Modifiche ed integrazioni
della legge regionale 3 settembre 2001, n. 22 (Ulteriori modifiche alla
legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 recante norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla
legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 relativa al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed alla
legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 sull'ordinamento contabile della Regione Piemonte).
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Modifiche all'
articolo 2 della l.r. 22/2001)
1.
La
lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 22 (Ulteriori modifiche alla
legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 recante norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla
legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 relativa al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed alla
legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 sull'ordinamento contabile della Regione Piemonte) è sostituita dalla seguente:
.
" a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno cinque anni."