Proposta di legge regionale n. 279 presentata il 04 maggio 2006
Interventi in favore dello sviluppo della rete del commercio equo e solidale.

Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo 8 ottobre 1991 sul sostegno attivo ai piccoli coltivatori di caffè del Sud del mondo mediante una politica mirata di approvvigionamento e di introduzione di tale prodotto nelle istituzioni comunitarie, con la risoluzione del Parlamento europeo 19 gennaio 1994 n. A3-0373/93 sulla promozione del commercio equo e solidale e con la risoluzione del Parlamento europeo 2 luglio 1998 n. 198/98/CE sul commercio equo e solidale, si fa promotrice e sostenitrice della diffusione del commercio equo e solidale riconoscendo il ruolo da questo svolto nei seguenti ambiti:
a) 
creazione di un'economia solidale, specialmente nel miglioramento delle possibilità di accesso al mercato da parte dei produttori svantaggiati appartenenti ai paesi del Sud del mondo;
b) 
approccio alternativo al commercio convenzionale mirato all'estensione della giustizia e dell'equità sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile ed ecocompatibile e dei sistemi di partecipazione consapevole;
c) 
diffusione di scambi economici fondati sul rispetto reciproco tra gli individui e, soprattutto, basati sul riconoscimento della loro dignità;
d) 
sostegno alle forme di microcredito, alla finanza etica ed alla cooperazione sociale.
2. 
La Regione Piemonte favorisce lo sviluppo sul territorio regionale di reti locali, a livello cittadino, provinciale e regionale, delle botteghe e del commercio equo e solidale e a tal fine istituisce l'Albo regionale del commercio equo e solidale.
3. 
La Regione promuove azioni e ogni tipo di iniziativa finalizzata alla diffusione di una cultura della cooperazione internazionale ispirata a principi di solidarietà, educazione alla pace e alla mondialità, tutela dei diritti delle persone, dell'ambiente e delle comunità, nella prospettiva di uno sviluppo globale sostenibile anche mediante il finanziamento di progetti di commercio equo e solidale nei paesi del Sud del mondo di cui all'articolo 6.
4. 
La Regione promuove inoltre attività educative, didattiche e di informazione e di sensibilizzazione sul tema del commercio equo e solidale, sostiene in particolare comportamenti etici in ambito scolastico ed extra scolastico, a livello comunale, provinciale e regionale.
Art. 2 
(Obiettivi)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, persegue i seguenti obiettivi:
a) 
Favorire, promuovere e coordinare lo sviluppo di una rete di botteghe del commercio equo e solidale sul territorio piemontese, attraverso l'istituzione di un organo di coordinamento degli enti del commercio equo e solidale;
b) 
fornire ai consumatori, sia pubblici che privati, garanzie di trasparenza e correttezza sui prodotti nonché sull'attività degli enti del commercio equo e solidale;
c) 
promuovere la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale anche fra gli enti locali, gli enti pubblici, le istituzioni e gli organismi della Regione;
d) 
attribuire la possibilità agli enti iscritti all'Albo regionale di usufruire di agevolazioni e contributi, a seguito dell'elaborazione di progetti destinati a paesi del Sud del mondo nonché per l'apertura, al fine di una maggiore diffusione sul territorio regionale, delle botteghe e degli enti del commercio equo e solidale;
e) 
vigilare sull'operato degli enti del commercio equo e solidale iscritti all'Albo regionale, di cui all'articolo 5;
f) 
compiere azioni di sensibilizzazione e di informazione sul territorio piemontese riguardo il commercio equo e solidale e sulle tematiche ad esso connesse, anche tramite iniziative di tipo culturale ed educativo, nonché mediante campagne di sensibilizzazione in ambito scolastico.
Art. 3 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 mediante i propri strumenti:
a) 
predispone il Regolamento attuativo della presente legge;
b) 
determina, nell'ambito della programmazione regionale, le linee per lo sviluppo di una rete a livello locale così articolata: comunale, provinciale e regionale;
c) 
promuove lo sviluppo delle botteghe e degli enti del commercio equo e solidale, iscritte all'Albo regionale;
d) 
fissa le modalità di funzionamento, di gestione e aggiornamento dell'Albo regionale del commercio equo e solidale, oltre ai criteri e ai requisiti per l'iscrizione, attribuendo un considerevole rilievo ad una prassi operativa e organizzativa improntata alla trasparenza e alla correttezza e ad un comportamento etico e responsabile che tali enti dovranno adottare nelle azioni da effettuare sia sul territorio piemontese che nei paesi stranieri, in particolar modo nei confronti dei produttori, dei consumatori e degli enti, pubblici e privati, con i quali si relazionano;
e) 
stabilisce i criteri per l'individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale, sia per quanto concerne i prodotti alimentari, anche biologici, che i prodotti di artigianato, i manufatti e i prodotti tessili e/o di abbigliamento, dando rilevanza ad una modalità produttiva che, nel rispetto dei principi dichiarati dal commercio equo e solidale, si realizza nel rispetto della trasparenza e della correttezza verso i consumatori, pubblici e privati;
f) 
definisce le modalità organizzative e procedurali connesse all'assegnazione dei contributi per i progetti del commercio equo e solidale nei paesi del Sud del mondo;
g) 
individua le linee guida volte a raccordare l'attività dei diversi enti che compongono il Coordinamento regionale;
h) 
stabilisce le modalità operative, di funzionamento e di gestione del Coordinamento regionale e ne approva lo Statuto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
i) 
provvede all'esecuzione degli atti concernenti il reperimento del personale, dei locali e dei servizi necessari all'attivazione del Coordinamento regionale;
j) 
definisce protocolli operativi e convenzioni, in accordo con il Coordinamento regionale, con gli enti iscritti all'Albo regionale del commercio equo e solidale per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale negli enti locali, nelle aziende sanitarie, nelle scuole, nelle civiche biblioteche e nei musei, nelle case circondariali, nelle istituzioni e negli organismi pubblici comunali, provinciali e regionali;
k) 
promuove, in accordo con il Coordinamento regionale, attività educative sul tema del commercio equo e solidale e dei comportamenti etici in ambito scolastico ed extra scolastico a livello comunale, provinciale e regionale;
l) 
promuove, raccordandosi con il Coordinamento regionale della Rete del commercio equo e solidale iniziative, anche di tipo culturale ed educativo, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in favore del commercio equo e solidale volte alla diffusione di una cultura della cooperazione internazionale ispirata a principi di solidarietà, educazione alla pace e alla mondialità, tutela dei diritti delle persone, dell'ambiente e delle comunità, nell'ottica di uno sviluppo globale sostenibile ed ecocompatibile;
m) 
svolge attività ispettiva e di vigilanza sull'attività degli enti del commercio equo e solidale e sull'applicazione della presente legge;
n) 
autorizza e delega il Coordinamento regionale ad effettuare un controllo di qualità sulle modalità organizzative relative all'attività svolta dagli enti iscritti all'Albo regionale del commercio equo e solidale.
Art. 4 
(Coordinamento regionale della Rete del commercio equo e solidale)
1. 
La Regione istituisce il Coordinamento regionale della Rete del commercio equo e solidale, composto da:
a) 
rappresentanti degli enti del commercio equo e solidale;
b) 
rappresentanti del terzo settore;
c) 
rappresentanti degli enti di volontariato e dei centri di servizio per il volontariato;
d) 
rappresentanti dell'associazionismo di promozione sociale;
e) 
rappresentanti della cooperazione sociale;
f) 
rappresentanti della finanza etica;
g) 
rappresentanti delle organizzazioni non governative (ONG) e della cooperazione internazionale;
h) 
rappresentanti degli enti di servizio civile;
i) 
rappresentanti degli enti locali;
j) 
rappresentante delle associazioni dei comuni equo e solidali;
k) 
funzionari regionali delegati dalla direzione regionale, competenti nelle materie inerenti il mondo del non profit;
l) 
un funzionario regionale con compiti di coordinamento, delegato dalla direzione regionale, competente in materia di cooperazione internazionale.
2. 
L'Assessore regionale competente in materia presiede il Coordinamento regionale della Rete del commercio equo e solidale.
3. 
La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, la durata e la designazione dei componenti del Coordinamento. Il Coordinamento adotta, con proprio atto, il regolamento che ne disciplina il funzionamento.
4. 
Il Coordinamento, in linea con gli obiettivi della presente legge, provvede a:
a) 
attivare le linee regionali per lo sviluppo di una rete a livello locale: comunale, provinciale e regionale, delle botteghe e degli enti del commercio equo e solidale, iscritti all'Albo regionale;
b) 
attuare le linee guida individuate dalla Regione per raccordare l'attività degli enti componenti il Coordinamento regionale;
c) 
individuare, coordinare e realizzare iniziative in favore del commercio equo e solidale, volte alla diffusione di una cultura della cooperazione internazionale ispirata a principi di solidarietà, educazione alla pace e alla mondialità, tutela dei diritti delle persone, dell'ambiente e delle comunità, nell'ottica di uno sviluppo globale sostenibile ed ecocompatibile;
d) 
individuare e svolgere attività educative e culturali di sensibilizzazione sul tema del commercio equo e solidale e dei comportamenti etici sia nelle scuole che in campo extrascolastico a livello comunale, provinciale e regionale;
e) 
effettuare, sulla base dell'autorizzazione e della delega regionale, un controllo di qualità sulle modalità organizzative relative all'attività svolta dagli enti iscritti all'Albo regionale.
Art. 5 
(Albo regionale del commercio equo e solidale)
1. 
La Regione istituisce l'Albo regionale del commercio equo e solidale e ne regolamenta con apposita disciplina il funzionamento. La Regione verifica periodicamente il rispetto degli adempimenti connessi all'iscrizione all'Albo.
2. 
Possono iscriversi all'Albo regionale gli enti senza scopo di lucro che svolgono attività stabilmente sul territorio regionale da almeno un anno ed il cui fatturato provenga per almeno il settanta per cento dalla vendita di prodotti del commercio equo e solidale.
3. 
L'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per gli enti del commercio equo e solidale per poter usufruire:
a) 
di convenzioni per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale da parte di enti locali, aziende sanitarie, scuole, civiche biblioteche e musei, case circondariali, istituzioni e organismi pubblici comunali, provinciali e regionali;
b) 
di contributi regionali, a seguito dell'elaborazione di progetti destinati ad interventi e iniziative del commercio equo e solidale nei paesi del Sud del mondo e per l'avvio di botteghe ed enti del commercio equo e solidale sul territorio regionale.
4. 
La Regione effettua un'attività ispettiva e di vigilanza sull'operato degli enti del commercio equo e solidale iscritti all'Albo regionale.
Art. 6 
(Progetti del commercio equo e solidale)
1. 
L'iscrizione all'Albo regionale permette agli enti di poter accedere all'assegnazione di contributi regionali, a seguito dell'elaborazione di progetti destinati ad interventi e iniziative del commercio equo e solidale in paesi del Sud del mondo.
2. 
I progetti hanno come destinatari attivi nel Sud del mondo le popolazioni interessate, che sono direttamente coinvolte nella produzione dei beni, nonché iniziative culturali, di educazione e formazione allo sviluppo compatibile anche nel nord del mondo. I programmi educativi sono realizzati dalle istituzioni formative nel rispetto del principio della autonomia scolastica e possono prevedere il concorso progettuale, organizzativo e finanziario degli enti locali e delle associazioni maggiormente rappresentative del commercio equo e solidale.
3. 
L'iscrizione all'Albo regionale permette anche agli enti di accedere all'assegnazione di contributi regionali per l'avvio di botteghe ed enti del commercio equo e solidale sul territorio regionale, su base progettuale.
4. 
La Regione definisce le procedure e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di selezione, le procedure e le modalità di predisposizione e di valutazione dei progetti, le procedure e le modalità di assegnazione dei contributi e del monitoraggio dei progetti. Nell'esame dei progetti, è attribuita la priorità ai progetti che prevedono lo svolgimento di attività del commercio equo e solidale nel continente africano e nel continente sud e centro americano.
Art. 7 
(Agevolazioni in favore degli enti del commercio equo e solidale)
1. 
La Regione favorisce l'acquisto di prodotti del commercio equo e solidale nelle procedure di asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso e trattativa privata.
2. 
La Regione, nell'acquisto di beni da terzi, tiene presente la possibilità di acquistare prodotti del commercio equo e solidale.
Art. 8 
(Conferenza regionale del commercio equo e solidale)
1. 
La Conferenza regionale del commercio equo e solidale si riunisce almeno ogni due anni. Partecipano ai lavori della Conferenza i rappresentanti degli enti iscritti all'Albo regionale del commercio equo e solidale o i loro delegati. Sono invitati anche i rappresentanti o i delegati degli enti non iscritti.
2. 
La Conferenza esamina il rapporto sullo stato del commercio equo e solidale in Piemonte, predisposto periodicamente dalla Giunta regionale e ne esprime una valutazione.
3. 
La Conferenza formula proposte e valutazioni concernenti le politiche, le linee guida e i programmi nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia di commercio equo e solidale.
Art. 9 
(Attività di promozione del commercio equo e solidale)
1. 
La Regione, su proposta del Coordinamento regionale della Rete del commercio equo e solidale, promuove:
a) 
iniziative culturali a livello comunale, provinciale e regionale sulle tematiche del commercio equo e solidale;
b) 
azioni educative nelle scuole, al fine di informare le nuove generazioni sui temi del commercio equo e solidale, in particolare sul consumo critico e consapevole e sulla pratica di comportamenti etici nell'ambito economico;
c) 
azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi del commercio equo e solidale, volte alla diffusione di una cultura della cooperazione internazionale ispirata a principi di solidarietà, educazione alla pace e alla mondialità, tutela dei diritti delle persone, dell'ambiente e delle comunità, nell'ottica di uno sviluppo globale sostenibile ed ecocompatibile, realizzate anche attraverso manifestazioni ed eventi di vario genere a livello comunale, provinciale e regionale.
2. 
Tali attività sono:
a) 
coordinate dal Coordinamento della Rete del commercio equo e solidale;
b) 
realizzate nei singoli Comuni o Comuni associati con la collaborazione degli enti iscritti all'Albo regionale del commercio equo e solidale, degli enti componenti il Coordinamento regionale della Rete del commercio equo e solidale e delle associazioni dei comuni equo e solidali;
c) 
effettuate anche grazie alla partecipazione di altri enti senza scopo di lucro o appartenenti al mondo del non profit.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 è previsto uno stanziamento pari a 300 mila euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 17041 (Commercio e artigianato Promozione e credito al commercio Tit. I spese correnti).
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, per l'anno 2006, con le dotazioni finanziarie della UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.