Proposta di legge regionale n. 282 presentata il 12 maggio 2006
Contributi a sostegno delle piccole società e associazioni sportive dilettantistiche e del tempo libero operanti nelle aree più degradate dei comuni del territorio regionale.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte promuove interventi volti a sostenere la diffusione e la valorizzazione delle attività sportive e ricreative, nonché delle relative strutture, per la formazione e il pieno sviluppo della persona e per il superamento degli squilibri socio-territoriali, allo scopo di prevenire e contrastare situazioni di disagio e di favorire forme di integrazione e coesione sociale.
Art. 2 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Sono destinatari del contributo regionale le piccole società e associazioni sportive dilettantistiche e del tempo libero costituite senza fine di lucro, da almeno un anno e operanti nelle aree più degradate del territorio regionale.
2. 
L'erogazione del finanziamento alle società e alle associazioni di cui al comma 1 è, altresì, subordinata allo svolgimento di attività sportive e ricreative:
a) 
effettuate in strutture affidate in concessione dal comune;
b) 
finalizzate alla promozione del benessere psicofisico e alla socializzazione, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni sportive, comprese quelle di natura promozionale, agonistica o spettacolare;
c) 
destinate prevalentemente ad anziani oltre i sessantacinque anni e giovani in età scolare e comunque di età inferiore ai ventisei anni.
Art. 3 
(Contributi)
1. 
La Regione, tramite i comuni, eroga annualmente ai soggetti individuati dall'articolo 2, contributi in conto corrente e in conto capitale per il finanziamento di una delle seguenti tipologie di progetti:
a) 
organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi;
b) 
ristrutturazione degli impianti sportivi finalizzata alla realizzazione dei progetti di cui alla lettera a).
2. 
La Regione concorre al finanziamento degli interventi previsti al comma 1, lettera a), in misura non superiore al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e nel limite massimo di 30 mila euro per singolo intervento e di quelli previsti al comma 1, lettera b), in misura non superiore al 90 per cento per cento della spesa ritenuta ammissibile per un importo massimo di 100 mila euro per singolo intervento.
Art. 4 
(Spese ammissibili)
1. 
Nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono finanziabili le spese relative:
a) 
all'acquisto del materiale e dell'equipaggiamento sportivo necessario allo svolgimento dell'evento;
b) 
alla realizzazione e alla diffusione di materiale informativo e pubblicitario necessari per l'organizzazione delle manifestazioni;
c) 
all'acquisto di eventuali premi, consistenti in coppe, medaglie, targhe, trofei, attestazioni e similari.
2. 
In riferimento ai progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono ammesse a contributo le spese relative alla ristrutturazione di impianti e di attrezzature sportive e motorio-ricreative, dando priorità, nell'ordine:
a) 
all'adeguamento degli impianti alle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
b) 
al completamento, recupero e ristrutturazione degli impianti esistenti, ivi compresa la dotazione di attrezzature, in particolare se ubicati all'aperto.
3. 
È esclusa dal finanziamento regionale la spesa per l'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 5 
(Domande di contributo)
1. 
Sulla base delle prescrizioni e dei criteri dettati dal provvedimento di cui all'articolo 8, le società o le associazioni sportive interessate inviano apposita istanza per partecipare all'assegnazione del beneficio regionale al comune da cui hanno ottenuto in concessione i locali o gli impianti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 2.
2. 
In esito a regolare istruttoria, ogni comune predispone due graduatorie riportanti i candidati ammessi a concorrere al finanziamento, rispettivamente, delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e di quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. 
Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, i comuni interessati inoltrano alla competente struttura della Giunta regionale una domanda finalizzata alla gestione e all'erogazione dei contributi regionali da assegnare ai soggetti beneficiari. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) 
certificazioni riportanti i dati di cui all'art. 7, comma 1;
b) 
copia del provvedimento di cui all'articolo 8;
c) 
copia delle graduatorie contenenti i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera b), con relativa descrizione e indicazione del preventivo;
d) 
attestazione del numero complessivo dei soggetti richiedenti;
e) 
specifica certificazione attestante la superficie totale utile dei locali delle strutture e dei relativi impianti sportivi interessati dai progetti finanziati dalla legge.
Art. 6 
(Modalità di erogazione del contributo regionale)
1. 
La Regione corrisponde ai comuni i contributi assegnati sulla base delle modalità di cui all'articolo 7 in un'unica soluzione entro trenta giorni dal termine previsto dall'articolo 5, comma 1, per il ricevimento delle istanze.
2. 
L'erogazione dei contributi regionali ai soggetti ammessi al finanziamento da parte dei comuni avviene:
a) 
per il 40 per cento, al ricevimento dei fondi regionali a seguito della presentazione da parte degli interessati della dichiarazione che attesti l'avvio dell'iniziativa;
b) 
per il saldo, alla conclusione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), previa presentazione di apposita relazione illustrativa dell'iniziativa svolta e dei documenti contabili attestanti le spese sostenute.
3. 
L'entità del contributo deve essere proporzionalmente ridotta in sede di erogazione definitiva in caso di spese inferiori al finanziamento accordato.
Art. 7 
(Criteri per la ripartizione dei finanziamenti regionali ai comuni richiedenti)
1. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce annualmente i criteri di merito e di priorità per l'accesso dei comuni ai contributi economici. A tal fine, considera, in rapporto alla popolazione residente in ciascun comune, i seguenti parametri:
a) 
il livello di disoccupazione;
b) 
il livello di scolarizzazione;
c) 
la percentuale di immigrati;
d) 
la percentuale di anziani con età superiore a sessantacinque anni;
e) 
la percentuale di persone con disabilità certificate;
f) 
l'incidenza sociale del fenomeno della tossicodipendenza.
2. 
L'ammontare complessivo dei finanziamenti regionali stanziati dalla legge è ripartito nella misura del 40 per cento in favore delle spese relative ai progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e nella misura del 60 per cento in favore delle spese relative ai progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. 
La Regione, per ciascuna delle due tipologie di intervento finanziate dalla legge, destina a ogni comune richiedente:
a) 
il 30 per cento in ragione della posizione occupata nella graduatoria predisposta nel rispetto dei criteri di cui al comma 1;
b) 
il 40 per cento in proporzione diretta al numero complessivo dei soggetti beneficiari;
c) 
il 30 per cento in proporzione alla superficie totale utile dei locali delle strutture e dei relativi impianti sportivi interessati.
Art. 8 
(Modalità attuative)
1. 
Ciascun comune definisce, con proprio atto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla legge.
2. 
In particolare, conformemente alle indicazioni contenute nella legge, il comune:
a) 
determina le condizioni per l'accesso ai benefici, elencando le priorità di valutazione, fra cui la collocazione delle strutture e dei relativi impianti in aree particolarmente degradate e la fruibilità delle attività svolte da parte di soggetti appartenenti alle fasce più deboli;
b) 
individua, nell'ambito del proprio territorio, le zone svantaggiate;
c) 
vincola l'erogazione del contributo regionale alla realizzazione del progetto finanziabile all'interno del comune ove hanno sede i locali o gli impianti ottenuti in concessione per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 2;
d) 
indica eventuali ulteriori ipotesi di spesa non ritenute ammissibili;
e) 
precisa il periodo temporale massimo di realizzazione del progetto finanziato, in ogni caso non superiore all'anno;
f) 
definisce le procedure e i termini di presentazione delle istanze per la concessione dei contributi, nonché la documentazione da allegare, compresa quella comprovante il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 3;
g) 
stabilisce le modalità di erogazione delle risorse stanziate;
h) 
fissa le modalità per l'effettuazione di controlli volti a verificare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato;
i) 
prevede, in caso di riduzione, rinuncia o revoca del contributo, il subentro degli esclusi nel rispetto dell'ordine della graduatoria;
j) 
definisce le procedure di revoca del beneficio nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'articolo 9.
Art. 9 
(Non cumulabità dei benefici, vincolo di destinazione e revoca del finanziamento)
1. 
Il contributo regionale non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici destinati alla medesima iniziativa.
2. 
Il contributo concesso ai sensi dell'articolo 3 è vincolato alla destinazione indicata nel progetto presentato.
3. 
Il finanziamento è revocato, con conseguente recupero delle somme già corrisposte, maggiorate degli interessi legali, nel in caso cui:
a) 
l'iniziativa oggetto di contributo non venga effettuata entro il termine stabilito dal comune, salvo proroghe autorizzate per i casi di forza maggiore debitamente comprovati;
b) 
non venga presentata dai beneficiari la rendicontazione delle spese sostenute;
c) 
mutino le condizioni che hanno reso possibile l'ammissione al beneficio entro i successivi cinque anni, salva la minore durata dell'atto di concessione.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 è previsto uno stanziamento pari a 3 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, ripartito in 1.200.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 21041 (Turismo sport parchi Sport Tit. I spese correnti) e 1.800.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 21042 (Turismo sport parchi Sport Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, per l'anno 2006, alla spesa corrente con le dotazioni finanziarie della UPB 21041 e alla spesa in conto capitale con le risorse finanziarie dell'UPB 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.