Proposta di legge regionale n. 265 presentata il 28 marzo 2006
Proposta di legge di iniziativa degli Enti locali: 'Interventi per la salvaguardia e il restauro del patrimonio architettonico delle case costruite in terra cruda e istituzione del distretto delle Trunere '.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione interviene per garantire la tutela dei beni architettonici del Piemonte con diverse leggi regionali, quali la legge 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni architettonici nell'ambito comunale) e la legge 14 marzo 1995 n. 31 (Istituzione di ecomusei in Piemonte) al fine di rendere più ampia tale tutela ed intervenire direttamente per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di una tipologia costruttiva ampiamente diffusa nella Fraschetta e più marcatamente nel Comune di Alessandria, vale a dire la Trunera, casa costruita in terra cruda, un tempo molto presente in zona ed oggi invece in rapido declino, si rende necessaria una nuova legge apposita.
2. 
La trunera è un tipo di costruzione ecocompatibile con caratteristiche particolari anche dal punto di vista dell'isolamento termico ed è nuovamente motivo di studio presso varie università italiane e straniere.
3. 
Le leggi richiamate al comma 1 non paiono essere sufficienti per intervenire su di un patrimonio architettonico così vasto ed importante, in particolare per quanto riguarda il loro restauro pertanto con la presente legge la Regione Piemonte risolverà il problema.
Art. 2 
(Interventi)
1. 
La Regione finanzierà il restauro di quelle costruzioni (abitazioni, stalle, fienili, pollai, muretti di cinta, ecc.), che per le loro caratteristiche possano essere considerati rilevanti ai fini storico-culturali e architettonici da un apposito comitato scientifico.
Art. 3 
(Comitato scientifico)
1. 
La Regione istituisce un Comitato Scientifico per l'individuazione degli interventi prioritari e per la formazione della graduatoria che stabilirà quali domande andranno finanziate per prime.
2. 
Il Comitato Scientifico è composto da due membri indicati dall'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro", due dal Politecnico di Torino (sede di Alessandria), uno dall'Amministrazione Provinciale di Alessandria, uno dall'Amministrazione Comunale di Alessandria, uno dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Architettonici di Torino, uno dall'Ordine Regionale del Piemonte degli Architetti, ed è presieduta dell'Assessore Regionale competente: le funzioni di segretario sono affidate ad un dirigente dell'Assessorato competente.
3. 
La composizione del Comitato Scientifico è formalizzata con Decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 4 
(Caratteristiche)
1. 
Gli interventi potranno essere finanziati solo su costruzioni non compromesse, anche solo in parte, con interventi non riconducibili alle tecniche costruttive iniziali.
2. 
Il restauro dovrà avvenire con interventi rispettosi dei metodi e dei mezzi di costruzione ed effettuati con i materiali a suo tempo utilizzati per la costruzione, sia per quanto riguarda le argille e il materiale lapideo da utilizzare, che per quanto riguarda i leganti, le malte, le calci, le travature, le coperture, le pavimentazioni, gli infissi.
3. 
A tal fine indicazioni precise dovranno essere fornite dal Comitato Scientifico che potrà avvalersi della Scuola Edile di Alessandria che dovrà essere coinvolta per la formazione professionale del personale da impiegare nelle operazioni di restauro.
Art. 5 
(Distretto delle Trunere)
1. 
La Regione, avvalendosi del Politecnico di Torino e degli enti locali territoriali, stabilisce l'area che sarà interessata, in via esclusiva agli interventi di recupero. Tale area sarà denominata "Distretto delle Trunere".
Art. 6 
(Vincoli)
1. 
A fronte del finanziamento dell'intervento di cui all'articolo 7, comma 4, il richiedente dovrà dare assicurazione che sull'immobile non verranno eseguiti interventi successivi a quelli di restauro senza aver prima ottenuto il permesso della Regione (ufficio erogatore, che si avvarrà della Commissione Scientifica preposta al vaglio dei progetti).
2. 
Sull'immobile sarà posto un vincolo di destinazione per 20 anni che non si estinguerà con la vendita dell'immobile stesso.
3. 
I proprietari dovranno dare la possibilità di visita dei loro immobili da parte di studiosi, ricercatori, studenti, previo preavviso da parte della Regione o di chi da essa delegato.
Art. 7 
(Concessione dei contributi)
1. 
Possono accedere ai contributi sia soggetti pubblici che privati. Le domande di concessione dei contributi debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale dal 30 settembre al 31 dicembre di ogni anno.
2. 
La Giunta regionale, sentito il Comitato Scientifico, con propria deliberazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilisce i criteri per l'ammissibilità delle domande e le modalità per la concessione dei contributi, secondo le indicazioni del Comitato Scientifico.
3. 
La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, sulla base delle disponibilità di bilancio e della deliberazione di cui al comma 2, provvede alla definizione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, garantendo l'equa distribuzione sul territorio del "Distretto delle Trunere".
4. 
Il contributo regionale può essere corrisposto fino al 50 per cento del costo complessivo del restauro, viene erogato al 50 per cento a seguito della comunicazione da parte dei soggetti ammessi a contributo dell'inizio dei lavori e alla trasmissione delle autorizzazioni di legge e, per la restante parte, a seguito della rendicontazione finale, debitamente supportata dalla relativa documentazione da effettuarsi non oltre due anni dalla concessione del contributo.
Art. 8 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti per l'anno 2006 a 500.000,00 Euro, si provvede ogni anno con legge di bilancio.