Disposizioni urgenti in materia di coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.
Art. 1
(Finalità)
1.
La presente legge, nel rispetto dei principi fissati dalla direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio), dalla Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003 (Orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche) nonché in adesione e coerenza dei principi enunciati negli articoli 1 e 2 della legge 28 gennaio 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), definisce il quadro normativo per realizzare sul territorio piemontese la coesistenza tra le forme di coltivazione transgenica, convenzionale e biologica.
2.
Sono escluse dalla presente legge le coltivazioni realizzate a fini di ricerca e di sperimentazione, autorizzate ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 19 gennaio 2005 (Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato).
Art. 2
(Principi)
1.
La coesistenza tra le forme di coltivazione transgenica, convenzionale e biologica viene realizzata nel rispetto del principio di precauzione, al fine di evitare inquinamenti, a tutela delle colture convenzionali e biologiche, con particolare riferimento ai prodotti a denominazione d'origine e ai prodotti tradizionali agricoli, alla flora spontanea ed alla biodiversità, tenuto conto delle peculiarità territoriali ed economiche regionali.
2.
L'attuazione delle regole di coesistenza deve garantire ai consumatori la possibilità di individuare in modo chiaro i prodotti transgenici da quelli derivanti da agricoltura convenzionale e biologica. A tale fine le coltivazioni transgeniche sono realizzate all'interno di filiere, separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.
Art. 3
(Piano regionale di coesistenza)
1.
La Giunta regionale, secondo i principi contenuti nell'articolo 2, approva il Piano regionale di coesistenza (di seguito Piano) che prevede le regole tecniche riguardanti le buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità atte ad assicurare il rispetto della coesistenza nonché le attività di controllo e di monitoraggio. La Regione Piemonte, con propria legge, prevede inoltre le responsabilità e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni.
2.
La Giunta regionale, per la redazione del Piano, sente i portatori d'interessi economici, ambientali, scientifici ed istituzionali.
Art. 4
(Norma transitoria)
1.
Fino all'approvazione del Piano è vietato coltivare piante geneticamente modificate.