Proposta di legge regionale n. 271 presentata il 21 aprile 2006
Obbligatorietà dell'installazione di ascensori nei condomini con disabili e anziani non autosufficienti.

Art. 1 
(Principi)
1. 
La Regione Piemonte promuove e sostiene iniziative di utilità sociale finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche a favore dei soggetti disabili e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti.
Art. 2 
(Finalità)
1. 
La presente legge fa obbligo di installare un ascensore presso ogni immobile, ubicato sul territorio della Regione Piemonte, in cui risiedono, a titolo di proprietà o a titolo di regolare contratto di locazione, soggetti disabili o ultrasessantacinquenni non autosufficienti.
Art. 3 
(Localizzazione dell'impianto)
1. 
L'impianto di sollevamento deve essere installato nel vano scala o nel cortile o, alternativamente, in un luogo del condominio che soddisfi comunque l'esigenza di trasporto dei soggetti fisicamente impossibilitati.
2. 
L'installazione è obbligatoria nel caso di immobili con più di due livelli fuori terra.
Art. 4 
(Contributi)
1. 
La Regione Piemonte per la realizzazione della struttura concede contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa sostenuta.
2. 
I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni previste a qualsiasi titolo da norme comunitarie, nazionali o regionali.
3. 
Destinatari dei contributi sono i condomini, in persona del legale rappresentante.
4. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 3.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 è previsto uno stanziamento pari a 5 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
2. 
Per gli anni 2007 e 2008, agli oneri pari a 5 milioni di euro annui, in termini di competenza, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima UPB 18022 del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.