Proposta di legge regionale n. 284 presentata il 15 maggio 2006
Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale.
Primo firmatario

ALLASIA STEFANO

Altri firmatari

DUTTO CLAUDIO

Sommario:         

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione promuove e sostiene lo sviluppo del sistema di comunicazione di massa nel proprio territorio, il pluralismo delle fonti informative, l'innovazione tecnologica delle imprese del settore, le relazioni e gli scambi tra il sistema locale ed altre realtà nazionali ed internazionali.
2. 
La Regione promuove l'informazione sui programmi, le attività ed i provvedimenti degli organi regionali ed il loro processo formativo, quale presupposto per favorire la partecipazione democratica dei cittadini, sia attraverso iniziative di comunicazione diretta, sia attraverso gli organi di informazione scritta ed audiovisiva operanti in Piemonte.
3. 
Nel quadro degli obiettivi di promozione sociale, economica, scientifica e culturale della collettività piemontese, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, la Regione promuove nel proprio territorio lo sviluppo delle attività editoriali volte alla promozione del patrimonio culturale e linguistico del Piemonte.
Capo I. 
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA
Art. 2 
(Destinatari)
1. 
Nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, gli interventi del presente capo I sono destinati all'editoria libraria.
2. 
Agli effetti della presente legge rientrano nell'editoria libraria tutte le iniziative editoriali rivolte alla diffusione del pensiero, qualunque sia il supporto, l'impressione e la forma.
Art. 3 
(Modalità e forme degli interventi regionali)
1. 
Le finalità di cui all'articolo 1, vengono perseguite mediante i seguenti interventi:
a) 
erogazione di contributi in conto interessi per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato;
b) 
acquisto di copie di opere editoriali;
c) 
acquisto di materie prime e di servizi;
d) 
incentivazione della diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale;
e) 
erogazione di incentivi per il potenziamento della distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Piemonte;
f) 
promozione delle opere edite in Piemonte;
g) 
erogazione di incentivi ai consorzi e ad altre forme associative;
h) 
pubblicazione diretta di opere di particolare valore;
i) 
gli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 18.
Art. 4 
(Acquisto di copie di opere editoriali)
1. 
L'intervento regionale per l'acquisto, da parte dell'Assessorato regionale alla Cultura, Patrimonio Linguistico e Minoranze Linguistiche, Politiche giovanili, Museo regionale di Scienze Naturali di seguito denominato Assessorato alla Cultura, e dall'Assessorato al Turismo e allo Sport, di copie di opere a scopo di sostegno dell'attività editoriale non può essere superiore al 40 per cento del costo globale di edizione dell'opera, adeguatamente documentato, e non può riguardare opere edite da più di tre anni.
2. 
Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione nei riguardi delle opere editoriali stampate all'interno della Regione Piemonte, realizzate da case editrici regionali ovvero che, pur avendo sede fuori Piemonte, stampino all'interno del territorio regionale, entro limiti predeterminati nel programma annuale di intervento di cui all'articolo 12.
3. 
Su richiesta degli Assessorati regionali alla Cultura e allo Sport, per le opere acquistate ai fini di cui al comma 1 e dell'Assessorato che procede all'acquisto in ogni altro caso, l'editore provvede alla distribuzione diretta delle opere, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessorato acquirente. Le relative spese di distribuzione sono poste a carico dell'Assessorato che procede all'acquisto.
4. 
I contributi di cui al presente articolo sono concessi agli editori che siano iscritti al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) da almeno due anni e che abbiano prodotto e distribuito almeno cinque titoli e non più di cinquecento.
Art. 5 
(Contributi all'acquisto di materie prime e di servizi)
1. 
Agli editori delle opere di cui agli articoli 4 e 10 è concesso un ulteriore contributo per l'acquisto di materie prime e servizi, anche informatici.
2. 
Il contributo di cui al presente articolo non può essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute, e comunque non può eccedere la somma di Euro 5.000 per opera.
Art. 6 
(Interventi regionali per la diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale)
1. 
I contributi finanziari previsti dalla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) sono aumentati fino al limite massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili per l'organizzazione di mostre, fiere, esposizioni ed altre simili iniziative dirette a promuovere la diffusione delle opere editoriali di cui alla presente legge nei comuni dove, per attestazione del sindaco, non sono operanti esercizi per la vendita di libri.
Art. 7 
(Interventi per la diffusione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Piemonte)
1. 
Al fine di potenziare la diffusione delle opere edite in Piemonte al di fuori del territorio regionale, la Regione provvede annualmente, attraverso imprese specializzate nel settore, alla promozione delle stesse opere, anche attraverso la realizzazione di campagne pubblicitarie e la commercializzazione di una selezione di opere editoriali , realizzate da case editrici regionali ovvero che, pur avendo sede fuori Piemonte, stampino all'interno del territorio regionale. Per le sole finalità del presente articolo dette opere vengono distribuite con un unico marchio di promozione.
Art. 8 
(Interventi per la promozione delle opere edite in Piemonte)
1. 
La Regione partecipa alle fiere e mostre editoriali di rilevanza nazionale ed internazionale e cura, anche in collaborazione con altri soggetti, la realizzazione di mostre editoriali anche al di fuori del territorio regionale.
2. 
La Regione è altresì autorizzata ad assumere iniziative finalizzate alla promozione del libro edito in Piemonte.".
Art. 9 
(Servizi per la formazione e lo sviluppo di forme associative)
1. 
L'Amministrazione regionale sostiene la creazione e lo sviluppo di forme associative tra le imprese editoriali che prestino servizi comuni per l'attuazione di progetti per la conoscenza e lo sviluppo dei mercati, per la creazione di nuovi canali di commercializzazione, per l'adeguamento a norme tecniche, per il miglioramento della produzione, della gestione, dell'organizzazione e della logistica aziendale e per l'innovazione tecnologica.
Art. 10 
(Pubblicazione di opere di particolare valore)
1. 
Gli Assessorati regionali alla Cultura e allo Sport provvedono direttamente alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare valore che non abbiano sufficienti spazi di mercato. L'elenco di dette opere viene approvato annualmente dalla Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 13.
Art. 11 
(Deposito obbligatorio delle opere ammesse a contributo)
1. 
Due copie delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo sono depositate dall'editore presso le biblioteche dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché presso le biblioteche universitarie del Piemonte.
Art. 12 
(Prospetto degli interventi regionali)
1. 
Al fine di consentire la piena conoscenza degli interventi regionali nel campo delle iniziative editoriali, tutti gli Assessorati, gli enti dipendenti della Regione e le società a partecipazione maggioritaria della Regione comunicano ogni sei mesi agli Assessorati regionali alla Cultura e allo Sport gli interventi operati in tale settore, sotto qualunque forma, anche di acquisto di copie delle opere, o di pubblicità delle stesse con l'indicazione delle somme erogate per ciascuno di essi.
2. 
È compito degli Assessorati regionali alla Cultura e allo Sport redigere un prospetto degli interventi di cui al comma 1, tenerlo a disposizione di chiunque intenda consultarlo ed estrarne copia, e pubblicarlo semestralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 13 
(Programma annuale di intervento)
1. 
Alla attuazione degli interventi indicati dal presente capo si provvede sulla base di un programma annuale così articolato:
a) 
relazione sullo stato delle attività editoriali della Regione;
b) 
indicazione degli indirizzi e dei criteri assunti a base della elaborazione del programma per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
c) 
specificazione dei singoli interventi che si intendono finanziare nel corso dell'esercizio, con l'indicazione del relativo ammontare della spesa.
2. 
Il programma, predisposto dagli Assessorati regionali alla Cultura e allo Sport, sentita la Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 13, che si pronuncia entro quindici giorni dalla data di ricevimento, è approvato dalla Giunta regionale e trasmesso, entro due mesi dalla pubblicazione della legge di bilancio, alla Commissione consiliare competente per materia che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
3. 
Trascorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, essi si considerano positivi.
Art. 14 
(Commissione regionale per le attività editoriali)
1. 
Quale organo consultivo per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è istituita una Commissione regionale per le attività editoriali. La Commissione esprime il parere sul programma di cui all'articolo 12 e sulle opere editoriali per le quali si richiede l'intervento regionale, nonché su ogni altra questione riguardante l'editoria, di propria iniziativa o su richiesta degli Assessori regionali alla Cultura e allo Sport.
Art. 15 
(Composizione e nomina della Commissione)
1. 
La Commissione di cui all'articolo 13 è nominata con decreto della Giunta regionale.
2. 
La Commissione è presieduta dagli Assessori alla Cultura e allo Sport o da un loro delegato ed è composta:
a) 
dal coordinatore del servizio competente in materia di editoria del medesimo Assessorato;
b) 
da un funzionario regionale competente in materia di Sport e Tempo libero;
c) 
da un componente designato dalle associazioni degli editori piemontesi;
d) 
da quattro esperti nel campo della cultura, della scienza, dello sport e dell'arte designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.
3. 
La Commissione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. Può altresì riunirsi su convocazione dell'Assessore alla Cultura ovvero su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
4. 
Ai componenti la Commissione competono le indennità ed i rimborsi spesa previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).
5. 
Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente dell'Assessorato all'Istruzione.
Capo II. 
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA STAMPA PERIODICA REGIONALE E LOCALE
Art. 16 
(Destinatari)
1. 
Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione promuove interventi di sostegno alle aziende editoriali con sede legale in Piemonte, che producono periodici di frequenza non quotidiana prevalentemente finalizzati alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale del Piemonte.
Art. 17 
(Priorità)
1. 
Almeno il 50 per cento dello stanziamento complessivo è riservato alle imprese editoriali regionali che intendono fondare i propri programmi di sviluppo sull'utilizzo di tecnologie avanzate nel settore dell'informazione.
2. 
Salvo quanto disposto dal comma 1 nella destinazione degli interventi è data precedenza:
a) 
alle iniziative promosse e gestite da donne in forma associata;
b) 
alle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti;
c) 
alle iniziative volte a facilitare l'accesso all'informazione da parte dei piemontesi residenti fuori dalla Regione e da parte della scuola.
Art. 18 
(Requisiti)
1. 
Sono richiesti i seguenti requisiti per la fruizione dei benefici di cui all'articolo 18:
a) 
iscrizione al registro di cui all'articolo 20;
b) 
presentazione del rendiconto o del bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
c) 
utilizzazione degli spazi per inserzioni pubblicitarie non superiore al 40 per cento;
d) 
periodicità almeno bimestrale;
e) 
numero di pagine non inferiore a sedici.
2. 
Le testate ed i periodici pubblicati da oltre venti anni e di riconosciuto valore sociale e culturale non sono soggetti al rispetto dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) e del comma 1.
Art. 19 
(Tipologia degli interventi)
1. 
La Regione, al fine di promuovere il sistema informativo locale della stampa periodica e il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione dell'informazione attraverso i seguenti interventi:
a) 
contributi in conto interessi;
b) 
contributi per l'acquisto di servizi e tecnologie anche informatiche;
c) 
contributi per l'abbattimento dei costi di prestampa non superiori a 0,10 euro a copia, fino ad un massimo di tremila copie, e di 0,035 euro a copia per quelle successive, fino ad un massimo di cinquemila;
d) 
contributi per l'acquisto di locali e per la locazione di sedi in aree per insediamenti produttivi;
e) 
contributi per la predisposizione di programmi per la diffusione della lettura della stampa periodica locale nelle scuole, nei posti di lavoro e nelle emittenti radiotelevisive locali;
f) 
contributi per la riduzione dei costi e miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali attraverso la concessione di incentivi non superiori a 0,065 euro a copia, per un numero massimo di tremila copie e comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta;
g) 
contributi a sostegno di iniziative di collaborazione ed integrazione tra testate di stampa periodica non quotidiana, anche sotto forma di strutture comuni di servizi ed agenzie giornalistiche di informazione regionale, purché non limitino il pluralismo dell'informazione.
2. 
Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), d) e g), del comma 1, la Regione istituisce, presso gli istituti abilitati all'esercizio di credito, un fondo destinato alla concessione:
a) 
di garanzie fidejussorie non superiori al 70 per cento della spesa ammissibile, il cui ammontare complessivo non può comunque superare trenta volte le disponibilità del fondo;
b) 
di contributi per l'abbattimento dei tassi ordinari sui fidi bancari ed i crediti di esercizio in misura corrispondente alla media dei tassi praticati dai consorzi fidi del settore industriale.
3. 
Gli interventi di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) sono estesi all'editoria libraria.
4. 
Il programma annuale degli interventi è disciplinato dall'articolo 26.
Art. 20 
(Deposito dei periodici ammessi a contributo)
1. 
Due copie delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo sono depositate dall'editore presso la biblioteca del Consiglio regionale, nonché presso le biblioteche universitarie del Piemonte.
Art. 21 
(Registro regionale della stampa periodica)
1. 
È istituito presso l'Assessorato regionale alla Cultura il Registro delle testate regionali di giornali, pubblicazioni, riviste e periodici registrati a norma di legge da almeno due anni e che siano stati pubblicati nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione con regolare periodicità e diffusione, da accertarsi a seguito di deposito delle pubblicazioni o loro copie autentiche. I dati di riferimento sono quelli delle registrazioni e delle autorizzazioni rilasciate dai tribunali del Piemonte per il territorio piemontese.
2. 
L'istanza d'iscrizione va presentata all'Assessorato della Cultura dal legale rappresentante dell'impresa corredata di:
a) 
atto costitutivo per le società;
b) 
certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui alla l. 580/1983;
c) 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'impresa relativa all'applicazione, al personale dipendente o comunque utilizzato, del contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza;
d) 
certificato di iscrizione della testata presso un tribunale del Piemonte;
e) 
dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa comprovante le caratteristiche tecniche del prodotto editoriale:
1) 
tiratura;
2) 
diffusione;
3) 
periodicità;
4) 
modalità di distribuzione.
Capo III. 
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI
Art. 22 
(Destinatari)
1. 
Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2 la Regione promuove interventi di sostegno destinati a:
a) 
emittenti televisive private locali ed emittenti radiofoniche private locali che abbiano in Piemonte sede legale, diffondano prevalentemente in tale ambito, trasmettano quotidianamente informazioni di interesse regionale, oltre a quelle fornite dai notiziari giornalistici, e producano periodicamente trasmissioni sulla realtà sociale, economica e culturale del Piemonte;
b) 
la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, sulla base di una convenzione tra la Regione e la stessa concessionaria, volta a specificare tipologie e modalità di detti interventi.
Art. 23 
(Requisiti)
1. 
Sono richiesti i seguenti requisiti per la fruizione dei benefici di cui all'articolo 23:
a) 
iscrizione al registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
b) 
presentazione del rendiconto o del bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
c) 
che le emittenti radiofoniche e/o televisive non siano collegate o controllate, ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e 18, della l. 249/1997, da network nazionali o internazionali;
d) 
che i titolari delle emittenti non rivestano, a livello locale, posizione dominante nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, secondo i criteri dettati dall' articolo 2 della l. 249 /1997;
e) 
utilizzazione di più giornalisti, anche se pubblicisti.
Art. 24 
(Tipologia degli interventi)
1. 
La Regione, al fine di promuovere il sistema informativo locale del servizio radiotelevisivo privato e il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore, favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione dell'informazione attraverso i seguenti interventi:
a) 
contributi in conto interessi per le imprese radiotelevisive che svolgono attività in Piemonte;
b) 
contributi per l'acquisto di servizi e tecnologie anche informatiche;
c) 
contributi per l'acquisto di locali, per la locazione di sedi e per l'installazione di ripetitori nonché per l'attivazione di linee elettriche in aree non urbanizzate;
d) 
contributi per le spese di collegamento con le agenzie di stampa e le banche dati;
e) 
contributi per programmi finalizzati all'integrazione europea e alla conoscenza della realtà economica, sociale e culturale del Piemonte;
f) 
contributi a favore delle emittenti radiofoniche private locali per l'abbattimento dei costi concessori;
g) 
contributi per la produzione di notiziari regionali e/o locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi.
2. 
All'attuazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) si provvede con il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 20.
3. 
Gli interventi di cui alle lettere d) ed e) sono disciplinati dal programma annuale di cui all'articolo 26.
Art. 25 
(Formazione professionale)
1. 
La Regione, nell'ambito del piano di formazione professionale adottato ai sensi della vigente legislazione regionale, sentito il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, di cui alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 'Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte)' che si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta di parere, promuove la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali maggiormente necessarie per il personale tecnico del settore dell'editoria, anche libraria, della stampa periodica e dell'informazione, anche radiotelevisiva locale.
Art. 26 
(Parere del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo)
1. 
Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo esprime il proprio parere sul programma annuale di cui all'articolo 26, sul piano annuale di cui all'articolo 28 e sul rendiconto analitico delle spese di pubblicità della Regione da inviare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 28, comma 4, entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tali atti.
2. 
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, i pareri si considerano positivi.
Art. 27 
(Programma annuale di intervento)
1. 
All'attuazione degli interventi indicati nei capi II e III si provvede sulla base di un programma annuale così articolato:
a) 
relazione sullo stato dell'informazione radiotelevisiva e della stampa periodica in Piemonte;
b) 
indicazione degli indirizzi e dei criteri assunti a base dell'elaborazione del programma per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
c) 
specificazione dei singoli interventi che si intendano finanziare nel corso dell'esercizio, con l'indicazione del relativo ammontare della spesa.
2. 
Il programma, predisposto dall'Assessore della Cultura, sentito il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, è approvato dalla Giunta ed è trasmesso alla Commissione consiliare competente per materia, entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge di bilancio.
3. 
Qualora la Commissione non esprima il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento, esso si considera positivo.
Capo IV. 
DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A CARATTERE PUBBLICITARIO
Art. 28 
(Comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario)
1. 
Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, le iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario sono rivolte a:
a) 
promuovere l'immagine e le attività della Regione;
b) 
far conoscere ai cittadini il funzionamento e le modalità di accesso ai servizi pubblici;
c) 
sensibilizzare i cittadini su argomenti specifici di comportamento civico, sociale ed economico;
d) 
informare su atti di particolare importanza per i quali non siano sufficienti le forme ordinarie di pubblicazione.
2. 
Le iniziative pubblicitarie di qualsiasi genere non devono essere personalizzate.
3. 
Ai fini della presente legge si intende per comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario quella diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa mediante l'acquisto di spazi pubblicitari, escluse le comunicazioni effettuate in adempimento di obblighi di pubblicità legale e quelle finalizzate alla promozione e tutela delle attività produttive.
4. 
Per mezzi di comunicazione di massa si intendono la stampa quotidiana e periodica, compresa l'annuaristica, l'emittenza radiofonica e televisiva, qualunque sia la tecnologia utilizzata, il cinema, le affissioni ed altre pubblicazioni finalizzate a conseguire gli obiettivi di cui al comma 1.
Art. 29 
(Piano annuale per la comunicazione istituzionale)
1. 
La Regione predispone annualmente uno specifico piano per la comunicazione istituzionale, comprensivo della spesa che gli enti regionali destinano alla propria pubblicità istituzionale. Il piano indica i criteri seguiti nell'assegnazione della pubblicità alle varie aziende o testate iscritte nei registri di cui all'articolo 20 e al comma 5 dell'articolo 1 della l. 249/1997 e nella scelta degli altri mezzi finalizzati a conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 27.
2. 
Il piano annuale di riparto delle spese pubblicitarie, predisposto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, con le modalità di cui all'articolo 25, è deliberato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio entro due mesi dalla pubblicazione della legge di bilancio, per l'approvazione finale.
3. 
Almeno il 25 per cento della spesa pubblicitaria annuale è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso la stampa periodica locale; almeno il 25 per cento è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso emittenti radiofoniche private locali, almeno il 25 per cento è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso le emittenti televisive private locali.
4. 
Dell'attuazione del piano è data comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, mediante invio di un rendiconto analitico.
Art. 30 
(Promozione e tutela delle attività produttive)
1. 
Il programma degli interventi di promozione e tutela delle attività produttive persegue, compatibilmente con le esigenze di mercato, le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
Art. 31 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2006, in termini di competenza e di cassa, alla spesa corrente pari a tre milioni di euro nell'ambito della UPB 31991 (Beni culturali Direzione Tit.I spese correnti) e alla spesa in conto capitale, pari a due milioni di euro, nell'ambito della UPB 31992 (Beni culturali Direzione Tit.II spese in conto capitale), si provvede riducendo di pari ammontare le dotazioni finanziarie delle rispettive UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese in conto capitale).
2. 
Per gli anni 2007 e 2008 la spesa corrente, pari a euro tre milioni, in termini di competenza, e la spesa in conto capitale pari a euro due milioni, in termini di competenza, trovano copertura finanziaria nelle dotazioni finanziarie delle UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale 2006-2008.
Art. 32 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle Regione.