Disegno di legge regionale n. 277 presentato il 02 maggio 2006
Sperimentazione di nuove procedure per l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela del suolo).

Art. 1 
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. 
La presente legge modifica le procedure di approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori, che non abbiano caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali od organiche, adeguandole ai principi di sussidiarietà, concertazione e copianificazione.
2. 
In attesa di una nuova legge regionale per il governo del territorio le modifiche sono inserite, transitoriamente, in un nuovo titolo della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
3. 
Le presenti disposizioni si applicano alle varianti strutturali ai piani regolatori come definite dall' articolo 17, comma 4 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41 (Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolò) che non abbiano caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali od organiche, adottate dopo l'entrata in vigore della presente legge, come specificato all' articolo 31 ter, comma 1 della legge regionale 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. 
Alle varianti strutturali che non abbiano caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali od organiche, adottate dopo l'entrata in vigore della presente legge, non si applica l' articolo 85, comma 5, della l.r. 56/1977.
5. 
Alle varianti strutturali che non abbiano caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali od organiche, adottate dopo l'entrata in vigore della presente legge non si applicano i disposti di cui all'articolo 40, commi 6 e 7 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dall' articolo 2 della l.r. 41/1997.
6. 
Le varianti ai piani regolatori che non abbiano caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali od organiche, adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvate con le procedure e le modalità previste dal Titolo III della l.r. 56/1977.
Art. 2 
(Inserimento del titolo IV bis nella l.r. 56/1977)
1. 
Dopo l' articolo 31 della l.r. 56/1977, come modificato dall' articolo 19 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 50 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. Tutela ed uso del suolo), è inserito il seguente titolo:
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TITOLO IV BIS. PROCEDURE SPERIMENTALI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE
Art. 31 bis. (La conferenza di pianificazione)
1. Il sindaco convoca, per la formazione della variante strutturale al piano regolatore, una conferenza di pianificazione.
2. La conferenza è composta dal comune richiedente, dalla provincia competente per territorio, dalla Regione e, ove presente, dalla comunità montana, che si esprimono con pari dignità, per le proprie competenze.
3. Il sindaco, o suo delegato, presiede la conferenza e, ai sensi dell'articolo 31 ter, comma 7, può invitare, senza diritto di voto, enti o amministrazioni competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli, quali, ad esempio, la comunità collinare, l'ente gestore di eventuali aree protette, le amministrazioni statali preposte alla tutela di vincoli presenti nel territorio comunale.
4. Responsabile del procedimento è il legale rappresentante del comune, o suo delegato.
5. Ferma restando la competenza dei rispettivi organi collegiali ad esprimere il parere richiesto dalla legge regionale ogni ente è rappresentato in conferenza da un solo partecipante.
6. Qualora il parere di un ente comprenda più discipline o competenze è onere del suo rappresentante raccogliere all'interno del proprio ente, anche con conferenze di servizio, i pareri necessari, e ricondurli ad unitarietà nell'ambito della conferenza.
7. Il parere espresso dalla conferenza è positivo se condiviso dalla maggioranza dei partecipanti.
8. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno della conferenza, i pareri espressi dalla Regione, con deliberazione della Giunta, a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture o, comunque, per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali.
9. Il funzionamento della conferenza è disciplinato da un apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.
10. Il comune può richiedere alla comunità montana o alla provincia competenti, ovvero alla Regione, l'assistenza tecnica all'organizzazione e allo svolgimento delle conferenze.
11. Per quanto non disposto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 9, valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa).
Art. 31 ter. (Procedure di formazione e approvazione delle varianti strutturali del piano regolatore generale)
1. La disposizione si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori come definite dall'articolo 17, comma 4, adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali od organiche. Sono tali le varianti che non riguardano l'intero territorio comunale; che non modificano l'intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo; le varianti di esclusivo adeguamento al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI).
2. Nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti residenti, il consiglio comunale approva una deliberazione programmatica che, sulla base dei contenuti dei vigenti piani territoriali regionale e provinciale, delle statuizioni dei piani di settore sovraordinati e della considerazione della realtà e delle dinamiche in atto, individua gli obiettivi generali della variante.
3. Nei comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti residenti, il consiglio comunale approva un documento che esplicita le intenzioni e l'oggetto della variante.
4. La deliberazione programmatica, o il documento indicano se il comune intende aggiornare e modificare i dissesti contenuti nel PAI, approvato con DPCM 24 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La deliberazione programmatica, o il documento, sono resi pubblici dal comune nei modi che ritiene più efficaci per assicurare l'attuazione dell'articolo 1, punto 8). Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi indicati nella deliberazione programmatica o nel documento.
6. Il sindaco, o suo delegato, contestualmente, convoca la conferenza di pianificazione, nella quale la Regione, la provincia e, ove presente, la comunità montana, vista la deliberazione programmatica, o il documento, entro trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, possono formulare rilievi e proposte. Il termine è perentorio. Se non prorogato con decisione unanime dei partecipanti, la procedura di approvazione prosegue.
7. Il sindaco, o suo delegato, può invitare alla conferenza la comunità collinare, i comuni confinanti, l'ente gestore di eventuali aree protette, l'ARPA, le amministrazioni statali preposte alla tutela di vincoli presenti nel territorio comunale e qualunque altro ente ritenga necessario al fine di verificare la compatibilità della variante con il complesso degli interessi pubblici e dei progetti di cui tali amministrazioni sono portatori.
8. Sulla base degli elementi acquisiti il comune elabora il progetto preliminare della variante strutturale del piano regolatore e lo adotta.
9. Il progetto preliminare deve comprendere lo schema della relazione illustrativa, gli allegati tecnici, le tavole di piano e le norme di attuazione di cui all'articolo 14, comma 1, numeri 1), 2), 3) lettere a) e b), e 4), la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico).
10. Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore, richiesti al punto 4 della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, inclusa la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) del Piemonte prima dell'adozione del progetto preliminare. A tal fine il comune invia i documenti richiesti dalla circolare n. 7/LAP all'ARPA, che si esprime sugli stessi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine senza che l'ARPA si sia espressa il comune procede all'adozione del progetto preliminare sulla base delle analisi e degli elaborati predisposti e sottoscritti dal geologo incaricato.
11. Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del comune; è pubblicato per estratto all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
12. Il sindaco, dopo che il consiglio comunale ha controdedotto alle osservazioni presentate, motivandone l'accoglimento o il rigetto, riconvoca la conferenza di pianificazione con la Regione, la provincia e, ove presente la comunità montana, che, entro novanta giorni dalla prima riunione della nuova convocazione, esprime il suo parere e formula eventuali osservazioni. Il termine è perentorio. Se non prorogato con decisione unanime dei partecipanti la procedura di approvazione prosegue.
13. Il consiglio comunale approva la variante strutturale del piano regolatore generale tenendo conto delle osservazioni accolte in seguito alla pubblicazione e dando atto di aver accettato integralmente parere e osservazioni formulate dalla conferenza.
14. Il consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere della conferenza, può, dandone adeguata motivazione, riproporre le parti da cui intende discostarsi alla conferenza di pianificazione che, riconvocata dal sindaco, entro trenta giorni dalla prima riunione, esprime un definitivo parere di compatibilità con la pianificazione e programmazione sovralocale.
15. Il consiglio comunale approva la variante strutturale del piano regolatore generale, adeguandosi a tale parere.
16. La variante entra in vigore con la pubblicazione, a cura dell'amministrazione comunale, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, per estratto, della deliberazione di approvazione, ed è esposta in pubblica e continua visione nella sede del comune interessato.
17. La variante non può essere approvata se la conferenza non la condivide.
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Art. 3 
(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 56/1977 Misure di salvaguardia sui piani territoriali provinciali)
1. 
Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 8 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45 (Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e alle LL.RR. 16 marzo 1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20), dopo le parole: "Giunta Regionale", sono inserite le seguenti: ", dal consiglio provinciale o dal consiglio metropolitano".
Art. 4 
(Modifiche all' articolo 17 della l.r. 56/1977. Annullamento di varianti parziali)
1. 
Al quinto periodo del comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 1 della l.r. 41/1997, dopo le parole: "e i progetti sovracomunali approvati", sono aggiunte, infine, le seguenti: "e sulla rispondenza tra contenuto e natura della variante e procedura utilizzata".
2. 
All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come sostituito dall' articolo 1 della l.r. 41/1997, dopo le parole: "è trasmessa alla provincia e alla Regione," sono inserite le parole "entro dieci giorni dalla sua assunzione,".
3. 
Dopo il comma 10 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, n. 56, come sostituito dall' articolo 1 della l.r. 41/1997, sono aggiunti, infine, i seguenti:
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10 bis. La provincia, qualora rilevi che la variante è stata approvata con una procedura non coerente con i suoi contenuti, può richiedere alla Giunta regionale di annullare la deliberazione comunale con la quale è stata approvata la variante. La richiesta deve essere assunta dalla provincia, con provvedimento motivato, nel termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della deliberazione comunale, e trasmessa alla Regione ed al comune interessato che può inviare, nei venti giorni successivi, le sue controdeduzioni alla Regione.
10 ter. La Giunta regionale, con deliberazione motivata da assumersi nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della provincia, ha facoltà di annullare la deliberazione del comune.
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