Proposta di legge regionale n. 274 presentata il 21 aprile 2006
Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie '.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori dell'educazione alla legalità, della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata, della formazione professionale e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali e associazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato, operanti nel campo sociale e regolarmente costituite.
Art. 2 
(Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie)
1. 
In memoria delle vittime della criminalità, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.
Art. 3 
(Definizione di vittima di criminalità)
1. 
Agli effetti della presente legge e con riferimento all'articolo 1, lettera a) della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2001/220/GAI, si intende per vittima della criminalità la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, e danni materiali in seguito a reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune, con particolare riferimento a quelli di estorsione e di usura, e che ha presentato denuncia all'autorità competente.
Art. 4 
(Tipologia degli interventi)
1. 
La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene interventi volti in particolare:
a) 
al sostegno delle vittime della criminalità, anche attraverso l'opera della "Fondazione Piemontese per le vittime dei reati" istituita con la legge regionale 23 marzo 2004, n. 6 (Politiche regionali integrate in materia di sicurezza) e mediante gli strumenti previsti dalla legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11 (Interventi regionali in materia di usura);
b) 
al finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati alla criminalità mafiosa;
c) 
al sostegno delle scuole per l'educazione alla legalità;
d) 
al miglioramento della capacità di integrazione e delle condizioni di sicurezza delle comunità locali;
e) 
alla formazione professionale.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati mediante le azioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.
Art. 5 
(Interventi per il miglioramento della capacità di integrazione e della sicurezza delle comunità locali)
1. 
Allo scopo di incentivare percorsi di legalità e di garantire la sicurezza delle comunità locali, la Regione promuove in particolare:
a) 
il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;
b) 
promozione di spazi pubblici, con particolare attenzione alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, alla valorizzazione di aree verdi e dei parchi e al sostegno di iniziative culturali volte a favorire l'integrazione sociale;
c) 
il monitoraggio e l'analisi, anche attraverso l'istituzione di presidi distribuiti sul territorio regionale, dei fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e immigrazione clandestina;
d) 
intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, con le associazioni che operano nel campo sociale al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio.
Art. 6 
(Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di estorsione, usura e di stampo mafioso)
1. 
La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati, in particolare quelli di estorsione, usura e di stampo mafioso, mediante:
a) 
informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
b) 
assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali e di accompagnamento al credito;
c) 
assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime;
d) 
campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
e) 
organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.
2. 
La Regione eroga contributi a favore di associazioni antiusura e antiestorsione, fondazioni e organizzazioni per la prevenzione dei fenomeni di criminalità mafiosa o che si occupano dell'assistenza legale, consulenza aziendale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 1.
Art. 7 
(Finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati)
1. 
L'Osservatorio regionale sulla sicurezza, istituito dall' articolo 4 della l.r. 6/2004, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione ed i soggetti pubblici competenti al fine di favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni presenti nel territorio regionale, confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia). In particolare, i protocolli d'intesa prevedono lo scambio di informazioni fra i soggetti interessati dai processi di assegnazione dei beni confiscati e l'indicazione dei criteri per la loro destinazione e assegnazione.
2. 
La Regione definisce appositi meccanismi di agevolazione nell'accesso ai finanziamenti per progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, consistenti in:
a) 
istituzione di un fondo di rotazione per la copertura finanzia delle anticipazioni in conto capitale destinate alla realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riutilizzo sociale dei beni confiscati, per la redazione di studi di fattibilità e progettazioni tecniche;
b) 
fideiussioni a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento;
c) 
priorità nell'assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali e comunitari che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.
Art. 8 
(Misure a sostegno delle scuole per l'affermazione della legalità)
1. 
La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo della pratica democratica, eroga contributi in favore delle seguenti iniziative per l'aggiornamento dei docenti e il coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado:
a) 
la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della presente legge;
b) 
la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;
c) 
la valorizzazione delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;
d) 
la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente;
e) 
l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e Università, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;
f) 
la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti piemontesi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.
Art. 9 
(Formazione professionale)
1. 
La Regione, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione professionale, promuove, altresì, iniziative formative collegate alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 8, con particolare riguardo alla formazione congiunta di operatori degli enti locali e della polizia locale e operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale iscritte agli albi regionali.
Art. 10 
(Modalità di attuazione)
1. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le misure, i soggetti beneficiari, i criteri, l'entità e le modalità per l'ammissione ai contributi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, erogati per il conseguimento delle finalità della presente legge, delegando anche compiti di attuazione ai comuni e alle province.
2. 
La Regione Piemonte, in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno di cui all'articolo 2, si impegna a divulgare i progetti realizzati e le attività promosse in attuazione della legge.
3. 
La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di coordinamento delle azioni intraprese.
Art. 11 
(Norma finanziaria)
1. 
Per gli anni 2007 e 2008, alla spesa finalizzata alla "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" e stimata in 200.000,00 euro annui, si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
2. 
Agli oneri di cui agli articoli 5, 6 , 7, 8 e 9, per il triennio 2006-2008, si provvede con le dotazioni finanziarie allocate nelle unità previsionali di base (UPB) S1991 (Gabinetto presidenza della Giunta Direzione Tit. I spese correnti) e S1992 (Gabinetto presidenza della Giunta Direzione Tit. II spesa in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008, unità che finanziano la legge regionale 6/2004 e la legge regionale 11/2000.