Disegno di legge regionale n. 268 presentato il 05 aprile 2006
Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1991, n. 38 (Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino).

Art. 1 
(Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. 38/ 1991)
1. 
L' articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1991, n. 38 (Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino), è sostituito dal seguente:
"
Art. 4. (Gestione)
1. Le funzioni gestionali del Parco naturale e della Zona di Salvaguardia del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, sono esercitate dall'Ente di gestione del sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po Tratto Crescentino-vercellese e alessandrino, di cui all' articolo 5, comma 2, lettera c) della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po - Istituzione), come modificato dall' articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 65 (Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-istituzione).
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione di cui al comma 1 è integrato da un rappresentante del Comune di Trino e da un componente nominato dalla Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi.
3. Sono fatte salve le tradizioni e le consuetudini previste dallo Statuto della Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino.
4. Ai fini dello svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al comma 3 la Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino e l'Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po tratto Crescentino-vercellese e alessandrino stipulano una convenzione che definisce i rapporti ed i rispettivi compiti.
"
Art. 2 
(Sostituzione dell' articolo 5 della l.r. 38/1991)
1. 
L' articolo 5 della l.r.38/1991 è sostituito dal seguente:
"
Art.5. (Personale)
1. Il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino è collocato in servizio, fuori organico, presso l'Ente di gestione del sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po tratto vercellese-alessandrino.
"
Art. 3 
(Sostituzione dell' articolo 9 della l.r. 38/1991)
1. 
L' articolo 9 della l.r. 38/1991 è sostituito dal seguente:
"
Art. 9. ( Vigilanza)
1. La vigilanza sui territori costituenti Parco naturale e Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino è affidata:
a) al personale di vigilanza dell'Ente di cui all'articolo 4;
b)agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
c)agli agenti di vigilanza della Provincia territorialmente interessata;
d) al Corpo forestale dello Stato;
e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).
"
Art. 4 
(Sostituzione dell'articolo12 della l.r. 38/1991)
1. 
L' articolo 12 della l.r. 38/1991 è sostituito dal seguente:
"
Art. 12. (Finanziamenti per la gestione)
1. Agli oneri per la gestione delle aree protette istituite con la presente legge si provvede mediante gli stanziamenti finanziari iscritti nel bilancio regionale 2006 e pluriennale 2006-2008 nello stato di previsione della spesa alle UPB 21051 e 21052 (Turismo, Sport, Parchi) e UPB 21061 e 21062 della medesima Direzione regionale.
"
Art. 5 
(Sostituzione dell' articolo 14 della l.r. 38/1991)
1. 
L' articolo 14 della l.r. 38/1991 è sostituito dal seguente:
"
Art. 14. (Durata della destinazione)
1. La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dall'articolo 2, ha la durata di anni 30, con decorrenza dalla data di istituzione, prorogabili alla scadenza.
"
Art. 6 
(Integrazione dell' articolo 9 della l.r. 12/1990)
1. 
Dopo il comma 5 ter dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia), come inserito dall' articolo 27 della l. r. 65/ 1995, è inserito il seguente:
" 5 quater. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione di cui al comma 5 ter è integrato da un rappresentante del Comune di Trino e da un componente nominato dalla Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi."
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Art. 7 
(Disposizioni finali e transitorie)
1. 
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi approva il rendiconto generale del Parco naturale relativo all'esercizio finanziario in corso e lo trasmette alla Regione per l'approvazione ed al nuovo soggetto gestore di cui all' articolo 4, comma 1,della l. r. 38/1991, come modificato dall'articolo 1, per gli adempimenti di cui al comma 2.
2. 
Le somme iscritte nel conto consuntivo del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino sono iscritte nel bilancio dell'Ente di gestione del sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po Tratto Crescentino-vercellese e alessandrino.
3. 
L'Ente di gestione del sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po Tratto Crescentino-vercellese e alessandrino subentra nei rapporti attivi e passivi della Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino aventi ad oggetto la gestione dell'area protetta.
Art. 8 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
gli articoli 6 e 11 della l.r. 38/1991;
b) 
il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 7 (Determinazione delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali di nuova istituzione).