Modifica degli articoli 1 e 2
della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 64 (Modifica
art. 11 L.R. 27 ottobre 1982, n. 31, come modificata dalla
L.R. 3 settembre 1986, n. 39 'Disciplina degli organi collegiali sanitarì - Commissione invalidi civili, ciechi civili, sordomuti - Rideterminazione compensi).
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
1.
L'
articolo 11 della legge regionale 27 ottobre1982 n. 31, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale settembre 1986 n. 39, come modificato dall'
articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 64 è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 11.
a) a ciascun componente, delle commissioni sanitarie territoriali per gli invalidi civili e per i sordomuti, di cui all'
articolo 1 della Legge 15 Ottobre 1990, n ° 295, non dipendente Regionale o del Servizio Sanitario Regionale, spetta per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di Eur 80,00(ottanta), nonché la somma di Eur 20,00 (venti) per ogni domanda definita;
b) tale ultima somma è annualmente aggiornata dalla Giunta Regionale, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).