Proposta di legge regionale n. 29 presentata il 16 maggio 2005
Disposizioni per la promozione di asili nido e altri servizi educativi per la prima infanzia nelle aziende e negli enti piemontesi.

Art. 1 
(Finalità generali)
1. 
La Regione Piemonte riconosce e tutela la famiglia quale nucleo fondamentale della società e ne esalta la formazione nello sviluppo educativo dei figli, proteggendo e promovendo, altresì, la maternità e la paternità in quanto momenti di grande rilevanza personale e sociale.
2. 
La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, rispetta le scelte educative compiute in piena autonomia dalla famiglia collaborando nella realizzazione di servizi e strutture destinate a sostenerne la funzione educativa.
3. 
La Regione Piemonte sostiene la realizzazione di asili nido, micro nidi e altri servizi educativi per la prima infanzia, rivolti a bambini e bambine da tre mesi a tre anni, presso aziende o enti, finalizzati a favorire la cura, la formazione e la socializzazione degli infanti fornendo, nel contempo, azioni di sostegno ai bisogni sociali dei genitori.
Art. 2 
(Asili nido)
1. 
Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
Art. 3 
(Micro nidi e servizi alternativi)
1. 
In località, enti o aziende ove il numero di potenziali utenti sia inferiore al minimo stabilito per l'asilo nido possono essere creati servizi alternativi sotto forma di micro-nido o altra tipologia di servizio alternativo.
Art. 4 
(Ambito di applicazione)
1. 
I servizi educativi previsti dalla presente legge sono rivolti a bambine e bambini da tre mesi a tre anni di età.
2. 
La verifica dei potenziali utenti deve tenere conto anche delle difficoltà di accessibilità imputabili ai trasporti pubblici o alla particolare ubicazione della località, ente o azienda.
3. 
La Giunta regionale, in sede di attuazione della presente legge può stabilire i casi in cui sia possibile derogare ai requisiti strutturali ed organizzativi minimi e determina alcune tipologie.
Art. 5 
(Funzioni dei servizi educativi)
1. 
Negli asili nido e nei servizi per la prima infanzia di cui ai precedenti articoli sono garantiti in particolare:
a) 
l'offerta alle bambine ed ai bambini di una sede di cura, di formazione, di socializzazione e di ricreazione, al fine di favorire il loro benessere psicofisico e la sviluppo loro potenzialità cognitive ed affettive;
b) 
il sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli, anche allo scopo di facilitare l'accesso al lavoro dei genitori, e in particolare delle donne, al fine di promuovere la conciliazione tra scelte professionali e familiari;
c) 
il rispetto e la valorizzazione del ruolo educativo attivo dei genitori mediante una completa informazione sulla gestione dei servizi e, se necessario, la loro partecipazione alle scelte organizzative e formative;
d) 
il diritto all'inserimento delle bambine e dei bambini portatori di svantaggi psico-fisici e sociali.
Art. 6 
(Modalità di attuazione e requisiti)
1. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, predispone un programma regionale d'indirizzo pluriennale con il quale definisce le modalità attuative per l'accesso ai finanziamenti e determina le tipologie nonché i requisiti strutturali ed organizzativi minimi da applicare agli asili nido e agi altri servizi nonché i limiti di ricettività, rivedendo ove necessario quelli previsti dalla normativa vigente.
Art. 7 
(Promozione e gestione dei servizi)
1. 
I nidi e gli altri servizi di cui alla presente legge possono essere promossi e gestiti da:
a) 
aziende pubbliche o private in forma singola o associata;
b) 
organizzazioni o associazioni aziendali o interaziendali di lavoratori;
c) 
enti pubblici o privati in forma singola o associata;
d) 
gruppi di famiglie o soggetti privati autorizzati al funzionamento.
2. 
Il soggetto promotore, nel caso in cui non sia un soggetto con personalità giuridica o non dimostri la capacità di gestire autonomamente il servizio, deve individuare un soggetto gestore avente adeguata esperienza o capacità gestionale, cui affidare la conduzione dell'asilo nido o del servizio proposto.
Art. 8 
(Partecipazione e trasparenza)
1. 
I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.
2. 
I soggetti gestori assicurano inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.
Art. 9 
(Norme urbanistiche)
1. 
Per la realizzazione di asili nido, micro nidi e altri servizi per l'infanzia, spazi per bambine e bambini e strutture simili per l'educazione e l'infanzia da zero a tre anni, è consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione d'uso di edifici o parti di essi in tutte le zone urbanistiche di piano regolatore generale.
2. 
Il cambio di destinazione d'uso di cui al comma precedente avviene, fatti salvi i diritti di terzi:
a) 
nel rispetto della normativa igienico sanitaria, della normativa concernente i nulla osta sanitari nonché della normativa vigente in materia di sicurezza;
b) 
Nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica.
3. 
Per gli interventi di cui alla presente legge non sono dovuti oneri di urbanizzazione e oneri concessori.
Art. 10 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Giunta, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, predispone il programma regionale d'indirizzo pluriennale con il quale definisce:
a) 
le azioni volte al sostegno della creazione e gestione di asili nido o servizi educativi per l'infanzia all'interno di enti e aziende pubbliche o private, in forma singola o associata;
b) 
le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti e di corsi di formazione per gli operatori che saranno impiegati nelle strutture di cui alla presente legge.
2. 
Il Consiglio regionale approva, di norma ogni tre anni, il programma regionale di cui al comma 1 che sarà attuato dalla Giunta.
Art. 11 
(Modalità e procedure)
1. 
Le domande per accedere ai benefici di cui alla presente legge sono inoltrate entro il termine fissato dalla Giunta regionale sulla base di apposita modulistica.
2. 
La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal programma regionale, approva le spese ammissibili ed i criteri di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi.
3. 
Nell'assegnazione dei contributi la Giunta regionale può diversificare l'intensità del contributo in considerazione delle dimensioni delle aziende dando priorità alle aggregazioni di piccole aziende e ai progetti che prevedono anche una diversa organizzazione del lavoro ed un raccordo tra orari di lavoro e orari del nido.
Art. 12 
(Contributi e finanziamenti)
1. 
La Giunta regionale, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, secondo le modalità previste dal programma regionale, può concedere contributi e finanziamenti agevolati ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, istituendo a tal fine un fondo regionale di rotazione.
2. 
Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le aziende di credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria regionale, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, stipula appositi accordi integrativi finalizzati a facilitare l'accesso al credito dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può stipulare convenzioni anche con altri istituti di credito o con fondazioni bancarie, finalizzate ad attuare le previsioni della presente legge.
4. 
La Giunta regionale può promuovere specifici accordi con aziende o enti di grandi dimensioni al fine della creazione e gestione di asili nido da istituire presso le unità locali delle aziende o enti medesimi stabilendo le modalità di compartecipazione finanziaria.
Art. 13 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa per l'anno finanziario 2005 di 2.000.000,00 euro.
2. 
All'onere previsto al comma 1 si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2005, istituendo nell'UPB n. 30042 (Politiche sociali Altri soggetti pubblici privato sociale Tit.II spese di investimento) il fondo regionale di rotazione per la creazione e gestione di asili nido da istituire presso le aziende e gli enti del territorio regionale con dotazione finanziaria pari a euro 2.000.000,00, in termini di competenza e di cassa.
3. 
Alla copertura del fondo per l'anno 2005 si provvede riducendo, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.000.000,00, la UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento).
4. 
Agli stessi oneri rispettivamente per gli anni 2006 e 2007 si provvede con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e Finanze-Bilanci Tit.II-spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007.
Art. 14 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle Regione.