Disegno di legge regionale n. 264 presentato il 31 marzo 2006
Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato.

Capo I. 
ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
La presente legge, nelle more del riordino generale della normativa in materia di istruzione e formazione professionale, disciplina i profili formativi dei contratti di apprendistato previsti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
Art. 2 
(Disposizioni generali)
1. 
Al contratto di apprendistato deve essere allegato il piano formativo individuale che ne costituisce parte integrante.
2. 
Il piano formativo individuale indica il percorso di formazione da svolgersi all'esterno o all'interno dell'impresa, o in entrambe le sedi, e l'articolazione tra formazione formale e formazione non formale, per tutta la durata del contratto. Il piano formativo individuale deve essere redatto con le procedure, gli strumenti e le modalità individuati dalla Giunta regionale.
3. 
Il Piano formativo individuale prevede, fra l'altro, l'acquisizione, prevalentemente nella prima fase del percorso formativo, di competenze in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro, modalità di organizzazione, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa.
4. 
L'apprendista, durante l'intero percorso di formazione interna all'impresa, è seguito da un tutore aziendale individuato nel piano formativo individuale. La Giunta regionale definisce le funzioni, i requisiti minimi e le modalità di formazione del tutore aziendale in relazione alle tipologie di apprendistato e alle caratteristiche della formazione formale, anche sulla base della normativa nazionale.
5. 
La Giunta regionale, sulla base delle norme vigenti in materia, definisce procedure volte ad assicurare la registrazione nel libretto formativo del cittadino delle qualifiche e delle competenze certificate in esito a percorsi formativi in apprendistato.
6. 
Le qualifiche professionali, rilasciate in coerenza con il repertorio delle professioni istituito ai sensi dell' articolo 52 del d.lgs. 276/2003, e le competenze certificate, conseguite attraverso l'apprendistato, costituiscono crediti formativi, da riconoscere secondo le modalità di cui al all' articolo 51, comma 2 del d.lgs. 276/2003, per il proseguimento o il passaggio fra i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
7. 
La Giunta regionale definisce, in collaborazione con le province, d'intesa con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello regionale, tutti i provvedimenti attuativi della presente legge.
Art. 3 
(Funzioni delle province)
1. 
Le Province esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi regionali 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ') provvedendo, in particolare, a promuovere mediante opportune misure la qualificazione dell'offerta formativa dell'apprendistato.
Capo II. 
CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO - DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Art. 4 
(Durata e caratteristiche della formazione)
1. 
L'attività di formazione formale esterna all'impresa, nel contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione, è di norma finalizzata all'acquisizione delle competenze di base previste dagli standard formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ed ha una durata, in coerenza con la qualifica da conseguire, pari a duecentoquaranta ore medie per ogni anno di durata del contratto, articolate secondo modalità e contenuti rispondenti ai diversi livelli di formazione posseduti dagli apprendisti al momento dell'avviamento al lavoro.
2. 
La Giunta regionale definisce, sulla base degli standard formativi regionali e della normativa nazionale vigente in materia, e qualora previsti dai contratti collettivi nazionali di settore, i criteri per la riduzione della durata del contratto di apprendistato in base ai crediti formativi posseduti dall'apprendista attestati dagli organismi competenti.
3. 
L'articolazione e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Giunta regionale, sono stabilite nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. 
La formazione formale esterna all'impresa è svolta presso le istituzioni formative che rilasciano una qualifica professionale ai sensi della l. 53/2003 accreditate secondo la normativa vigente.
Art. 5 
(Profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione)
1. 
La Giunta regionale definisce, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, i profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto ¿ dovere di istruzione e formazione, in relazione alle figure professionali definite dagli standard formativi regionali e dal repertorio nazionale istituito ai sensi dell' articolo 52 del d.lgs. 276/2003.
2. 
Al fine di garantire il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali conseguiti in esito ai percorsi di apprendistato, ai sensi della l. 53/2003, i profili formativi regionali sono definiti nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale e dei relativi standard minimi formativi nazionali, ove fissati, e sono coerenti con il sistema regionale di istruzione e formazione professionale.
Capo III. 
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Art. 6 
(Profili formativi e Formazione formale)
1. 
La Giunta regionale regolamenta i profili formativi nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale e delle disposizioni contenute nell' articolo 49, comma 5 del d.lgs. 276/2003 e nella legge 14 maggio 2005, n. 80. I profili formativi sono regolati per competenze ed attività in coerenza con il repertorio nazionale delle professioni. La regolamentazione dei profili formativi si attua mediante intesa con le parti sociali.
2. 
La formazione formale nel contratto di apprendistato professionalizzante si realizza in un contesto formativo organizzato e di norma distinto da quello prioritariamente dedicato alla produzione di beni o servizi, ed è finalizzata all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali.
3. 
La Giunta regionale definisce le modalità di articolazione e erogazione della formazione formale interna o esterna all'impresa se non previste dalla contrattazione collettiva nazionale.
4. 
La formazione formale interna all'impresa per l'acquisizione delle competenze di base, trasversali e tecnico professionali, deve essere realizzata mediante soggetti idonei a trasferire competenze, tutori aziendali con formazione e competenze adeguate, attrezzature idonee agli obiettivi previsti dal piano formativo individuale. La Giunta regionale definisce gli standars minimi necessari tenendo conto delle specificità dei diversi settori produttivi.
5. 
I criteri e le modalità di verifica anche preventiva della capacità formativa dell'impresa sono stabiliti dalla Giunta regionale d'intesa con le parti sociali.
6. 
La formazione formale deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
7. 
Le ore annue di formazione formale interna o esterna all'impresa sono pari ad almeno centoventi.
8. 
La Giunta regionale può definire modalità di erogazione della formazione a distanza per garantire la massima diffusione dell'offerta formativa sul territorio regionale.
Capo IV. 
APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
Art. 7 
(Utilizzo sperimentale del contratto)
1. 
La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti.
2. 
La Giunta regionale promuove intese con università, istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, finalizzate all'attuazione di percorsi di alta formazione in apprendistato.
3. 
La Giunta regionale definisce, sulla base dei risultati delle sperimentazioni, in accordo con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, le istituzioni universitarie, scolastiche e formative, la durata dell'apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione.
Capo V. 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 8 
(Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato)
1. 
La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono i criteri e le modalità di finanziamento della formazione degli apprendisti e dei tutori aziendali.
2. 
La Regione e le province promuovono la qualità e la diffusione di un'adeguata offerta formativa per gli apprendisti, in particolare attraverso:
a) 
l'integrazione dei sistemi informativi e la messa a disposizione dei mezzi telematici per la facilitazione degli obblighi formativi relativi al contratto di apprendistato;
b) 
la predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei tutori e docenti degli enti accreditati per la formazione degli apprendisti, anche in collaborazione con gli enti bilaterali;
c) 
il monitoraggio e la valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale nonché azioni di assistenza tecnica da realizzarsi, anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali.
Art. 9 
(Monitoraggio e controllo)
1. 
L'Agenzia Piemonte Lavoro assicura il monitoraggio dell'apprendistato sul territorio regionale e redige appositi rapporti periodici.
2. 
La Giunta regionale definisce indirizzi e criteri per l'esercizio, da parte delle province, delle funzioni di verifica e controllo delle attività di formazione in apprendistato finanziate con risorse pubbliche.
3. 
La Regione e le province, d'intesa e nell'ambito delle rispettive competenze, possono concordare iniziative con le amministrazioni pubbliche competenti in materia di vigilanza e controllo sul lavoro al fine di assicurare il corretto utilizzo del contratto di apprendistato.
Art. 10 
(Norma transitoria)
1. 
Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge e nelle more della definizione della disciplina da parte della contrattazione collettiva nazionale degli aspetti di propria competenza, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 276/2003 e dalla l. 80/2005, il contratto di apprendistato è disciplinato ai sensi dell'articolo 16 della legge nazionale 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).
2. 
Le assunzioni in apprendistato professionalizzante, effettuate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1, ai sensi dell' articolo 13, comma 13 bis, della l. 80/2005, sono disciplinate sino alla scadenza dei contratti di lavoro, dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
Capo VI. 
DISPOSIZIONE FINANZIARIA
Art. 11 
(Norma finanziaria)
1. 
Gli oneri derivanti dall'attuazione della formazione esterna all' impresa sono a carico del bilancio regionale e vi si provvede con risorse regionali, nazionali e comunitarie, iscritte nell'UPB 15991 e 15011 del bilancio 2006 e pluriennale 2007 - 2008.