Modifica alla
legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera).
Primo firmatario
Art. 1
(Rilevazione dei dati sul movimento turistico)
1.
Il
comma 2, dell'articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, come integrata dalla
legge regionale 2 luglio 2003 n. 15, è sostituito dal seguente:
"
"
2. Il mancato rispetto dei criteri contenuti nella deliberazione di cui al comma 3 comporta:
a) l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di Eur 80,00 a un massimo di Eur 240,00 per la mancata trasmissione mensile da parte dei titolari delle strutture ricettive dei dati statistici sul movimento turistico;
b) l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di Eur 20,00 a un massimo di Eur 60,00 per la tardiva trasmissione mensile da parte dei titolari delle strutture ricettive dei dati statistici sul movimento turistico;
c) l'applicazione della sanzione minima pari a Eur 20,00 a tutti i titolari di strutture ricettive che provvedono all'inoltro dei dati statistici con un ritardo di non più di cinque giorni.
2.bis. Le nuove sanzioni verranno applicate a eventuali casi, non ancora accertati, precedenti all'entrata in vigore della nuova normativa.