Proposta di legge regionale n. 299 presentata il 16 giugno 2006
Interventi a sostegno delle persone con familiari a carico.
Primo firmatario

ROBOTTI LUCA

Art. 1 
(Principi)
1. 
La Regione al fine di contrastare situazioni di disagio economico e sociale delle persone in precarie condizioni di reddito e con familiari a carico istituisce un contributo.
2. 
Tale contributo è costituito da una erogazione monetaria.
Art. 2 
(Beneficiari e requisiti)
1. 
Beneficiari del contributo istituito dalla presente legge sono tutte le persone maggiorenni residenti nella regione che abbiano fiscalmente a carico coniuge, figli e altri familiari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. 
Al fine della presente legge, qualora non sussista il vincolo del matrimonio, è possibile richiedere il beneficio, di cui all'articolo 3, a seguito di dichiarazione che certifichi la convivenza.
3. 
Per poter accedere al contributo della presente Legge il richiedente non deve avere un reddito, secondo lo standard ISEE, superiore, per il primo anno di applicazione della Legge, a Eur 20.000,00.
4. 
All'adeguamento del limite di cui al comma 3 provvede la Giunta Regionale annualmente con proprio provvedimento.
Art. 3 
(Contributo)
1. 
La Regione eroga ai soggetti di cui all'articolo 2 un contributo monetario annuale pari, per il primo anno di applicazione della legge, a:
a) 
Eur 516,00 per il coniuge;
b) 
Eur 516,00 per ogni figlio;
c) 
Eur 316,00 per ogni altro familiare a carico.
2. 
All'adeguamento del contributo di cui al comma 1 provvede la Giunta Regionale annualmente con proprio provvedimento.
Art. 4 
(Disposizioni e modalità procedurali - rinvio)
1. 
Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con regolamento regionale, le disposizioni procedurali e le modalità di applicazione della legge.
Art. 5 
(Norma Finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2006, uno stanziamento di trenta milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'unità revisionale di base (UPB) 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Tit. I spese correnti).
2. 
Alla copertura della spesa si provvede con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
3. 
Per gli anni 2007 e 2008, alla copertura della spesa pari a 30 milioni di euro annui, in termini di competenza, nell'ambito della UPB 30011 si fa fronte con le modalità di cui al comma 2.