Disegno di legge regionale n. 260 presentato il 21 marzo 2006
Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).

Art. 1 
(Integrazioni all' articolo 1 della l. r. 3/2004)
1. 
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. prime disposizioni), dopo le parole : "Comunità montane", sono aggiunte, infine, le seguenti: ", fatte salve le Unioni endocomunitarie destinatarie, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2000, n. 318 (Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali) dei contributi statali per l'anno 2005.".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 1 della l. r. 3/2004, dopo le parole : "presente legge", sono aggiunte, infine, le seguenti: ", tenuto conto del numero, tipologia di funzione e servizi da gestire in forma associata, nonché della popolazione, in modo da favorire l'associazionismo di comuni, di minore dimensione demografica".
Art. 2 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 2 della l. r. 3/2004, è sostituito dal seguente:
" 1. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l'anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio. Gli incentivi finanziari destinati a unioni di comuni ed a comunità montane non hanno limiti temporali di durata. Gli incentivi finanziari per le altre forme associative hanno durata di sei anni. Gli incentivi finanziari destinati alle fusioni di comuni hanno una durata di dieci anni."
.
Art. 3 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della l. r. 3/2004 le parole: "agli articoli 27, 30, 31 e 32" sono sostituite dalle seguenti: '' agli articoli 30 e 31 ''.