Disegno di legge regionale n. 278 presentato il 02 maggio 2006
Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di Importanza Comunitaria Palude di San Genuario.

Art. 1 
(Sanzioni)
1. 
Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) Palude di San Genuario, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. ¿¿, del ¿¿., ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), così come sostituiti e integrati dall' articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7 (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979), sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.
2. 
Le violazioni all'articolo 5, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di accesso al territorio del SIC, comportano la sanzione amministrativa da Eur 100,00 a Eur 1.000,00.
3. 
Le violazioni all'articolo 5, comma 1, lettera g), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati, comportano la sanzione amministrativa da Eur 200,00 a Eur 2.000,00 e, nei casi di maggiore gravità, il sequestro del mezzo.
4. 
Le violazioni all'articolo 5, comma 1, lettera h), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di parcheggio nei prati, nelle aree boschive, nei terreni agricoli e nelle altre aree individuate dal soggetto gestore del SIC, comportano la sanzione amministrativa da Eur 50,00 a Eur 500,00 e, nei casi di maggiore gravità, il sequestro del mezzo.
5. 
Le violazioni all'articolo 5, comma 2, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo all'accensione di fuochi nelle aree appositamente individuate, comportano la sanzione amministrativa da Eur 200,00 a Eur 2.000,00.
6. 
Le violazioni all'articolo 5, comma 2, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di abbruciamento andante di tutti gli ambienti naturali, comprese le scarpate e le sponde, comportano, salvo quanto previsto dagli articoli 423 bis e 703 del codice penale, le sanzioni amministrative previste dall' articolo 13 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi).
7. 
Le violazioni all'articolo 5, comma 3, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al pascolo del bestiame, comportano la sanzione amministrativa da Eur 100,00 a Eur 1.000,00.
8. 
Le violazioni all'articolo 5, comma 4, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di abbandono dei rifiuti comportano, salvo quanto previsto dagli articoli 50 e seguenti del decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", la sanzione amministrativa da Eur 50,00 a Eur 500,00. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.
9. 
Le violazioni all'articolo 5, comma 5, lettera a), della normativa di cui al comma 1, che prevede che l'installazione di qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario debba essere soggetta al parere favorevole del soggetto gestore del SIC, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da Eur 100,00 a Eur 1.000,00.
10. 
Le violazioni all'articolo 5, comma 6, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo alle visite per comitive, comportano a carico degli accompagnatori, la sanzione amministrativa da Eur 50,00 a Eur 500,00.
11. 
Le violazioni all'articolo 5, comma 7, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di introdurre da parte di privati sull'intero territorio del SIC armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da Eur 200,00 ad Eur 2.000,00 ed il sequestro dell'arma.
12. 
Le violazioni all'articolo 6, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto d'introduzione di specie vegetali alloctone, comportano la sanzione amministrativa da Eur 200,00 a Eur 2.000,00.
13. 
Le violazioni all'articolo 6, comma 1, lettera c), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento di qualsiasi specie della flora, comportano la sanzione amministrativa da Eur 100,00 a Eur 1.000,00.
14. 
Le violazioni all'articolo 7, comma 1, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di cattura e raccolta di specie della fauna selvatica non omeoterma, comportano la sanzione amministrativa da Eur 50,00 a Eur 500,00.
15. 
Le violazioni all'articolo 7, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento e di uccisione di specie della fauna selvatica non omeoterma e il danneggiamento delle uova, comportano la sanzione amministrativa da Eur 100,00 a Eur 1.000,00.
16. 
Le violazioni all'articolo 7, comma 1, lettera e), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di introduzione di specie alloctone della fauna selvatica non omeoterma, comportano la sanzione amministrativa da Eur 200,00 a Eur 2.000,00.
17. 
Le violazioni all'articolo 7, comma 2, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo a divieto di pesca nella Zona A, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
18. 
Le violazioni all'articolo 7, comma 3, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di esercitare l'attività venatoria nelle Zone A e B, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
19. 
Le violazioni all'articolo 7, comma 3, lettera d), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto d'introduzione di specie alloctone della fauna selvatica omeoterma, comportano la sanzione amministrativa da Eur 200,00 a Eur 2.000,00.
20. 
Le violazioni all'articolo 8 della normativa di cui al comma 1, relativo alle norme di gestione forestale, comportano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti per il territorio della Provincia di Vercelli.
21. 
Le violazioni all'articolo 14 della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento di beni di proprietà del soggetto gestore del SIC, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da Eur 200,00 ad Eur 2.000,00.
22. 
L'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo è affidato ai soggetti individuati dall'articolo 16 della normativa di cui al comma 1.
Art. 2 
(Misure di ripristino)
1. 
Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano, laddove possibile, il ripristino, a cura ed in danno del responsabile, della situazione pregressa in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento del soggetto gestore del SIC.
2. 
Con il provvedimento di cui al comma 1, possono inoltre essere disposte misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino.
3. 
È comunque fatta salva la possibilità da parte del soggetto gestore del SIC di ordinare il risarcimento per equivalente. La somma è determinata previa perizia di stima.
4. 
Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro sessanata giorni dalla notifica del verbale riportante l'oggetto della violazione.
5. 
Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
6. 
Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e nelle modalità stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di compensazione, il soggetto gestore del SIC provvede d'ufficio rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.
7. 
Le somme riscosse per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 6 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.
Art. 3 
(Procedure amministrative e contenzioso)
1. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. 
Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte sul bilancio del soggetto gestore del SIC in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate per l'anno corrente, e nei capitoli corrispondenti per gli anni successivi.
3. 
Le somme riscosse a titolo di rivalsa per i danni di cui all'articolo 2 sono computate al bilancio del soggetto gestore del SIC e destinate alla riduzione dei luoghi e delle cose danneggiate nel pristino stato, salvo che il danneggiante non vi abbia provveduto personalmente.
4. 
Il pagamento delle somme di cui ai commi 1 e 2 non costituisce titolo per la cessione al trasgressore delle cose danneggiate.