Proposta di legge regionale n. 26 presentata il 03 giugno 2005
Sistema regionale della ricerca.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione dell' articolo 117 della Costituzioneed al fine di esercitare le funzioni ad essa conferite dall' articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), inerenti a programmi per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, organizza il Sistema regionale della ricerca all'interno dello Spazio europeo della ricerca, che assegna alla Regione compiti di promozione e di coordinamento delle attività in ambito locale.
2. 
La Regione, nel rispetto dei principi di cui all' articolo 33 della Costituzione, riconosce il ruolo delle università per il perseguimento delle loro finalità istituzionali nel campo della didattica e della ricerca ed assegna agli atenei un ruolo centrale nello sviluppo della ricerca di alta qualità.
Art. 2 
(Sistema regionale della ricerca)
1. 
La Regione, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti che operano nel campo della ricerca e dell'innovazione, in armonia con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo, organizza, promuove e coordina il Sistema regionale della ricerca.
2. 
Concorrono allo sviluppo del Sistema regionale della ricerca i seguenti soggetti che abbiano una stabile organizzazione nel territorio regionale:
a) 
gli atenei, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e gli enti di ricerca pubblici e privati;
b) 
i parchi scientifici e tecnologici ed i distretti industriali;
c) 
le aziende sanitarie regionali;
d) 
le società a prevalente partecipazione regionale e gli enti strumentali della Regione che operano nel campo della ricerca;
e) 
le imprese che esercitano l'attività di cui ai numeri 1, 2, 3 del comma 1 dell'articolo 2195 del codice civile e che operano nel campo della ricerca;
f) 
i consorzi e le società consortili costituiti da Regione, atenei, enti di ricerca pubblici e privati con imprese e loro associazioni;
g) 
i soggetti pubblici e privati che abbiano come finalità l'attuazione di programmi per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo;
h) 
le fondazioni di origine bancaria;
i) 
gli enti locali;
j) 
il Consiglio regionale dell'economia e lavoro (CREL);
k) 
le camere di commercio;
l) 
le organizzazioni economiche di categoria;
m) 
i soggetti che contribuiscono allo sviluppo ed alla diffusione della cultura della conoscenza.
3. 
Le azioni principali per la realizzazione del Sistema di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) 
favorire gli investimenti in capitale umano e sostenere la formazione dei giovani ricercatori;
b) 
sviluppare la competitività del sistema produttivo attraverso la conoscenza e l'innovazione;
c) 
promuovere la cooperazione e l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema;
d) 
integrare le politiche regionali di settore e le risorse, strumentali e finanziarie, pubbliche e private.
Art. 3 
(Linee generali di intervento)
1. 
Il Consiglio regionale, coerentemente con gli orientamenti comunitari in materia di ricerca e gli indirizzi del Piano nazionale della ricerca, approva, su proposta della Giunta regionale, le linee generali d'intervento per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge e fissa l'insieme delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle medesime.
2. 
Le linee di intervento di cui al comma 1 tendono, in particolare, a:
a) 
sostenere e valorizzare l'attività svolta dai soggetti che costituiscono il Sistema regionale della ricerca;
b) 
integrare le politiche settoriali, le misure, gli strumenti per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, le risorse e i mezzi disponibili ai fini di conseguire risultati di sistema;
c) 
valorizzare e potenziare le strutture e gli strumenti della ricerca anche attraverso lo sviluppo di infrastrutture e reti immateriali, laboratori di ricerca e centri d'innovazione e l'arricchimento del patrimonio librario, informativo e documentale;
d) 
comunicare, diffondere e divulgare la cultura scientifica e della ricerca, nonché promuovere servizi di informazione e azioni per favorire la conoscenza dei programmi, delle attività e dei risultati conseguiti;
e) 
incentivare la interazione fra i soggetti istituzionali, economici, sociali, culturali e scientifici ai fini della crescita e del consolidamento del sistema;
f) 
sostenere l'alta formazione dei giovani ricercatori, anche attraverso la mobilità e lo scambio internazionale, al fine di accrescerne il numero e la capacità;
g) 
favorire, attraverso il sostegno della ricerca, nuove opportunità di sviluppo in settori innovativi con il concorso di soggetti locali, nazionali ed internazionali;
h) 
favorire la messa in rete dei soggetti del Sistema regionale della ricerca, al fine di realizzare un sistema informativo condiviso, nonché promuovere il trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie;
i) 
svolgere, attraverso idonei organismi tecnico-scientifici, una costante azione di monitoraggio e di valutazione dei risultati delle attività di ricerca, utilizzando metodi di verifica dei risultati coerenti con i meccanismi di valutazione internazionalmente accettati;
j) 
promuovere lo scambio di esperienze con altre regioni, anche al fine di creare una rete condivisa di conoscenze.
Art. 4 
( Programma pluriennale della ricerca)
1. 
Sulla base delle linee generali di intervento di cui all'articolo 3 ed in armonia con gli indirizzi contenuti nel Piano regionale di sviluppo e nel Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, la Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente, approva con proprio atto deliberativo il programma pluriennale della ricerca. Tale programma contiene, in particolare, le aree e i settori d'intervento, le azioni ritenute prioritarie, i soggetti destinatari ed i loro requisiti di ammissibilità, le modalità di attuazione, gli strumenti e le tipologie d'intervento, i criteri di valutazione e l'allocazione delle risorse disponibili, integrate dai fondi per la ricerca previsti in base a normative di settore.
2. 
Il programma pluriennale è suscettibile di revisione ed aggiornamento periodico da parte della Giunta regionale.
3. 
Al fine di assicurare lo sviluppo del Sistema regionale della ricerca gli interventi nei settori di competenza regionale per i quali si applica specifica normativa regionale, statale e comunitaria sono raccordati con quelli finanziati dalla presente legge.
Art. 5 
(Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione)
1. 
È istituito il Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione, quale organismo di raccordo, consultazione e partecipazione della comunità regionale.
2. 
Al Comitato di cui al comma 1 compete:
3. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua la composizione del Comitato garantendo la partecipazione degli atenei, degli enti di ricerca pubblici e privati, delle associazioni di enti locali, delle autonomie funzionali, delle fondazioni di origine bancaria e delle organizzazioni economiche di categoria.
4. 
I membri del Comitato, previa designazione del rispettivo ente, istituzione o associazione, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in numero non superiore a 21.
5. 
La presidenza del Comitato spetta al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore regionale delegato.
6. 
Il Presidente del Comitato può disporre la partecipazione di altri soggetti alle sedute del Comitato stesso in relazione alle tematiche da trattare, nonché di ulteriori rappresentanti dell'amministrazione regionale. Possono comunque partecipare alle sedute del Comitato rappresentanti dell'Unione europea e del Governo italiano designati dagli organi competenti in materia di ricerca e di innovazione.
7. 
Il Comitato può avvalersi della consulenza della Commissione scientifica di cui all'articolo 6.
8. 
Il Comitato disciplina, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento.
Art. 6 
(Commissione scientifica)
1. 
Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, istituisce la Commissione scientifica e ne definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento.
2. 
La Commissione è organo di consulenza della Giunta regionale in materia di analisi e previsione su problematiche e tendenze della ricerca a livello regionale, nazionale ed internazionale.
3. 
La Commissione formula pareri sulle linee generali di intervento e sul programma pluriennale della ricerca ed esprime valutazioni sulle iniziative e sugli interventi realizzati in attuazione del Programma stesso. La Commissione formula proposte e compie verifiche sui metodi di valutazione adottati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i) e svolge altresì funzioni di consulenza al Comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 7.
4. 
La Commissione è composta da cinque membri scelti tra docenti universitari e personalità di alta qualificazione scientifica, internazionalmente riconosciuta, sulla base dei curricula presentati, in modo da assicurare la presenza di esperti in diverse discipline scientifiche. La Commissione può altresì avvalersi di esperti esterni.
5. 
La Commissione dura in carica cinque anni ed elegge al suo interno un presidente.
6. 
La Commissione presenta periodicamente alla Giunta regionale una relazione sulla attività svolta e sulle proposte formulate.
7. 
Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).
Art. 7 
(Coordinamento tecnico della ricerca)
1. 
È istituito il Coordinamento tecnico della ricerca, allo scopo di raccordare gli interventi attuativi delle politiche regionali in materia e di favorire la circolazione delle informazioni e dei dati all'interno dell'amministrazione regionale, nonché di garantirne la diffusione presso i soggetti che concorrono allo sviluppo del Sistema regionale della ricerca ed al suo monitoraggio.
2. 
Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua le strutture regionali che partecipano al Coordinamento, nonchè la struttura regionale a cui sono affidate, tra l'altro, le seguenti funzioni:
a) 
segreteria e supporto al Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 5 e alla Commissione scientifica prevista dall'articolo 6;
b) 
raccolta, aggiornamento, elaborazione e diffusione delle informazioni sul Sistema regionale della ricerca attraverso un adeguato sistema informativo;
c) 
supporto all'amministrazione regionale nell'elaborazione dei documenti programmatici e nel monitoraggio della loro attuazione.
Art. 8 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione del sistema regionale della ricerca.
2. 
Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione del Comitato per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 5 e della Commissione scientifica di cui all'articolo 6 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.
3. 
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale di cui all'articolo 4, dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:
a) 
il quadro dei finanziamenti assegnati, anche in base a norme di settore, suddivisi per tipologia, settore di intervento e provenienza;
b) 
la tipologia ed il numero dei beneficiari e la descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;
c) 
la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a finanziamento;
d) 
il numero delle borse di studio assegnate ai giovani ricercatori e l'entità finanziaria delle stesse;
e) 
le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi legislativi.
4. 
La relazione di cui al comma 3 dà altresì conto del raccordo degli interventi attuativi delle politiche regionali in materia di ricerca e dello stato di attuazione del sistema informativo di cui all'articolo 7 e fornisce inoltre informazioni analitiche in ordine al tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica attribuibile all'attuazione degli interventi legislativi, anche in considerazione del saldo di mobilità attiva e passiva dei ricercatori nei confronti della Regione.
Art. 9 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
Art. 10 
(Norma transitoria)
1. 
Nelle more della istituzione del Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 5, e per un periodo non superiore a centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, opera il coordinamento interistituzionale per la ricerca già istituito dalla Giunta regionale.
Art. 11 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede secondo quanto previsto dall' articolo 30, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003). Lo stanziamento totale viene fissato in misura non inferiore al 3% della spesa corrente regionale calcolato al netto del fondo sanitario.