Proposta di legge regionale n. 280 presentata il 08 maggio 2006
Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia.

Art. 1 
(Costituzione)
1. 
In applicazione degli articoli 91 e 92 dello Statuto della Regione Piemonte la presente legge costituisce e disciplina la Commissione di garanzia quale organo indipendente e imparziale di verifica, attuazione e interpretazione della legge.
Art. 2 
(Competenze)
1. 
La Commissione ha il compito di formulare pareri, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri assegnati, ovvero del Consiglio delle Autonomie locali nelle materie di propria competenza:
a) 
sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali, anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione;
b) 
sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;
c) 
sulla coerenza statutaria dei progetti e dei disegni di legge, dei progetti di regolamento del Consiglio regionale di cui all'articolo 27 dello Statuto;
d) 
sulla coerenza statutaria dei progetti di regolamenti della Giunta di cui all'articolo 56 Statuto che, ai sensi della presente legge, devono essere inviati, a cura del Presidente della Giunta, al Presidente della Commissione di garanzia prima della loro definitiva approvazione da parte della Giunta regionale. Il Presidente della Commissione di garanzia provvede ad inviarli al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali nelle materie di competenza di quest'ultimo organo perché ne diano notizia ai rispettivi collegi che presiedono.
Art. 3 
(Composizione e durata)
1. 
La Commissione di garanzia è composta di sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, di cui:
a) 
un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
b) 
due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
c) 
due avvocati con almeno quindici anni di servizio;
d) 
due ex consiglieri regionali.
2. 
La Commissione di garanzia dura in carica sei anni a partire dalla nomina ed i suoi componenti non sono rieleggibili. Può essere prorogata dal Consiglio regionale per il periodo di sei mesi.
3. 
Se per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza del mandato viene a mancare uno dei componenti della Commissione, il Consiglio regionale procede, a norma del comma 2, a eleggere un nuovo membro, che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato della commissione.
Art. 4 
(Incompatibilità)
1. 
I componenti della Commissione di garanzia non possono assumere o conservare altri uffici o rapporti di consulenza con organi della Regione, degli enti locali, di enti, aziende società da questi partecipate.
Art. 5 
(Ufficio di Presidenza)
1. 
La Commissione di garanzia ha un Ufficio di Presidenza, eletto a maggioranza assoluta nella prima seduta di insediamento, composto dal Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
2. 
Il Presidente rappresenta la Commissione ne dispone la convocazione ed è responsabile dei rapporti con gli organi regionali.
3. 
Il Presidente della Commissione garantisce il buon andamento dei lavori e ne assicura il regolare funzionamento.
4. 
Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta della Commissione. È eletto Vice Presidente il componente che riporta il minor numero dei voti immediatamente dopo il Presidente.
5. 
Il Segretario è eletto a maggioranza assoluta nella prima seduta della Commissione successivamente all'elezione del Presidente.
6. 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
7. 
Il Segretario verifica i risultati delle votazioni, cura la redazione del processo verbale e annota le presenze delle adunanze.
Art. 6 
(Indennità di funzione e rimborsi)
1. 
Al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti della Commissione di garanzia è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, con riferimento all'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.
2. 
Nel caso in cui il Presidente della Commissione di garanzia sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al componente più anziano di età spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.
3. 
Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente della Commissione di garanzia si applica l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e tale istituto può essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti della Commissione di garanzia.
4. 
Ai componenti della Commissione di garanzia che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione della Commissione è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.
5. 
Ai componenti della Commissione di garanzia che su incarico della stessa, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute della Commissione di garanzia medesima, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.
Art. 7 
(Convocazione)
1. 
La Commissione di garanzia è convocata dal Presidente con apposita comunicazione scritta, che deve pervenire a ciascun componente almeno il settimo giorno lavorativo precedente l'adunanza.
2. 
La convocazione è comunicata per conoscenza alla Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale che provvede a informarne i Presidenti dei gruppi consiliari e il Consiglio delle Autonomie locali, per quanto di competenza.
3. 
La convocazione contiene l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di riunione nonché dell'ordine del giorno.
Art. 8 
(Adunanza della Commissione)
1. 
Riunita la Commissione, il Presidente nomina un componente per l'istruzione e la relazione, al quale è attribuito il compito di esporre le questioni poste all'ordine del giorno. La Commissione non può discutere o deliberare su argomenti che non sono stati posti all'ordine del giorno, salvo decisione diversa assunta all'unanimità dei componenti.
2. 
Il Presidente, udito il relatore, dà inizio alla discussione, determinando i punti più importanti sui quali la stessa deve svolgersi.
3. 
In caso di mancanza di numero legale, l'adunanza non è valida ed è immediatamente riconvocata dal Presidente in seconda convocazione per un termine non successivo a cinque giorni lavorativi dalla prima convocazione.
4. 
Il Presidente, se ritiene che la discussione debba essere approfondita, effettua un rinvio ad ulteriore adunanza, disponendone immediatamente la convocazione.
Art. 9 
(Deliberazione del parere)
1. 
Il Presidente, quando ritiene che la discussione sia matura per la decisione, dispone la deliberazione del parere. Alla deliberazione partecipano tutti i componenti presenti alla discussione, che votano per alzata di mano.
2. 
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti.
3. 
Il relatore vota per primo e, successivamente, votano gli altri componenti, cominciando dal meno anziano per età. Il Presidente esprime il proprio voto per ultimo.
4. 
Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente con la formula "la Commissione di garanzia approva il seguente parere".
Art. 10 
(Redazione del parere)
1. 
A seguito della votazione, il relatore redige il parere il cui testo è approvato nella successiva adunanza.
2. 
Il parere deve rappresentare motivatamente, a seconda dei casi, la conformità o la difformità allo statuto dei progetti e disegni di legge e regolamenti regionali, la sussistenza del carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato, ovvero l'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione sollevati.
3. 
La data del parere è quella della deliberazione di cui all'articolo 9 comma 4.
4. 
I pareri sono sottoscritti dal Presidente e dal relatore e sono trasmessi a cura del Segretario, a seconda dei casi, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta e, con loro, ai presidenti dei Gruppi consiliari, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali e agli enti interessati dall'asserito conflitto di attribuzioni.
Art. 11 
(Processo verbale)
1. 
Delle sedute della Commissione si redige, a cura del Segretario, processo verbale.
2. 
Il verbale deve contenere i nominativi dei presenti all'adunanza, gli argomenti in discussione, i votanti ed i risultati delle votazioni, le eventuali dichiarazioni di voto delle quali sia stata fatta specifica richiesta di menzione, le deliberazioni assunte.
3. 
Del processo verbale viene data lettura, a cura del Segretario, nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce.
4. 
In sede di lettura del processo verbale, ciascun componente della Commissione può chiedere, motivandone la richiesta, che siano apportate rettifiche al testo o che siano inseriti in calce chiarimenti o brevi dichiarazioni su talune delle decisioni assunte.
5. 
A seguito dell'approvazione, il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 12 
(Efficacia dei pareri espressi dalla Commissione di garanzia)
1. 
Nelle more della redazione del parere da parte della Commissione di garanzia è sospeso l'iter di approvazione del regolamento o della legge regionale.
2. 
Unitamente alla prima convocazione del Consiglio o della Giunta regionale aventi ad oggetto l'atto sul quale è stato chiesto il parere della Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio o della Giunta è tenuto ad allegare il suddetto parere e ad assicurarne la discussione.
3. 
Il parere di non conformità allo Statuto della Commissione di garanzia comporta il riesame dell'atto da parte dell'organo competente.
4. 
Il Consiglio regionale, la Giunta regionale, nonché gli altri soggetti interessati possono comunque deliberare in senso difforme dai singoli pareri della Commissione di garanzia con l'obbligo di menzionare tale difformità, motivandola adeguatamente e allegandola all'atto adottato.
5. 
Ai pareri resi dalla Commissione di cui alla lettera b) dell'articolo 2 riguardanti il carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato, si applica unicamente la previsione del comma 2.
Art. 13 
(Ricevibilità e ammissibilità delle proposte di referendum)
1. 
La Commissione di garanzia, in base a quanto disposto dall'articolo 81 dello Statuto della Regione Piemonte, esprime il giudizio di ricevibilità e di ammissibilità delle proposte di referendum secondo le modalità stabilite dalla legge.
Art. 14 
(Personale, locali e strumenti operativi)
1. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Presidente della Commissione di garanzia, provvede a mettere a disposizione il personale e le strutture necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 15 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2006-2007 ammonta a 300.000,00 euro.
2. 
Per le spese di istituzione e di funzionamento della Commissione di garanzia, stimate in 150.000,00 euro per l'esercizio 2006, in termini di competenza e di cassa, da ricomprendersi nell'UPB n. 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Tit. I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) n. 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
3. 
Per l'anno finanziario 2007, agli oneri pari a 150.000,00 euro, in termini di competenza, stanziati nell'UPB 09001 del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2006-2008.
Art. 16 
(Norma finale)
1. 
Per quanto non disposto dalla presente legge la Commissione di garanzia redige, a maggioranza assoluta, un proprio regolamento interno.