Proposta di legge regionale n. 291 presentata il 06 giugno 2006
Promozione di gemellaggi tra comunità del piemonte e comunità di paesi esteri.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, riconosce l'importanza sociale, economica e culturale delle associazioni di comuni di stati diversi, volti a favorire la riscoperta delle radici, le relazioni umane, commerciali, culturali e turistiche.
2. 
Con la presente legge la Regione Piemonte promuove le iniziative degli enti locali per lo sviluppo dei gemellaggi tra i comuni singoli o associati del Piemonte e le comunità istituzionali dei paesi esteri, dove forte e determinante è la presenza dell'immigrazione piemontese, ovvero dove esistono significativi legami sociali, culturali ed economici da parte della comunità piemontese o da cui l'emigrazione verso il Piemonte è elevata e consistente.
Art. 2 
(Interventi della Regione)
1. 
La Regione concede contributi ai comuni singoli o associati del Piemonte che svolgono gemellaggi con comuni di paesi esteri nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla presente legge e dalla normativa comunitaria e nazionale.
Art. 3 
(Compiti istituzionali)
1. 
I compiti istituzionali relativi all'organizzazione, accoglienza, allestimento delle cerimonie del gemellaggio sono completamente a carico dei comuni singoli o associati che intraprendono tale attività.
Art. 4 
(Finalità dell'erogazione dei contributi regionali)
1. 
I contributi regionali sono finalizzati a:
a) 
organizzazione, accoglimento e allestimento delle cerimonie dei gemellaggi;
b) 
organizzazione di attività culturali connesse al gemellaggio aventi per oggetto il tema dell'emigrazione;
c) 
borse di studio per studenti provenienti dai comuni gemellati esteri che frequentano corsi di formazione professionale in Piemonte;
d) 
borse di studio per docenti che partecipano a corsi di aggiornamento della lingua italiana e piemontese in Italia e che frequentano istituzioni scolastiche e corsi di formazione professionale in consorzi di formazione presenti nel bacino del comune italiano gemellato;
e) 
organizzazione di viaggi culturali nei paesi gemellati all'estero per i giovani locali e accoglienza dei giovani provenienti dai paesi esteri gemellati;
f) 
attività di interscambio tra corali, gruppi folcloristici e musicali, società ed associazioni sportive, istituzioni scolastiche con organizzazione di manifestazioni ed iniziative nei comuni gemellati.
2. 
L'ammontare del contributo è determinato in relazione all'importanza dell'iniziativa, al carattere bilaterale o multilaterale del gemellaggio, alla situazione demografica, geografica, sociale e finanziaria degli Enti locali interessati alla tipologia del Comune ed alla quantità dei soggetti interessati.
3. 
Ogni Comune singolo o associato, nell'ambito della propria autonomia può attivare più gemellaggi, ma solo due di questi potranno concorrere al finanziamento regionale.
Art. 5 
(Procedure per la richiesta dei contributi)
1. 
La Giunta regionale entro il termine di centottanta giorni dalla promulgazione della presente legge predispone con deliberazione le procedure, le misure e le modalità per la richiesta dei contributi alla Regione da parte dei comuni singoli o associati interessati all'attività di gemellaggio.
Art. 6 
(Programma di attuazione della legge)
1. 
Annualmente la Giunta regionale informa la Commissione consiliare permanente Affari istituzionali sul programma di attuazione della presente legge.
Art. 7 
(Gemellaggi esistenti)
1. 
I comuni singoli o associati che hanno realizzato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, gemellaggi con le comunità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 2, possono accedere, secondo le procedure previste dall'articolo 5, alle provvidenze di cui alla presente legge, sia per sviluppare i rapporti di gemellaggio già stabiliti, sia per nuove iniziative di gemellaggio.
Art. 8 
(Comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero competente)
1. 
I comuni, singoli o associati, prima di dare esecuzione all'attività di gemellaggio di cui alla presente legge, con enti territoriali interni ad altro Stato, ne danno comunicazione alla Regione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell' articolo 6, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
Art. 9 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2006-2007 ammonta a 1.000.000,00 euro.
2. 
Alle erogazioni dei contributi ai comuni singoli o associati per il sostegno dei gemellaggi con comuni di paesi esteri, stimate in 500.000,00 euro per l'esercizio 2006, in termini di competenza e di cassa, da ricomprendersi nell'UPB n. S1041 (Gabinetto della Presidenza della Giunta Affari internazionali e comunitari Tit. I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) n. 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
3. 
Per l'anno finanziario 2007, agli oneri pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza, stanziati nell'UPB S1041 del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2006-2008.