Proposta di legge regionale n. 283 presentata il 12 maggio 2006
Istituzione del Comitato regionale per la promozione di progetti di riconversione dell'industria bellica e di una cultura del disarmo e della pace.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con i principi di pace e ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, di coesistenza pacifica e di giustizia sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Costituzione della Repubblica Italiana, la Regione Piemonte, anche attraverso lo studio e la diffusione della conoscenza, promuove e favorisce i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attività di beni e servizi di uso civile e socialmente utili, assumendo nel contempo come obiettivo prioritario il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche, presenti nel settore.
2. 
La Regione promuove e favorisce la diffusione delle conoscenze e la formazione di competenze relative alla realtà della produzione e del commercio di armamenti, nonché dei progetti di disarmo.
Art. 2 
(Comitato regionale per la promozione di progetti di riconversione dell'industria bellica e di una cultura del disarmo e della pace)
1. 
Per concorrere all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge è istituito il Comitato regionale per la promozione dei progetti di riconversione dell'industria bellica e di una cultura del disarmo, di seguito denominato Comitato.
Art. 3 
(Composizione e funzionamento del Comitato)
1. 
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato ed è composta da:
a) 
due rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno appartenente alla maggioranza e uno appartenenente all' opposizione;
b) 
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali;
c) 
due rappresentanti delle associazioni degli imprenditori operanti nel settore;
d) 
tre rappresentanti di associazioni impegnate in attività pacifiste e di promozione del disarmo;
e) 
due rappresentanti della comunità scientifico-tecnologica regionale quali centri di ricerca, Università, Politecnico con competenze nel campo della riconversione, in particolare delle tecnologie duali,e dei progetti di pace e disarmo.
2. 
I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle indicazioni degli enti di cui al comma 1 e della proposta formulata dalla competente Commissione consiliare.
3. 
Il Comitato ha la propria sede operativa presso la Giunta regionale. Le attività di segreteria e di supporto tecnico del Comitato sono svolte da un apposito ufficio della Direzione generale competente coadiuvato dalle strutture regionali competenti in materia di servizi industriali e osservazione territoriale del mercato del lavoro e dell'occupazione, pace e cooperazione internazionale.
4. 
Il Comitato può richiedere consulenze specifiche ad organismi specializzati per questioni particolarmente complesse.
5. 
Il Comitato si dota di un proprio regolamento interno.
6. 
Il Presidente convoca il Comitato in seduta ordinaria almeno ogni sessanta giorni. La convocazione straordinaria è obbligatoria qualora lo richiedano almeno un terzo dei componenti.
7. 
Il Comitato può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi diversamente disciplinati dal regolamento interno.
Art. 4 
(Competenze del Comitato)
1. 
Il Comitato provvede a:
a) 
istituire e mantenere costantemente aggiornato il registro delle imprese a produzione militare con sedi o impianti operanti in Piemonte, nel quale sono riportate le informazioni riguardanti la ricerca, la produzione, l'occupazione e gli investimenti sia militari che civili, la situazione finanziaria e la titolarità delle proprietà, gli sbocchi di mercato militari e civili, nonché la localizzazione produttiva;
b) 
elaborare studi e documentazioni sulla situazione e le prospettive di riconversione del settore, con particolare riferimento alle prospettive occupazionali, alla valorizzazione in ambito civile delle risorse e delle competenze e sull'esistenza, nelle imprese censite, di attività, competenze, tecnologie che, di fatto o potenzialmente, abbiano caratteristiche duali -riferibili cioè ad applicazioni sia militari, sia civili-;
c) 
collaborare con gli Assessorati regionali competenti in merito alle attività produttive e all'innovazione e ricerca, elaborando e proponendo indirizzi e progetti per la diffusione e il trasferimento di conoscenze, competenze, tecnologie e capacità produttive di beni e servizi di carattere militare verso applicazioni di uso civile socialmente utili;
d) 
collaborare con gli Assessorati regionali competenti in merito all'istruzione e formazione e alla cultura elaborando e proponendo iniziative di formazione, informazione e divulgazione sui temi, le politiche e i progetti per la pace ed il disarmo;
e) 
raccogliere ed elaborare dati relativi alla produzione e al commercio di armi, sia in relazione alle informazioni di cui al comma 1 lettera a), sia in termini più generali con riferimento alla situazione nazionale e internazionale e alle norme nazionali e internazionali che interessano il settore;
f) 
formulare al Parlamento e al Governo nazionale proposte ed interventi volti ad agevolare la riconversione dell'industria bellica verso produzioni di uso civile;
g) 
stabilire e mantenere proficui contatti con istituzioni regionali, anche non italiane, impegnate in iniziative per la promozione della riconversione e con i centri di ricerca, anche a livello internazionale, che si occupano di riconversione e di disarmo.
Art. 5 
(Progetti di intervento)
1. 
Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo1 la Regione promuove e sostiene, con la collaborazione del Comitato, specifici progetti di intervento riguardanti:
a) 
attività di ricerca e sviluppo e studi di fattibilità volti a trasferire conoscenze, competenze e tecnologie sviluppate nella produzione di materiale di armamento e di servizi ad uso militare verso attività di produzione di beni e prestazioni di servizi di uso civile e socialmente utili;
b) 
sostegno alle imprese che intendano affrontare una conversione integrale o parziale delle attività da produzioni militari a civili, tramite l'agevolazione dell'accesso ad opportuni servizi -finanziari, commerciali, industriali, per l'internazionalizzazionee l'attivazione di corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento per il personale dipendente;
c) 
realizzazione di iniziative ed attività di formazione, informazione e divulgazione sui temi, le politiche e i progetti per la pace ed il disarmo, indirizzate,sia agli operatori specializzati nel campo, sia alla cittadinanza in generale anche mediante pagine web dedicate nel sito della Regione Piemonte.
2. 
I progetti di intervento di cui al comma 1 possono coinvolgere aziende, organizzazioni sindacali, scuole, università, centri di ricerca e associazioni impegnate nella diffusione della cultura della pace e di promozione del disarmo.
3. 
I progetti di cui al comma 1 devono prevedere comunque l'obiettivo dello sviluppo quantitativo e qualitativo dei livelli occupazionali nella Regione, o quantomeno della salvaguardia dell'impiego del personale oggi operante nelle aziende interessate.
4. 
La Giunta Regionale valuta l'ammissibilità di ciascun progetto proposto dal Comitato e ne dispone la copertura finanziaria, nell'ambito della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 9. La Giunta può concedere contributi ai soggetti di cui al comma 2, per l'elaborazione dei progetti di intervento approvati , fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 6 
(Attuazione degli interventi)
1. 
Per ogni progetto di intervento approvato, la Giunta individua l'Assessorato competente per, il controllo, la gestione e la valutazione finale del progetto stesso. Il Comitato ha diritto di accesso ad ogni informazione e documentazione inerente a ciascun progetto approvato nell'intero corso del suo svolgimento, ed è coinvolto nella valutazione finale.
2. 
La Giunta determina criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi medesimi. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono tenuti a realizzare l'intervento per il quale hanno richiesto il contributo. Nel caso l'intervento previsto non venga realizzato nei termini e nelle modalità previste dal progetto approvato, la Giunta regionale provvede alla revoca del contributo e attiva le procedure per il recupero delle somme erogate.
Art. 7 
(Materiale di armamento)
1. 
Per la definizione di materiale di armamento si rinvia all' articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento).
Art. 8 
(Relazione annuale)
1. 
Il Presidente della Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, in occasione della presentazione di bilancio di previsione, una relazione sull'attività del Comitato.
Art. 9 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per il triennio 2006-2008 la spesa complessiva di 7.200.000,00 euro.
2. 
Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato regionale per la promozione di progetti di riconversione dell'industria bellica e di una cultura del disarmo e della pace nel triennio 2006-2008 è previsto uno stanziamento pari a 200.000,00 euro per il primo anno e 500.000,00 euro per il secondo e terzo anno nell'ambito dell'UPB S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta Direzione Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
3. 
Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
4. 
Al fine di erogare i contributi per l'attuazione dei progetti di intervento per gli anni 2007 e 2008 viene stanziata nell'unità previsionale di base (UPB) 16992 (Industria Direzione Tit. II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2006-2008 la dotazione finanziaria rispettivamente pari a un milione di euro e cinque milioni di euro.
5. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 4, per il biennio 2007 e 2008, si provvede riducendo di pari importo l'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2006-2008.
6. 
La Regione promuove il coordinamento di risorse finanziarie di provenienza regionale, nazionale e comunitaria che possono essere conferite su capitoli di spesa inerenti alle finalità della presente legge.