Proposta di legge regionale n. 276 presentata il 28 aprile 2006
Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto e dei materiali che lo contengono, per la tutela degli esposti al rischio amianto, per le bonifiche e lo smaltimento dell'amianto e dei materiali che lo contengono, in attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte promuove la sorveglianza relativa al rischio amianto, coordina l'operato dei soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di controllo e, in particolare, delle ASL, dei comuni, dell'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA), del Centro regionale amianto di Grugliasco (TO), dei registri dei mesoteliomi e delle asbestosi, del registro degli esposti ed ex esposti, ed attua e promuove azioni di prevenzione delle malattie indotte all'esposizione all'amianto nei confronti dei cittadini residenti nella Regione Piemonte nonché nei confronti di lavoratori, ex lavoratori e loro famigliari, ovunque attualmente residenti, che abbiano operato nel corso della loro vita lavorativa, in Piemonte alle dipendenze di imprese pubbliche o private ove l'attività lavorativa li abbia esposti alla inalazione di fibre d'amianto.
2. 
Promuove e sollecita la ricerca clinica e di base del settore attraverso idonei strumenti e sostiene le persone affette da malattie ricollegabili all'esposizione all'amianto.
3. 
Promuove la rimozione dei fattori di rischio indotti dall'amianto a tutela della salute pubblica e della difesa dell'ambiente.
4. 
Istituisce la Commissione regionale sull'amianto e la Conferenza regionale sull'amianto quali strumenti attuativi della presente legge.
Art. 2 
(Competenze)
1. 
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione provvede:
a) 
al monitoraggio delle neoplasie polmonari e pleuriche o altre correlabili all'amianto, individuate per aree di territorio regionale e alla valutazione della la loro incidenza statistica;
b) 
all'individuazione della prevalenza dell'asbestosi e delle neoplasie polmonari e pleuriche e altre attribuibili all'esposizione all'amianto;
c) 
alla classificazione in apposito registro delle lavorazioni a rischio amianto;
d) 
all'individuazione e classificazione dei siti in cui si lavora ovvero si è lavorato l'amianto o il materiale che lo contiene con iscrizione nel registro esposti amianto dei lavoratori impiegati nelle lavorazioni di cui alla lettera c) e degli abitanti nelle aree territoriali circostanti ed esposte a rischio;
e) 
all'individuazione e classificazione delle aree territoriali interessate da presenza di conformazioni geologiche contenenti amianto nativo anche con la finalità di individuare le esposizioni di cittadini ed addetti a specifiche lavorazioni: edilizia, trasporto ed ogni altra attività in grado di determinare un'esposizione professionale.
Art. 3 
(Registri regionali)
1. 
La Regione conferma e potenzia il Registro regionale delle asbestosi e dei mesoteliomi, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308 (Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma e asbesto correlati ai sensi dell' articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991), estendendo gli obblighi di segnalazione e registrazione alle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto.
2. 
Il registro delle asbestosi e dei mesoteliomi effettua ogni anno una stima dei tumori dei polmoni e degli altri tumori asbesto correlati.
3. 
La Regione istituisce il registro degli esposti e degli ex esposti.
4. 
La Commissione regionale di cui all'articolo 4, definisce, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, i criteri per la individuazione degli esposti ed ex esposti nel registro. La Commissione regionale nel definire tali criteri tiene conto dei dati già esistenti che possono favorire l'iscrizione degli esposti ed ex esposti nel registro.
5. 
La Commissione regionale di cui all'articolo 4 ha compiti di controllo sulla tenuta dei registri.
6. 
Con la definizione di "esposti" si intendono tutte le persone che, in maniera diretta o indiretta, professionale, extraprofessionale o ambientale siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, avuto riguardo all'anamnesi lavorativa e/o ambientale e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica.
7. 
I registri sono aggiornati almeno con cadenza annuale.
8. 
Il Registro regionale delle asbestosi e dei mesoteliomi si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell' art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212).
Art. 4 
(Commissione regionale sull'amianto)
1. 
È istituita presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali la Commissione regionale sull'amianto.
2. 
La Commissione verifica l'istituzione dei registri di cui all'articolo 3 e ne controlla la tenuta.
3. 
La Commissione, sulla base dei dati dei registri di cui all'articolo 3, svolge le seguenti funzioni:
a) 
promozione della ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto e approvazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 8;
b) 
coordinamento delle iniziative di sorveglianza sanitaria svolte dalle ASL e dalle strutture accreditate degli esposti all'asbesto;
c) 
promozione delle iniziative per i controlli sanitari gratuiti ai dipendenti delle aziende e ai cittadini di cui alla lettera c) e d) del comma 1 dell'articolo 2;
d) 
proposta di interventi di recupero ambientale per le aree inquinate da polveri contenenti amianto;
e) 
proposta di iniziative formative rivolte ad operatori pubblici e privati nei settori sanitario e ambientale, anche in relazione al disposto di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alla province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).
Art. 5 
(Composizione della commissione)
1. 
La Commissione è composta da undici membri ed è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità.
2. 
La Commissione è composta da:
a) 
un nucleo di tre esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto designato dall'Assessorato alla sanità e delle politiche sociali;
b) 
un esperto con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto di nomina dell'Assessorato all'ambiente medico legale;
c) 
un rappresentante delle unità operative di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari regionali;
d) 
un tecnico specialista individuato fra medici del lavoro, anatomo patologi, clinici, igienisti industriali ed epidemiologi operanti presso le Aziende per i servizi sanitari regionali e/o le strutture universitarie di medicina del lavoro;
e) 
un rappresentante della associazione invalidi del lavoro;
f) 
un rappresentante delle associazioni contro l'amianto e delle vittime dell'amianto operanti in Piemonte;
g) 
un rappresentante dei sindacati confederali;
h) 
un rappresentante dei sindacati di base;
i) 
un esperto designato dal Consiglio delle autonomie locali.
3. 
La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
4. 
Le funzioni di Presidente sono esercitate da un componente della Commissione eletto dalla stessa a maggioranza assoluta.
5. 
Ai componenti della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
6. 
Per lo svolgimento delle proprie attività la Commissione si avvale di personale in servizio presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
Art. 6 
(Istituzione del piano regionale amianto)
1. 
In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992 n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego di amianto), del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, nonché del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell' articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93), entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, d'intesa con le commissioni consiliari sanità e ambiente, sentita la Commissione Amianto, approva il nuovo piano regionale amianto del Piemonte (PRAP).
2. 
Il PRAP contiene:
a) 
censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto, effettuato dalle ASL in collaborazione con i comuni del territorio;
b) 
censimento dei poli estrattivi (cave) e di ogni altro impianto dai quali si estrae materiale che contiene amianto e definizione dei criteri per la chiusura, la messa in sicurezza e per la bonifica;
c) 
individuazione, mappatura dettagliata (non inferiore a 1:25000 di scala) e classificazione in relazione al potenziale grado di rischio da esse rappresentato, delle conformazioni geologiche contenenti amianto nativo;
d) 
mappatura georeferenziata del materiale contenente amianto presente sul territorio regionale, effettuata dal Centro regionale Amianto con sede a Grugliasco;
e) 
elaborazione dei criteri per individuare le priorità dei siti da bonificare;
f) 
definizioni dei criteri per elaborare un piano di smaltimento attraverso il censimento e registrazione delle ditte che svolgono attività di bonifica e di smaltimento;
g) 
individuazione degli impianti adatti allo smaltimento, individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell'ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto;
h) 
individuazione e certificazione dell'attività dei patronati sindacali e delle associazioni di cui all'articolo 9;
i) 
promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto.
Art. 7 
(Conferenza regionale sull'amianto)
1. 
La Commissione regionale sull'amianto indice e predispone, con cadenza annuale, una Conferenza regionale sull'amianto, con il compito di verificare lo stato di applicazione della legislazione vigente, l'andamento epidemiologico delle malattie asbestocorrelate, lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui è presente amianto, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto.
2. 
La Commissione regionale sull'amianto presenta alla Commissione consiliare competente una relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza di cui al comma 1 e trasmette i dati acquisiti nel corso dei lavori della Conferenza stessa a tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo al problema amianto.
Art. 8 
(Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto)
1. 
L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con appositi contributi, la cui entità è definita entro il 31 dicembre di ogni anno, a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale, che le persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale, sostengono nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia correlabile all'esposizione professionale extraprofessionale o ambientale all'amianto e la conclusione del relativo procedimento.
2. 
I contributi sono concessi a condizione che le persone interessate siano iscritte nel Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto o nel Registro regionale degli esposti, ovvero a condizione che la segnalazione o la domanda per l'iscrizione nei predetti registri siano state effettuate antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia correlabile all'esposizione professionale extraprofessionale o ambientale all'amianto.
3. 
Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alle aziende per i servizi sanitari regionali, presso la sede del distretto competente territorialmente in base alla residenza della persona interessata, corredate della documentazione di spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale. Le aziende provvedono alla corresponsione dei contributi entro trenta giorni dal ricevimento delle domande, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.
4. 
In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto nell'ultimo periodo d'imposta.
5. 
L'amministrazione regionale rimborsa annualmente alle aziende le spese corrisposte per le finalità di cui al comma 1.
6. 
L'amministrazione regionale individua, nella misura del possibile, i responsabili che hanno provocato i danni sanitari alle persone oggetto di contribuzione di cui ai precedenti commi, ed esercita, ove possibile, nei loro confronti azione di rivalsa.
7. 
Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per garantire l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all'amianto e per gli accertamenti preventivi dei lavoratori operanti nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
Art. 9 
(Istituzione della tutela gratuita delle vittime dell'amianto)
1. 
La regione stabilisce, previo parere motivato della Commissione di cui all'articolo 4, convenzioni con i patronati o le associazioni che dimostrino di essere in grado di fornire informazioni medico legali e tutela legale ai lavoratori e i cittadini esposti o ex esposti all'amianto che sono stati colpiti da malattie correlabili all'amianto, o per le loro famiglie in caso di decesso.
2. 
La convenzione deve prevedere la gratuità dell'intervento legale per le persone il cui reddito ISEE sia inferiore a 30.000 euro/anno.
Art. 10 
(Contributi alle aziende sanitarie, agli istituti di ricerca, e alle associazioni)
1. 
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.
2. 
La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa entro il 30 giugno di ogni anno.
3. 
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui alle associazioni contro l'amianto e delle vittime dell'amianto presenti in Regione Piemonte, a sostegno delle iniziative documentate che promuovono.
4. 
La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione delle politiche sociali - Servizio per le attività socio - assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro il 30 giugno di ogni anno corredata del programma annuale di attività e del relativo quadro finanziario.
Art. 11 
(Contributi ai privati per lo smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto)
1. 
La Regione , al fine di evitare lo smaltimento "non autorizzato" dell'amianto e dei materiali che lo contengono, concede contributi ai privati per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, ovvero inferiori a metri quadrati 40 e a chilogrammi 450.
2. 
La Regione finanzia gli enti preposti allo smaltimento di materiali contenenti amianto affinché il recupero e lo smaltimento dei piccoli quantitativi venga effettuato gratuitamente.
Art. 12 
(Sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dei cittadini esposti o ex esposti)
1. 
Presso ciascun dipartimento di prevenzione delle ASL, ogni servizio o unità operativa di prevenzione nei luoghi di lavoro istituisce sulla base di un protocollo, adottato a livello regionale, sentito il parere dalla Commissione regionale di cui all'articolo 4, la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti all'amianto del suo territorio.
2. 
Si intendono per lavoratori esposti quei lavoratori che possono inalare fibre d'amianto in quanto addetti ad operazioni di manipolazione dell'amianto o all'individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento. Possono essere altresì considerati esposti quei cittadini che si sono trovati o si trovano in situazioni abitative o ambientali in cui è presente la possibilità di inalazioni di fibre d'amianto.
3. 
Si intendono per lavoratori ex esposti tutti quei lavoratori che a qualsiasi titolo hanno sono stati a contatto con amianto in modo diretto o indiretto.
4. 
La richiesta di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria può essere proposta d'ufficio ai soggetti interessati di cui il servizio o l'unità operativa di prevenzione ha conoscenza ovvero richiesta direttamente da quei lavoratori o cittadini che ritengano di essere o essere stati esposti all'amianto.
5. 
Il servizio o l'unità operativa di prevenzione adotta per ciascun soggetto una cartella clinica o libretto sanitario di rischio sulla quale è riportata l'anamnesi lavorativa e sanitaria e sono annotati tutti gli esami, le analisi e le eventuali prescrizioni terapeutiche. Copia della cartella è rilasciata all'interessato.
6. 
Il protocollo di cui al comma 1 è adattato alle diverse tipologie degli utenti, conformemente al tipo di lavorazione che svolgono o hanno svolto e all'esposizione ambientale accusata.
7. 
Ai lavoratori ex esposti è, in ogni caso, assicurata gratuitamente la diagnostica più avanzata.
8. 
Il servizio o l'unità informativa di prevenzione predispongono campagne e azioni informative dirette agli esposti ed ex esposti all'amianto, al fine di informare sulla dannosità del fumo e sulle abitudini alimentari più appropriate da seguire in caso di esposizione.
9. 
La sorveglianza sanitaria di cui al presente articolo si applica altresì ai lavoratori esposti ed ex esposti a fibre minerali artificiali.
10. 
L'operazione di sorveglianza sanitaria per gli esposti e gli ex esposti all'amianto ha inizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13 
(Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari)
1. 
L'Assessorato regionale alla sanità, di concerto con l'assessorato alle politiche sociali e in relazione alle analisi e alle proposte della Commissione di cui all'articolo 4, nonché agli iscritti nei registri di cui all'articolo 3, predispone un piano di informazione sulle patologie asbestocorrelate nei confronti:
a) 
della popolazione in generale;
b) 
dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono stati esposti all'amianto;
c) 
delle popolazioni residenti prossime ai siti di cui alla lettera c) e d) comma 1 dell'articolo 2;
d) 
dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.
Art. 14 
(Istituzione dello Sportello amianto)
1. 
La Regione istituisce, su proposta della commissione regionale di cui all'articolo 4, nei territori a maggiore incidenza di mesotelioma uno "Sportello Amianto" presso la ASL interessata, stipulando accordi con il comune più colpito da malattie asbesto correlate, allo scopo di:
a) 
fornire ai lavoratori ex esposti all'amianto e ai cittadini informazioni sulla legislazione e sui diritti previsti, in particolare:
1) 
fornire informazioni ai cittadini in merito alla presenza di amianto negli edifici, al suo riconoscimento e agli enti preposti alla suo riconoscimento, alla sua messa in sicurezza e rimozione;
2) 
fornire informazioni ai lavoratori ex esposti in relazione ai rischi cui sono sottoposti, nonché al diritto alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 12.
2. 
Lo sportello amianto è aperto periodicamente, in orari che possano permettere il maggiore afflusso dei lavoratori e dei cittadini interessati.
3. 
Il personale dello sportello comprende esperti medici e tecnici del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), volontari delle associazioni contro l'amianto e delle vittime dell'amianto, cui viene riconosciuto un rimborso spese.
4. 
Lo sportello amianto viene fatto conoscere ai cittadini tramite tutte le forme di pubblicità necessarie.
Art. 15 
(Divieto di estrazione di materiali contenenti amianto)
1. 
Conformemente a quanto stabilito dall' articolo 1, comma 2, della l. 257/1992 è fatto divieto di estrazione di materiali contenenti amianto da qualunque terreno possa provenire.
2. 
Nel caso in cui si incontrino materiali contenenti amianto non precedentemente previsti e preventivati, i lavori devono essere immediatamente sospesi ed avvisata la ASL competente per territorio. La ASL prescriverà le misure che devono essere prese per salvaguardare dal rischio amianto e da qualsiasi altro eventuale rischio i lavoratori e la popolazione interessata.
Art. 16 
(Movimentazioni e sbancamenti)
1. 
Per quanto riguarda movimentazioni, lavorazioni e sbancamenti di terreno per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia e/o infrastrutturale, ricadenti all'interno dei siti individuati nelle cartografie previste dall'articolo 6, lettera c), purché non comportino una movimentazione, riporto e/o escavazione di terreno non superiore a 200 tonnellate, è fatto obbligo attenersi a tutte le prescrizioni che verranno previste dal PRAP di cui all'articolo 6, nonché di quelle stabilite dal Centro Regionale Amianto di Grugliasco.
2. 
Le istanze per il rilascio del permesso di costruire o le dichiarazioni di inizio attività di opere private, nonché i progetti per le opere pubbliche, di cui al comma 1, dovranno essere corredati di un'analisi geologica preventiva, che accerti l'eventuale presenza di amianto nativo, nell'area interessata dai lavori al fine di prevedere le precauzioni del caso. Della presenza di tale rischio dovrà esserne fatta menzione nel permesso di costruire o nella dichiarazione d'inizio attività.
3. 
In caso di inosservanza delle prescrizioni di sicurezza previste in merito ai lavori citati ai commi 1 e 2, l'Ente accertatore ne dà immediata comunicazione al Sindaco competente, il quale direttamente, o per tramite del Dirigente di settore incaricato, provvederà ad emettere immediata ordinanza di sospensione dei lavori prescrivendo contestualmente i provvedimenti da adottarsi dal trasgressore, per mettere in sicurezza il sito.
Art. 17 
(Catasto delle aree a rischio amianto)
1. 
È istituito presso il Centro regionale Amianto di Grugliasco il Catasto delle aree a rischio amianto della regione. A tale scopo e per i compiti ulteriori previsti dalla presente legge esso è potenziato nel personale e nella strumentazione su proposta della Commissione regionale di cui all'articolo 4.
Art. 18 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza è svolta dal personale delle ASL, dell'ARPA, delle polizie provinciali, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), e dagli agenti giurati volontari delle associazioni con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca, della caccia e per la tutela dell'ambiente.
Art. 19 
(Sanzioni)
1. 
Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere sulle aree individuate dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 100.000 euro.
2. 
Nel caso delle opere di cui dall'articolo 16, realizzate senza osservare gli obblighi previsti o dalle eventuali integrazioni previste in merito dal PRAP il realizzatore, il progettista ed il committente sono puniti con la sanzione amministrativa da 50 a 500 euro per ogni metro cubo di materiale movimentato, escavato o riportato. La sanzione è raddoppiata se si supera il limite di 200 tonnellate, previsto dall'articolo 17 della presente legge.
3. 
Sono comunque fatte salve le eventuali sanzioni penali o amministrative previste per uguali fattispecie da altre normative.
Art. 20 
(Applicazione delle sanzioni amministrative)
1. 
Le funzioni relative all' applicazione delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 19 sono attribuite alla Regione.
Art. 21 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per il triennio 2006-2008 la spesa complessiva di 9.000.000,00 euro.
2. 
Alla spesa annua pari a 3 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, suddivisa in spesa corrente per 1.000.000,00 euro nell'UPB 27021 (Sanità pubblica Prevenzione sanitaria Tit. I spese correnti) e in spesa in conto capitale per 2.000.000,00 euro nell'unità previsionale di base (UPB) 27022 (Sanità pubblica Prevenzione sanitaria Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2006.
3. 
Per il 2007 e 2008 agli oneri stimati in euro 3.000.000,00 per ciscun anno, in termini di competenza, e suddivisi in base al criterio di cui al comma 2, nell'ambito delle UPB 27021 e 27022 del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con le risorse delle UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale 2006-2008.
4. 
Gli eventuali introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 19 e 20, costituiscono entrata regionale nell'UPB n. 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria Tit. III- categoria 7) del bilancio regionale per l'anno 2006.
Art. 22 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.