Proposta di legge regionale n. 266 presentata il 28 marzo 2006
Proposta di legge di iniziativa degli Enti locali: 'Istituzione del Parco Fluviale di Cuneo '.

Art. 1 
(Istituzione)
1. 
Ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394, e dell' articolo 5 della legge regionale n. 12 del 22 marzo 1990 (in materia di aree protette), modificato dall' articolo 4 della legge regionale n. 47 del 3 aprile 1995, e ai sensi dell' articolo 6 della citata legge regionale n. 12/90 è istituito il "Parco Fluviale di Cuneo", classificato di rilievo regionale ai sensi dell' art. 93, comma 3, della legge regionale 26.4.2000, n° 44.
2. 
Nell'ambito del Parco Fluviale di Cuneo di cui al comma 1 sono individuate aree a diversa classificazione e precisamente:
a) 
riserve naturali orientate per la conservazione dell'ambiente naturale;
b) 
aree attrezzate;
c) 
zone di salvaguardia.
Art. 2 
(Confini)
1. 
I confini del Parco Fluviale di Cuneo incidono sul territorio del Comune di Cuneo e sono riportati nell'allegata cartografia in scala 1:25.000; le aree a diversa classificazione interne al Parco sono puntualmente individuate in cartografia.
2. 
I confini delle aree classificate come riserve naturali orientate per la conservazione dell'ambiente naturale e aree attrezzate sono delimitate da idonee tabelle da collocarsi disposte in modo visibile lungo il perimetro dell'area. Ancorché non tabellate, le zone di salvaguardia sono disciplinate dalla presente legge.
Art. 3 
(Denominazione delle aree protette)
1. 
Le aree protette individuate nella planimetria di cui all'articolo 2, comma 1, sono così denominate:
a) 
Riserva naturale orientata per la conservazione dell'ambiente naturale della Crocetta;
b) 
Area attrezzata Santuario degli Angeli -Tetto Bruciato;
c) 
Area attrezzata del Parco della Gioventù;
d) 
Area attrezzata di Borgo S. Giuseppe;
e) 
Area attrezzata di Madonna delle Grazie;;
f) 
Riserva naturale orientata per la conservazione dell'ambiente naturale dello Stura;
g) 
Area attrezzata Basse Stura;
h) 
Area attrezzata di Madonna della Riva;
i) 
Riserva naturale orientata per la conservazione dell'ambiente naturale della confluenza Gesso-Stura;
j) 
Area attrezzata Plan d'eau;
k) 
Riserva naturale orientata per la conservazione dell'ambiente naturale S. Anselmo.
2. 
Il restante territorio del Parco Fluviale di Cuneo è classificato come zona di salvaguardia.
3. 
L'utilizzo e la fruizione dell'area protetta sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell' articolo 28 della l.r. 12/1990.
Art. 4 
(Finalità)
1. 
Le finalità dell'istituzione del Parco Fluviale di Cuneo, in attuazione della legislazione regionale in materia di aree protette e nel rispetto delle disposizioni della legge 18 maggio 1989, n° 183, sono le seguenti:
a) 
restituire alla Città un'area che possa concorrere significativamente al miglioramento della qualità della vita del cittadino;
b) 
tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali ed in funzione dell'uso sociale di tali valori;
c) 
tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio, con particolare riferimento alle aree istituite a riserva naturale;
d) 
garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modificazioni, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (relativo all'attuazione della direttiva 92/43/CEE), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
e) 
difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque dello Stura e del Gesso al fine di migliorarne le condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;
f) 
garantire forme d'uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli assetti ambientali, quelle paesaggistiche delle zone ripariali, le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento e di degrado;
g) 
promuovere, valorizzare e incentivare le attività agro-silvo-colturali, in coerenza con la destinazione d'uso, nonché le attività economiche tradizionali e legate all'utilizzazione ecosostenibile delle risorse;
h) 
promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, ricerca, didattica, scientifiche, ricreative e turistiche con particolare riferimento all'ambiente fluviale anche attraverso la creazione di specifiche attrezzature polifunzionali;
i) 
concorrere alla realizzazione dei piani e progetti di tutela ambientale predisposti ai sensi della legge 183/1989;
j) 
sostenere e promuovere, anche con l'eventuale partecipazione dei comuni circostanti, la fruizione turistica-ricreativa del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi, nonché la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica ed educativa delle aree protette;
k) 
rappresentare la "porta" del Parco Naturale delle Alpi Marittime mediante la definizione di specifiche politiche sinergiche di promozione, sviluppo e animazione dell'area, nell'intento di attrarre e coinvolgere un pubblico trasversale in termini di età, interessi e provenienza.
Art. 5 
(Gestione)
1. 
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 sono esercitate dal Comune di Cuneo.
2. 
Il Comune di Cuneo:
a) 
predispone e approva il programma di attività annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione;
b) 
adotta il piano d'area;
c) 
assume tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.
3. 
Il Comune di Cuneo e il Parco Naturale delle Alpi Marittime provvedono alla stipula di una convenzione che definirà i rapporti ed i compiti ai fini dello svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4. Detta Convenzione dovrà prevedere la costituzione di un comitato di coordinamento, composto da rappresentanti del Comune di Cuneo e del Parco delle Alpi Marittime, che, sulla base delle direttive ed indirizzi provenienti dai rispettivi organi deliberanti, attueranno gli interventi utili per raggiungere le finalità di cui all'articolo 4.
Art. 6 
(Personale)
1. 
Il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, secondo quanto stabilito dall'art. 5, verrà ottenuto mediante l'impiego di personale del Comune di Cuneo e l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Piemonte sulla base di quanto indicato dal successivo articolo 14.
Art. 7 
(Norme di tutela per le riserve naturali)
1. 
Nelle aree istituite a Riserva naturale orientata per la conservazione dell'ambiente naturale, oltre al rispetto della legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali e del paesaggio di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è vietato:
a) 
aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) 
esercitare l'attività' venatoria;
c) 
alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) 
danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole in atto;
e) 
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada, salvo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11;
f) 
costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità di cui all'articolo 4;
g) 
abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
h) 
effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
2. 
In tutte le aree istituite a Riserva naturale è consentito:
a) 
effettuare gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, tendente a consentire il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ambientale, con particolare riferimento alle attività agricole ed al mantenimento delle condizioni naturali dei luoghi;
b) 
svolgere l'attività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio, purché non in contrasto con altre norme della presente legge;
c) 
effettuare interventi edilizi che siano compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11;
d) 
effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumità delle persone. Tali interventi devono comunque essere eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e devono essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. 490/1999: in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui al comma 1, lettera h) del presente articolo.
3. 
Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all'articolo 11, le attività e gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi.
4. 
La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con l'Ente di gestione.
Art. 8 
(Norme di tutela per le aree attrezzate)
1. 
Nelle aree istituite ad area attrezzata, oltre al rispetto della legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali e del paesaggio di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs. 22 gennio 2004, n. 42 e al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è vietato:
a) 
esercitare l'attività' venatoria;
b) 
alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
c) 
danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole in atto;
d) 
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi motorizzati, con l'eccezione di spazi attrezzati ad uso esclusivamente sportivo-motonautico, salvo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11;
e) 
abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
f) 
effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici od opere, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
2. 
In tutte le aree istituite ad Area attrezzata è consentito:
a) 
effettuare gli interventi tecnici di cui alla l.r. 36/1989;
b) 
svolgere l'attività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio;
c) 
effettuare interventi edilizi che siano compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, con particolare riferimento alle attrezzature per la fruizione pubblica;
d) 
effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumità delle persone. Tali interventi devono comunque essere eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e devono essere autorizzati ai sensi della D.Lgs. n. 490 del 1999: in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui al comma 1, lettera f) del presente articolo. 3. Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all'articolo 11, le attività e gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi.
3. 
La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con l'Ente di gestione.
Art. 9 
(Norme di tutela per le zone di salvaguardia)
1. 
Nelle aree istituite a Zona di salvaguardia con la presente legge, in quanto aree di raccordo tra le Riserve naturali e le Aree attrezzate ed in quanto aree a regime di tutela urbanistica e territoriale, si applicano le previsioni del Piano d'area di cui all'articolo 11.
2. 
In tutte le aree istituite a Zona di salvaguardia è consentito:
a) 
esercitare l'attività venatoria;
b) 
svolgere l'attività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio;
c) 
effettuare interventi edilizi;
d) 
effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumità delle persone.
3. 
Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all'articolo 11, le attività e gli interventi di cui al comma 3 sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi.
4. 
La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con l'Ente di gestione.
Art. 10 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sull'area attrezzata del Parco Fluviale di Cuneo è affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli agenti di vigilanza faunistica provinciali, al Corpo forestale dello Stato, ai guardaparco dell'Ente Parco Naturale Alpi Marittime a fronte della stipula della convenzione di cui all'articolo 5, alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).
Art. 11 
(Piano d'Area e Piano di assestamento forestale)
1. 
Il Parco Fluviale di Cuneo è regolato dal Piano d'Area di cui all' articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 e dagli strumenti di pianificazione specifica e secondo le articolazioni di cui al presente articolo.
2. 
Il piano d'area è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con d.lgs 42/2004 e ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni ambientali e paesistici).
3. 
Entro diciotto mesi dalla istituzione del Parco Fluviale di Cuneo il Comune di Cuneo, la Provincia di Cuneo e la Regione, in collaborazione attraverso conferenze, predispongono il piano d'area. Il piano d'area è adottato dal Comune di Cuneo, che lo trasmette alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte e ne dà notizia sull'albo pretorio e sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni. Il Comune di Cuneo esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi al termine di cui sopra, provvede alla revisione dell'elaborato e lo trasmette alla Giunta regionale per l'elaborazione del Piano d'area definitivo. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area al Consiglio regionale per l'approvazione.
4. 
L'utilizzazione del patrimonio forestale è normato con apposito Piano di Assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7.
Art. 12 
(Sanzioni)
1. 
Le violazioni al divieto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 1.500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.
2. 
Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) ed all'articolo 8, comma 1, lettera a) si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di caccia e di pesca.
3. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d), e), e g) ed all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 20,00 ad un massimo di Euro 200,00.
4. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e h) ed all'articolo 8, comma 1, lettera f) comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
5. 
Le violazioni alla norma di cui all'articolo 7, comma 3 ed all'articolo 8, comma 3 comportano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
6. 
Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4, 5 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
7. 
L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modificazioni, e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (in materia di sanzioni amministrative inerenti le aree protette), modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46.
Art. 13 
(Disposizioni finali e transitorie)
1. 
Fino alla approvazione del piano d'area, l'autorizzazione o la concessione comunale per gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è rilasciata tenendo in considerazione le finalità istitutive di cui all'articolo 4.
2. 
Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall' articolo 12 della l.r. 57/1979.
Art. 14 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri a carico della regione per la gestione del Parco Fluviale di Cuneo, stimati complessivamente in 550.000,00 euro, si provvede, nell'ambito della Unità previsionale di base per Euro 300.000,00 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - I - Spese correnti) e per Euro 250.000,00 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2006-07-08.
2. 
Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 12 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d'area e nel piano naturalistico sono introitate nel bilancio del Comune di Cuneo.

Allegato A. 
OMISSIS