Proposta di legge regionale n. 30 presentata il 16 maggio 2005
Contributi per la posa di recinzioni a difesa di produzioni agricole pregiate esposte a danneggiamenti dalla specie cinghiale.
Primo firmatario

DUTTO CLAUDIO

Altri firmatari

ALLASIA STEFANO MONTEGGIA STEFANO ROSSI ORESTE

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte promuove interventi volti a favorire la tutela delle produzioni agricole pregiate esposte a danneggiamenti dalla specie cinghiale e concede, per il quinquennio 2005-2009, contributi annuali diretti a incentivare la messa in opera di sistemi di prevenzione costituiti da reti metalliche di contenimento.
Art. 2 
(Soggetti beneficiari e requisiti dei fondi)
1. 
Sono destinatari del contributo i soggetti proprietari o conduttori di terreni agricoli ricadenti sul territorio regionale con superficie minima non inferiore a 0,25 ettari su cui insistono colture di pregio, come definite all'articolo 3 della presente legge.
2. 
Possono beneficiare del contributo congiuntamente anche più proprietari o conduttori di terreni agricoli limitrofi, purché ricadenti sul territorio regionale, la cui superficie complessiva non sia inferiore a quella di cui al comma 1.
Art. 3 
(Colture di pregio)
1. 
Ai fini della presente legge, per colture agricole di pregio si intendono quelle coltivazioni che concorrono a formare prodotti identificati dai marchi di qualità DOP (Denominazione di origine protetta) e IGP (Indicazione geografica protetta), con riferimento ai prodotti agroalimentari, DOC (Denominazione di origine controllata) e DOCG (Denominazione di origine controllata e garantita), con riguardo a quelli vitivinicoli.
2. 
Sono altresì considerate colture di pregio i prodotti dell'agricoltura biologica, come disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e dalle successive modifiche ed integrazioni nonché dalla normativa di attuazione.
Art. 4 
(Contributi)
1. 
La Regione dispone l'erogazione di appositi contributi al fine di installare recinzioni di contenimento presso i fondi di cui all'articolo 2 per limitare i danni causati dai cinghiali.
2. 
I finanziamenti vengono corrisposti sotto forma di contributo in conto capitale entro il limite massimo del 50 per cento della spesa considerata ammissibile per l'acquisto di reti metalliche e relativi accessori.
Art. 5 
(Interventi non ammessi a contributo)
1. 
È esclusa dal finanziamento la spesa per l'acquisto di recinzioni elettriche di contenimento o di gabbie di cattura.
Art. 6 
(Modalità attuative)
1. 
La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), definisce con propria deliberazione, entro ¿ giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla legge e annualmente destina le necessarie risorse finanziarie.
2. 
In particolare, nella deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale:
a) 
individua le caratteristiche tecniche delle reti metalliche da porre a difesa delle aree da proteggere;
b) 
determina le condizioni per l'accesso ai benefici, elencando le priorità di valutazione, fra cui la qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto, e fissando il periodo temporale minimo di mantenimento delle strutture finanziate;
c) 
stabilisce le modalità di erogazione delle risorse stanziate, indicando l'entità del contributo da concedere a titolo di acconto e la percentuale da versare a saldo al termine dei lavori di posa;
d) 
definisce le procedure e i termini di presentazione delle istanze per la concessione dei contributi;
e) 
fissa le modalità per l'effettuazione di eventuali controlli e collaudi al termine degli interventi di installazione delle recinzioni, per verificare l'idoneo posizionamento delle reti di contenimento e il corretto impiego dei materiali prescritti.
Art. 7 
(Non cumulabità dei benefici)
1. 
L'assegnazione del contributo comporta la rinuncia a presentare successive richieste di risarcimento, ai sensi dell' articolo 55 della legge regionale del 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), per i danni prodotti dalla fauna selvatica al fondo oggetto dell'intervento di prevenzione.
Art. 8 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per il finanziamento dei contributi in conto capitale agli agricoltori singoli o associati derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 1.500.000,00 euro.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, stimati per l'anno 2005 in euro 1.500.000.00, in termini di competenza e di cassa e stanziati nell'UPB 13042 (Territorio rurale Caccia e pesca Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, si fa fronte con la dotazione finanziaria della unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
3. 
Per il 2006 e 2007, agli oneri, pari a 1.500.000,00 euro per cia0scun anno, in termini di competenza, e stanziati nell'UPB 13042 del bilancio pluriennale 2005-2007 si fa fronte con le risorse della UPB 09012 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007.
Art. 9 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.