Disegno di legge regionale n. 262 presentato il 29 marzo 2006
Interventi per lo sviluppo economico postolimpico.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte intende favorire lo sviluppo economico regionale ed ultraregionale postolimpico con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali.
Art. 2 
(Fondazione 20 marzo 2006)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Piemonte promuove la costituzione della "Fondazione 20 marzo 2006", con il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI. La Fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile.
2. 
La Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati, in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento.
3. 
La Fondazione, inoltre, può amministrare anche altri beni mobili ed immobili pervenuti alla stessa in qualsiasi forma e destinati ad attività turistiche, sportive o ricettive e culturali ovunque ubicati.
4. 
La Fondazione, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, può porre in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e complementari al perseguimento dei propri scopi, che non le siano precluse dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari. La Fondazione, inoltre, nell'ambito delle attività poste in essere per il perseguimento dei propri scopi, può costituire altri soggetti muniti di personalità giuridica, anche di carattere commerciale, aventi scopo sinergico al proprio ovvero assumere interessenze e partecipazioni in detti soggetti.
5. 
Sono organi della Fondazione:
a) 
il Collegio dei fondatori, composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti di cui al comma 1 che partecipano all'atto costitutivo. Il Collegio dei fondatori è composto dal legale rappresentante di ciascun fondatore o da suo delegato. Possono essere chiamati a far parte del Collegio dei fondatori e conseguentemente assumono la qualifica di fondatori previa deliberazione in tal senso del Collegio dei fondatori, quei soggetti, pubblici o privati, nazionali o internazionali, che, in ragione di rilevanti contribuzioni al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione, contribuiscano al perseguimento delle finalità della Fondazione stessa. Il sistema di voto all'interno del Collegio dei fondatori è disciplinato con il sistema dei punti/voto, regolato in parte egualmente ed in parte, preponderante, in base alla contribuzione complessiva di ciascun fondatore;
b) 
l'Assemblea dei partecipanti, costituita dai soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, attività o servizi;
c) 
il Consiglio di amministrazione, composto da membri, nominati dal Collegio dei fondatori e designati: dagli enti che partecipano all'atto costitutivo, dai partecipanti, dai fondatori non originari, dai comuni montani sede di gare olimpiche;
d) 
il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione, eletti dal Consiglio di amministrazione (cda) su indicazione del Collegio dei fondatori, tra i componenti del cda;
e) 
il Collegio dei revisori dei conti, composto da membri effettivi e supplenti, nominati dal Collegio dei fondatori, su designazione degli enti che partecipano all'atto costitutivo e dell'Assemblea dei partecipanti.
6. 
Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore generale, sentito il parere vincolante del Collegio dei Fondatori.
Art. 3 
(Partecipazione della Giunta regionale alla Fondazione 20 marzo 2006)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a partecipare in qualità di fondatore alla costituzione della "Fondazione 20 marzo 2006" ed al conferimento alla medesima dei beni, realizzati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, di proprietà della Regione, nonché ad approvare il relativo statuto nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2.
2. 
La Giunta regionale garantisce in seno alla Fondazione il rispetto delle procedure d'affidamento della gestione ad evidenza pubblica.
Art. 4 
(Rapporti con il Consiglio regionale)
1. 
La Giunta regionale, anche attraverso il proprio rappresentante nel Collegio dei fondatori, informa il Consiglio regionale circa l'attività della Fondazione e sui risultati della gestione con specifica relazione alla Commissione competente in occasione della presentazione del bilancio preventivo regionale.
2. 
La relazione di cui al comma 1, allo scadere del terzo anno di durata della Fondazione è in particolare finalizzata all'eventuale trasformazione della Fondazione medesima in altro soggetto giuridico, sulla base dei risultati della gestione ed in considerazione dell'attività programmatoria dei soggetti pubblici fondatori.
Art. 5 
(Modifiche alla l.r. 9/2004)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 34 quinquies della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Disposizioni finanziarie per l'anno 2005), come inserito dall' articolo 12 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31, dopo le parole: "Torino 2006", sono inserite le seguenti: "e per la relativa gestione postolimpica".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 34 quinquies della l.r. 9/2004, come inserito dall' articolo 12 della l.r. 31/2004, dopo le parole: "per l'anno 2005", sono aggiunte, infine, le seguenti: "e per l'anno 2006".
Art. 6 
(Disposizione finanziaria)
1. 
La spesa di euro 24.500.000,00, per la gestione postolimpica di cui all'articolo 5, è imputata, per l'anno 2006, all'Unità previsionale di base (UPB) S1992 "Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale ¿ Spese in conto capitale".