiglie con membri appartenenti a Paesi non comunitari, alle famiglie adottive o affidatarie, ai nuclei con un solo genitore convivente;
b)
promozione ed organizzazione di occasioni di incontro tra generazioni, tra genitori, tra genitori e figli;
c)
sostegno ai progetti di cura e di educazione con cui le famiglie conciliano i tempi delle attività lavorative e quelli degli impegni di cura, quali, tra gli altri, quelli relativi al tempo libero e alle attività extrascolastiche;
d)
promozione di supporti organizzativi e tecnici a favore di gruppi e famiglie che realizzano iniziative di mutuo aiuto in ordine all'impegno di cura e di educazione dell'infanzia;
e)
realizzazione di iniziative promozionali, di studio e ricerca sulla condizione dell'infanzia, sulla prevenzione della violenza e dei maltrattamenti contro i minori, sull'abbandono e sull'adozione, sulla condizione femminile e delle famiglie, con particolare riguardo alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura verso i figli;
f)
promozione e organizzazione di corsi di preparazione al matrimonio. Tali corsi prevedono seminari e laboratori di gruppo, con la collaborazione di esperti nell'ambito della psicologia di coppia, del diritto di famiglia e della costruzione di gruppi di auto-aiuto.
3.
La Regione, al fine dell'istituzione dei centri di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla approvazione della presente legge, individua i tempi di attuazione, ed i criteri organizzativi.
Capo VI.
SPORTELLI PER LA FAMIGLIA
Art. 17
(Sportelli per la famiglia)
1.
La Regione garantisce una diffusa informazione sul territorio regionale relativa ai servizi previsti nella presente legge.
2.
I Comuni, singoli o associati, attivano, nell'ambito delle risorse destinate dal piano regionale per la famiglia, appositi sportelli per la famiglia, che assicurano attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e degli atti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e l'accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari.
3.
Le forme di coordinamento tra la Regione, i soggetti pubblici e privati erogatori di servizi rivolti alla famiglia, e gli sportelli sono determinate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Capo VII.
CONSULTA REGIONALE SULLA FAMIGLIA
Art. 18
(Consulta regionale sulla famiglia)
1.
La Regione, al fine di promuovere la capacità di autorganizzazione della famiglia e responsabilizzarne le iniziative, riconosce una specifica rappresentanza politica alle realtà associative, attraverso l'istituzione di una Consulta regionale permanente sulla famiglia.
2.
La Consulta regionale permanente è istituita su iniziativa del Consiglio Regionale del Piemonte ed è organo consultivo e propositivo della Regione per tutto quanto attiene alla politica regionale per la famiglia.
3.
La Consulta è composta da:
a)
tre consiglieri regionali di cui uno ne assume la presidenza;
b)
cinque rappresentanti delle associazioni di famiglie iscritte negli appositi registri regionali. I rappresentanti sono individuati sulla base dei criteri fissati dalla Regione entro novanta giorni dall'istituzione dei medesimi registri;
c)
due membri degli organismi di coordinamento e di rappresentanza delle associazioni familiari;
d)
due membri dei Comuni designati dall'ANCI Piemonte;
e)
un membro delle Province designato dalla Unione Province Piemontesi;
f)
un membro degli enti di patronato.
4.
La Consulta, in particolare:
a)
studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di monoparentalità, nonché il rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativi-assistenziali;
b)
esprime parere facoltativo alla Giunta regionale sulla proposta di Piano regionale per la famiglia;
c)
avanza proposte e osservazioni sugli atti che la Giunta emana in materia socio-assistenziale e sanitaria, di formazione e lavoro, e su ogni altro provvedimento di competenza regionale che, anche indirettamente, possa incidere sulla qualità della vita familiare;
d)
promuove rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge, ne propone gli opportuni aggiornamenti, e valuta l'efficacia degli interventi a favore delle famiglie realizzati dalla Regione nel quadro della presente legge.
Capo VIII.
CONFERENZA REGIONALE SULLA FAMIGLIA
Art. 19
(Conferenza regionale sulla famiglia)
1.
La Regione organizza con cadenza annuale, una Conferenza regionale sulla famiglia, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di servizi sociali, allo scopo di acquisire elementi utili alla predisposizione dei programmi regionali relativi alle materie disciplinate dalla presente legge e di monitorare lo stato di attuazione della presente legge.
2.
Alla Conferenza di cui al comma 1 partecipano le province, i comuni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti anche privati gestori di servizi socio-sanitari e di formazione, gli altri enti e aziende interessati, le consulte femminili, le commissioni di parità, le parti sociali, le organizzazioni economiche, le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, le associazioni delle famiglie e ogni altro soggetto che opera nei campi previsti dalla presente legge.
Capo IX.
NORMA FINANZIARIA
Art. 20
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva per l'anno finanziario 2006 di 10.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
2.
Agli oneri previsti al comma 1 si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2006, con apposito fondo regionale per la famiglia rispettivamente nell'unità previsionale di base (UPB) 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio assistenziale Tit.I spese correnti) e nell'unità previsionale di base (UPB) 30012 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio assistenziale Tit.II spese in conto capitale), con rispettiva dotazione finanziaria di 5.000.000,00, euro.
3.
Alla copertura del fondo per l'anno 2006 si provvede riducendo rispettivamente, in termini di competenza e di cassa, di euro 5.000.000,00, l'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) e l'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
4.
Agli stessi oneri rispettivamente per gli anni 2007 e 2008 si provvede con le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).