Disegno di legge regionale n. 27 presentato il 07 giugno 2005
Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) ed alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1 
1. 
Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), le parole: '' n. 15 uffici di comunicazione corrispondenti alle preesistenti '' sono sostituite dalle parole:
" n. 17 "
.
Art. 2 
(Modifiche alla l. r. 39/1998)
1. 
Nel titolo e nel testo della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato), le parole: '' uffici di comunicazione '', sono sostituite dalle seguenti:
" segreterie particolari "
.
Art. 3 
1. 
Alla fine del comma 3 dell'articolo 1 della l. r. 39/1998 è aggiunto il seguente periodo: " In ogni caso, l'importo complessivo così determinato non può essere inferiore a quello definito per l'anno precedente ".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 39/1998, è sostituito dal seguente:
" 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto alle segreterie particolari può essere individuato tra i dipendenti della Regione o di altre pubbliche amministrazioni. Il conferimento dell'incarico di responsabile o di componente delle predette segreterie particolari avviene, sia per il personale regionale, sia per quello delle altre pubbliche amministrazioni, con la sola eccezione per il personale comandato, tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'incarico. Per il personale regionale, il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e di anzianità. Il personale delle segreterie particolari, può, altresì, essere individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra il soggetto politico che se ne avvale e la società "
.
3. 
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 1 della l.r. 39/1998, come aggiunto dall' articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2003, n. 1 (Integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 51), è aggiunto il seguente:
" 4 ter. Al personale individuato ai sensi dell' articolo 15, comma 6, della l.r. 51/1997, qualora scelto tra i dipendenti regionali, si applicano le disposizioni contenute al comma 4 "
.
4. 
Al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 39/1998, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26, le parole: " nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa ", sono soppresse.
5. 
Il comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 39/1998, come aggiunto dall' articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), è soppresso.