Proposta di legge regionale n. 287 presentata il 29 maggio 2006
Disposizioni a tutela degli animali concernenti il divieto di alcuni interventi estetici sugli animali da compagnia.
Primo firmatario

BUQUICCHIO ANDREA

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito dei principi ed indirizzi delle leggi vigenti, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente; riconosce alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. 
La Regione Piemonte individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
Art. 2 
(Divieto)
1. 
Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, la Regione Piemonte vieta su tutto il suo territorio gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi e, in particolare:
a) 
il taglio della coda;
b) 
il taglio delle orecchie.
2. 
Il divieto opera nei confronti dei cani randagi, liberi e di proprietà, fatti salvi straordinari interventi non di natura estetica resi necessari da gravi situazioni di salute degli animali.
3. 
Le gravi condizioni di salute degli animali devono essere attestate per iscritto dal veterinario libero professionista o dei servizi sanitari pubblici che effettuano l'operazione e copia di tale attestazione deve essere inviata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio ai fini dei relativi controlli.
Art. 3 
(Detenzione)
1. 
È vietata altresì:
a) 
la detenzione presso la propria dimora di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dall'articolo 1; in via di prima applicazione potranno essere detenuti i cani mutilati di cui si dimostri l'acquisto della proprietà in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge;
b) 
l'esercizio della vendita e/o la cessione a qualsiasi titolo e l'esposizione di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dall'articolo 1.
Art. 4 
(Vigilanza e informazione)
1. 
Le funzioni di vigilanza sull'osservanza della presente legge sono svolte dai servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali.
2. 
La Regione in collaborazione con le Associazioni per la Protezione degli animali e la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani promuove e attua programmi di informazione e di cultura volti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge.
Art. 5 
(Sanzioni)
1. 
I trasgressori delle disposizioni contenute nell'articolo 2 sono puniti ai sensi dell'art. 544 ter codice penale.
2. 
I trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 3 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 ad euro 3000.
3. 
I veterinari che effettuano gli interventi chirurgici vietati dall'articolo 1 e violano le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge sono sospesi dalle loro funzioni per almeno trenta giorni.