Costituzione e funzionamento della Commissione di garanzia.
Primo firmatario
Altri firmatari
BELLION MARCO CESARE RESCHIGNA ALDO RICCA LUIGI SERGIO ROBOTTI LUCA TRAVAGLINI MARCO VALLOGGIA GRAZIELLA
Art. 1
(Commissione di garanzia)
1.
In attuazione degli articoli 91 e 92 dello Statuto regionale la presente legge disciplina la costituzione e il funzionamento della Commissione di garanzia, organismo indipendente della Regione Piemonte.
Art. 2
(Competenze)
1.
Su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, la Commissione esprime parere ai sensi dell'articolo 92 dello Statuto:
a)
sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;
b)
sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;
c)
sulla coerenza statutaria di progetti di leggi e di regolamenti.
2.
Le Commissioni consiliari possono richiedere pareri alla Commissione di garanzia avanzando motivata richiesta al Presidente del Consiglio regionale che la inoltra alla Commissione di garanzia.
3.
La Commissione di garanzia trasmette al Consiglio regionale tutti i pareri espressi.
4.
Il Presidente e la Giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo. L'eventuale scostamento dai rilievi della Commissione deve essere motivato. Analoga motivazione è richiesta per eventuali atti di competenza consiliare.
Art. 3
(Composizione e durata)
1.
La Commissione di garanzia è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti sulla base di candidature presentate ai sensi
della legge regionale 23 marzo 1995, n 39 e smi, di cui:
a)
un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
b)
due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
c)
due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
d)
due ex Consiglieri regionali.
2.
Qualora nelle prime due votazioni uno o più candidati non abbiano raggiunto la maggioranza richiesta si procede ad una nuova votazione per la quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3.
La Commissione elegge al proprio interno un Presidente.
4.
I suoi componenti sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili. Se un componente della Commissione cessa dall'incarico prima della scadenza del mandato, il suo successore resta in carica sei anni.
Art. 4
(Incompatibilità e prerogative)
1.
L'ufficio di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale che possa costituire conflitto di interesse con la Regione.
2.
I componenti della Commissione, al fine di adempimento dei loro compiti, hanno libero accesso agli atti della Regione, purché tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico, e possono sentire funzionari regionali.
3.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce le ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione di garanzia.
Art. 5
(Indennità di funzione)
1.
I componenti della Commissione di garanzia hanno diritto ad un gettone di presenza pari al doppio di quello percepito dai consiglieri regionali in carica e al rimborso spese ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e smi, per ogni giornata di presenza ai lavori della Commissione.
Art. 6
(Competenze in materia di referendum)
1.
La Commissione di garanzia esprime il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale regionali, ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto e secondo le modalità definite dalla legge regionale in materia.
Art. 7
(Termini per l'espressione del parere)
1.
La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli organi competenti. Il termine è prorogabile di ulteriori trenta giorni una sola volta e sulla base di motivazioni espresse.
2.
I termini di cui al comma 1 sono sospesi durante il periodo di sospensione dei lavori del Consiglio regionale.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2006-2007 ammonta a 300.000,00 euro.
2.
Per le spese di istituzione e di funzionamento della Commissione di garanzia, stimate in 150.000,00 euro per l'esercizio 2006, in termini di competenza e di cassa, da ricomprendersi nell'UPB n. 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Tit. I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) n. 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
3.
Per l'anno finanziario 2007, agli oneri pari a 150.000,00 euro, in termini di competenza, stanziati nell'UPB 09001 del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2006-2008.