Proposta di legge regionale n. 290 presentata il 06 giugno 2006
Disciplina e attivitá del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
In applicazione dell'articolo 87 dello Statuto della Regione Piemonte la presente legge disciplina il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, di seguito denominato CREL, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di consultazione e confronto tra la Regione e le realtà produttive, sociali ed economiche presenti sul territorio.
Art. 2 
(Attribuzioni del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)
1. 
In conformità a quanto stabilito dall'articolo 87, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte il CREL:
a) 
formula pareri obbligatori, non vincolanti, su:
1) 
progetti e disegni di legge e regolamenti di legge in materia di attività produttive, lavoro, formazione professionale, professioni, credito nonché l'attribuzione di funzioni amministrative alle autonomie funzionali;
2) 
disegni di legge e proposte di deliberazione aventi ad oggetto i documenti contabili, di programmazione e manovra finanziaria di cui alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);
b) 
contribuisce, con valutazioni ed osservazioni, all'elaborazione della legislazione regionale relativa alla programmazione economica e sociale della Regione;
c) 
esprime pareri in ordine all'attuazione di interventi di particolare interesse per lo sviluppo economico della Regione;
d) 
individua iniziative volte al sostegno della competitività del mercato del lavoro;
e) 
elabora pareri su materie di competenza regionale su richiesta di un quinto dei consiglieri regionali;
f) 
di propria iniziativa o su richiesta della Giunta regionale o del Consiglio regionale, effettua indagini e analisi socio-economiche di supporto all'attività di programmazione della Regione nonché il monitoraggio dello sviluppo economico-sociale e territoriale;
g) 
esercita tutte le altre funzioni demandate dalla legge.
2. 
I termini entro cui il CREL formula i pareri di cui alla lettera a) sono stabiliti dal Regolamento del Consiglio Regionale dell'economia e del lavoro.
3. 
In merito a tutte le attività attribuitegli il CREL riferisce al Consiglio regionale con relazione semestrale.
Art. 3 
(Composizione e nomina)
1. 
Il CREL è composto di quarantadue membri, nominati dal Consiglio regionale, così suddivisi:
a) 
sei esperti in materie economico-giuridiche e sociali;
b) 
quattordici rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
c) 
quattro rappresentanti dei consumatori;
d) 
diciotto rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dei servizi alle imprese, della cooperazione, del turismo, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti e spedizioni e altri settori di rilevante interesse per l'economia piemontese, la cui ripartizione è effettuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro centottanta giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472 (Regolamento di attuazione dell' art. 10 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 (2), concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici).
Art. 4 
(Designazione dei componenti)
1. 
Gli esperti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 sono designati nel seguente modo: due dall'Università degli Studi di Torino, due dal Politecnico di Torino e due dall'Università del Piemonte Orientale.
2. 
I rappresentanti di cui alla lettera b) dell'articolo 3 sono designati delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie di appartenenza.
3. 
I rappresentanti di cui alla lettera c) dell'articolo 3 sono designati dalla Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore di cui alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 21(Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore).
4. 
I rappresentanti di cui alla lettera d) dell'articolo 3 sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Art. 5 
(Durata del Consiglio)
1. 
Il CREL dura in carica cinque anni.
2. 
I singoli consiglieri, eletti nel corso del mandato, in sostituzione di membri del Consiglio decaduti o dimissionari, durano in carica fino alla scadenza del mandato stesso.
Art. 6 
(Organizzazione e funzionamento)
1. 
Dopo aver proceduto alle nomine di cui all'articolo 3 la prima seduta del CREL è convocata dal Presidente del Consiglio regionale.
2. 
Il CREL si articola in Commissioni tematiche, che danno esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea plenaria, il cui numero, fino a un massimo di cinque, e le competenze sono definite dal Regolamento interno del CREL.
3. 
L'Ufficio di Presidenza del CREL, eletto in seno al Consiglio, è costituito dal Presidente, un vice Presidente e dai Presidenti delle Commissioni tematiche di cui al precedente comma.
4. 
Il Presidente rappresenta il CREL, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, fissandone i rispettivi ordini del giorno.
5. 
Il CREL è validamente costituito in presenza della maggioranza dei componenti in carica. Può validamente deliberare quando è presente la metà più uno dei consiglieri in carica.
6. 
Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CREL sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio regionale dell'economia adottato a maggioranza dei suoi componenti e approvato dal Consiglio regionale.
Art. 7 
(Decadenza e incompatibilità)
1. 
La carica di Presidente, vice Presidente e di componente del CREL è incompatibile con quella di parlamentare nazionale, europarlamentare, di consigliere regionale o di componente di Giunta regionale.
2. 
La nomina di componente del CREL è subordinata al possesso delle condizioni di eleggibilità alla carica di consigliere regionale; la perdita di tali condizioni comporta la decadenza immediata dall'incarico.
Art. 8 
(Indennità di carica)
1. 
L'indennità corrisposta al Presidente, al vice Presidente e ai Presidenti delle Commissioni tematiche è fissata sulla base di una percentuale dell'indennità percepita dal consigliere regionale determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. 
Per ogni seduta del CREL ai componenti, con esclusione di quelli indicati al comma 1, del Presidente della Giunta Regionale e del Presidente del Consiglio regionale, è corrisposto un gettone di presenza ed un rimborso spese per un importo e per un massimo di sedute all'anno fissati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 9 
(Personale e locali)
1. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sentito il Presidente del CREL, provvede a mettere a disposizione il personale e le strutture necessarie per lo svolgimento delle proprie attribuzioni.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2006-2007 ammonta a 350.000,00 euro.
2. 
Alle spese di prima attuazione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, nell'esercizio finanziario 2006 pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, stanziate nell'UPB n. 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) n. 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
3. 
Per l'anno finanziario 2007, agli oneri stimati in 250.000,00 euro, in termini di competenza, nell'UPB 09001 del bilancio pluriennale 2006-2008, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2006-2008.