Proposta di legge regionale n. 259 presentata il 21 marzo 2006
Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici.

Art. 1 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge s'intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli, rettili, pesci, anfibi, aracnidi, ciclostomi, molluschi, sauri ed insetti facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni in stato di naturale libertà sul territorio nazionale.
Art. 2 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione Piemonte tutela il benessere degli animali esotici presenti a vario titolo sul territorio regionale garantendo loro le migliori condizioni di vita possibile compatibilmente con il loro stato di cattività; ne regolamenta la detenzione, l'allevamento ed il commercio e informa la popolazione sulle caratteristiche, le necessità e lo stato di conservazione delle varie specie.
2. 
Gli animali esotici detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza esercitata per ambito di competenza dall'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio e dal Corpo Forestale dello Stato.
3. 
La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:
a) 
di carattere igienico-sanitario;
b) 
di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività;
c) 
di salvaguardia dell'incolumità delle persone.
Art. 3 
(Detenzione)
1. 
I possessori di animali esotici di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione alla Regione Piemonte.
2. 
La domanda deve essere corredata dalle certificazioni di identificazione e di legittima provenienza e che ne consentano l'identificazione anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. 
L'autorizzazione alla detenzione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale a seguito di conseguimento dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 5.
4. 
La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al primo comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
5. 
I detentori sono altresì tenuti a denunciare alla Regione entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti, in caso di morte la denuncia deve essere corredata da certificato veterinario riportante le cause del decesso.
6. 
La soppressione di animali esotici può avvenire solo in caso di malattia incurabile causa di gravi sofferenze e deve essere attuata esclusivamente da un medico veterinario in modo eutanasico.
7. 
Detentori degli animali esotici di cui all'articolo 1 devono garantire loro condizioni in grado di rispettare le loro esigenze etologiche e fisiologiche secondo quanto stabilito da apposite linee guida regionali di cui all'articolo 10.
8. 
Agli animali dovranno comunque sempre essere garantite le seguenti condizioni:
a) 
possibilità di movimento anche su più piani ed anche con l'arricchimento ambientale delle strutture di detenzione al fine di evitare comportamenti stereotipati;
b) 
microclima il più possibile simile a quelle dei paesi in cui la specie a cui appartengono gli individui detenuti vive in stato di naturale libertà;
c) 
possibilità in qualsiasi momento di sottrarsi alla vista delle persone o altri animali;
d) 
alternarsi della luce e del buio il più possibile simili a quelle naturali;
e) 
isolamento da rumori troppo forti o tali da essere lesivi dell'apparato uditivo e della serenità psichica dell'animale;
f) 
non vicinanza con animali competitori;
g) 
assenza di qualsiasi forma di costrizione se non per brevi periodi e per la tutela della salute dell'animale;
h) 
alimentazione idonea alla specie ed alla salute ed età degli animali.
9. 
Annualmente i Servizi veterinari delle ASL devono effettuare controlli a campione su almeno il 30 per cento degli animali esotici detenuti nel territorio di competenza, tenuto conto delle presenze numeriche delle singole specie, e farne rapporto al Servizio veterinario regionale.
Art. 4 
(Allevamento e commercio)
1. 
L'allevamento o il commercio di animali di cui all'articolo 1 sono subordinati al rilascio di autorizzazione del Presidente della Regione e del sindaco del comune in cui l'attività si svolge. L'autorizzazione viene concessa a seguito del conseguimento di attestato di idoneità di cui all'articolo 5.
2. 
La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata alla Regione Piemonte.
3. 
L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento od il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
4. 
Al fine della presente legge per "allevamento" s'intende il possesso o la detenzione anche di una sola fattrice per la procreazione di prole da destinare a terzi.
5. 
Per il rilascio dell'autorizzazione il Servizio veterinario regionale dovrà accertare:
a) 
che i ricoveri e le aree destinate agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico sanitari rapportati alle esigenze delle specie animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone;
b) 
che i ricoveri e le aree destinate agli animali garantiscano condizioni adeguate di spazio per l'attività motoria e per il riposo, e presentino un grado di arricchimento sufficiente a sviluppare le caratteristiche etologiche.
6. 
Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della l. 874/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. 
In caso di cessazione dell'attività di cui al primo comma, il titolare della licenza dovrà darne comunicazione preventiva al sindaco e alla Regione ed entro quindici giorni dall'avvenuta cessazione dovrà comunicare la destinazione, attestante la destinazione d'uso di tutti gli animali in carico al momento della chiusura, gli estremi identificativi del destinatario e del luogo di destinazione.
8. 
Gli allevamenti ed i negozi di animali esotici devono tenere un registro di carico e scarico per annotare qualsiasi variazione che dovrà anche essere comunicata al Servizio veterinario territorialmente competente entro tre giorni. I Servizi veterinari potranno effettuare controlli campione.
9. 
Il Registro di cui al comma 8 è composto da fogli o pagine non removibili e riportanti la numerazione prestampata e progressiva. Il registro è vidimato dal servizio veterinario dell'ASL competente che ne trasmette gli estremi alla Regione.
10. 
Gli animali non possono essere mantenuti in vetrina od in esposizione nei negozi e nei locali di vendita.
11. 
Per gli animali devono essere previsti spazi appositi che garantiscano una condizione adeguate di spazio, possibilità di riposo, arricchimento dei ricoveri per la possibilità di sviluppare le caratteristiche etologiche.
12. 
I Servizi veterinari delle ASL effettuano annualmente almeno un controllo su tutti gli allevamenti e negozi di animali esotici nel territorio di competenza e inviano rapporto al Servizio veterinario regionale.
Art. 5 
(Rilascio delle autorizzazioni)
1. 
Le autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono subordinate al conseguimento di attestato di idoneità rilasciato dalla Regione. L'attestato viene rilasciato a coloro che superano con esito favorevole l'esame conclusivo di un corso di formazione organizzato dalla Regione.
2. 
La partecipazione ai corsi ha titolo oneroso.
3. 
I corsi attengono a:
a) 
la conoscenza delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali;
b) 
la conoscenza delle leggi e le disposizioni che regolano il benessere degli animali;
c) 
la conoscenza degli obblighi del detentore.
4. 
Sono concessi ventiquattro mesi per acquisire l'idoneità di cui al comma 1 a chi all'entrata in vigore della legge detiene fauna esotica.
Art. 6 
(Giardini zoologici, zoo-safari e altre collezioni animali)
1. 
I gestori dei giardini zoologici, zoo-safari e di ogni altra collezione animale, oltre all'obbligo di osservare tutti i divieti e gli adempimenti previsti dalla presente legge, hanno l'obbligo di far pervenire, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, alle ASL competenti per territorio, un rapporto annuale contenente l'indicazione:
a) 
del numero e delle specie degli animali ospitati;
b) 
degli acquisti e delle cessioni, specificandone la provenienza o la destinazione;
c) 
delle nascite e delle morti;
d) 
degli standard di spazi adibiti alla detenzione degli animali, nonché, degli estremi del veterinario incaricato dell'assistenza zooiatrica.
Art. 7 
(Circhi, mostre, spettacoli viaggianti)
1. 
I circhi, i serragli, i giardini zoologici, sono esclusi dall'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4.
2. 
I titolari di licenza di spettacolo viaggiante trasmettono alla Direzione Sanità pubblica regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, preventiva comunicazione del numero e della specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli spostamenti sul territorio regionale.
3. 
Nella comunicazione di cui al comma 2, il numero, la specie, gli estremi o documenti identificativi degli animali al seguito dello spettacolo viaggiante, sono vidimati dall'ASL di appartenenza del comune licenziatario.
4. 
La comunicazione di cui al comma 1 è parte integrante degli atti istruttori per il rilascio delle licenze d'esercizio da parte dei comuni.
5. 
Gli animali esotici utilizzati nei circhi devono essere detenuti nel rispetto dei Criteri fissati dalla Commissione Scientifica CITES (10 maggio 2000) di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) e delle circolari relative.
Art. 8 
(Centri di accoglienza)
1. 
La Regione, anche in collaborazione con le associazione protezionistiche e animaliste, istituisce entro un anno dall'emanazione della presente legge appositi centri centri di accoglienza per gli animali esotici in difficoltà o confiscati dall'Autorità competente, finalizzati all'ospitalità, la cura, la rieducazione al fine di reinserimento in natura, ovvero, qualora non sia possibile, per la loro detenzione a tempo indeterminato.
2. 
I Centri di accoglienza devono possedere i requisiti fissati dalla Commissione regionale di cui all'articolo 10.
3. 
La gestione dei Centri di accoglienza può essere affidata ad associazioni protezionistiche e animaliste.
4. 
Tutto il personale dipendente o volontario dei centri di accoglienza deve essere debitamente formato. I corsi di formazione sono organizzati dalle ASL in collaborazione con l'Università ed il Corpo Forestale dello Stato.
Art. 9 
(Informazione ed educazione)
1. 
La Regione, anche in collaborazione con le associazioni protezionistiche e animaliste, attua programmi di informazione ed educazione rivolti al pubblico, e di formazione rivolti alle forze dell'ordine ed agli agenti locali, finalizzati a far conoscere le norme, lo stato di conservazione, le caratteristiche etologiche e fisiologiche delle specie esotiche detenute e commercializzate.
Art. 10 
(Commissione regionale)
1. 
È istituita una Commissione regionale con la funzione di fornire direttive ed indicazioni per l'applicazione della presente legge e per valutare le problematiche attuative della stessa, in particolare alla Commissione spetta di proporre alla Giunta regionale:
a) 
l'individuazione del sistema di identificazione degli animali esotici;
b) 
le Linee guida per la detenzione di animali esotici da parte di privati;
c) 
i requisiti strutturali e gestionali dei Centri di accoglienza di cui all'articolo 8.
2. 
La Commissione è composta da:
a) 
il responsabile del Servizio veterinario regionale o un suo rappresentante;
b) 
uno zoologo;
c) 
un etologo;
d) 
un sanitario con specializzazione inerente la materia;
e) 
un rappresentante delle associazioni animaliste;
f) 
un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
g) 
un rappresentante del Corpo Forestale.
3. 
La Commissione si riunisce almeno trimestralmente.
Art. 11 
(Divieti)
1. 
È vietato a chiunque immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio regionale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di animali esotici.
2. 
È vietato utilizzare animali esotici in attività di Pet-therapy.
3. 
È vietata qualsiasi attività di sperimentazione su animali esotici.
Art. 12 
(Sequestro cautelativo. Revoca delle autorizzazioni)
1. 
La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza, comportano la revoca della autorizzazione e, previo parere conforme della Commissione regionale di cui all'articolo 10, l'emissione, da parte del Sindaco del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonchè l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di accoglienza indicato dalla medesima Commissione.
Art. 13 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sull'osservanza della presente legge e delle norme che sovrintendono il benessere degli animali competono:
a) 
al Servizio veterinario pubblico;
b) 
agli Organi di polizia nazionale, provinciale e locale;
c) 
alle Guardie volontarie zoofile, ecologiche, ittiche;
d) 
alla Polizia urbana.
2. 
Le associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e le associazioni iscritte all'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali possono richiedere al prefetto la nomina di guardie zoofile ai sensi dell' articolo 6 della legge 20 luglio 2004 n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).
3. 
I requisiti per la nomina a guardia particolare giurata zoofila sono quelli previsti dall'articolo 138 del Testo unico di pubblica sicurezza TULPS a cui si aggiunge l'avere frequentato un corso di formazione.
4. 
Il corso, di cui al comma 3, può essere organizzato dalle associazioni protezionistiche e zoofile, dalla Regione, dalle ASL, dagli enti locali.
Art. 14 
(Sanzioni)
1. 
I contravventori alla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni amministrative:
a) 
da 250 a 1.500 Eur per la detenzione di animali esotici in assenza dei requisiti indicati dall'articolo 2; per ogni animale;
b) 
da 1.000 a. 2000 Eur per la detenzione di animali esotici senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3; per ogni animale;
c) 
da 1.000 a 2.000 Eur per la detenzione di animali esotici a scopo di allevamento o commercio senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4; per ogni animale;
d) 
da 500 a 1.000 Eur per omissioni od irregolarità nella registrazione di carico e scarico di cui all'articolo 4;
e) 
da 1.000 a 2.000 per la mancata identificazione degli animali di cui all'articolo 3 per ogni animale;
f) 
da 2.000 a 10.000 Eur per l'omissione della segnalazione di cui all'articolo 7 da parte di circhi e serragli viaggianti.
2. 
In caso di recidiva le sanzioni amministrative indicate possono essere aumentate fino al triplo del massimo.
Art. 15 
(Norma finanziaria)
1. 
Per la costruzione dei Centri di accoglienza degli animali esotici in difficoltà previsti all'articolo 8, alla spesa in conto capitale pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2006 dell'UPB 27032 (Sanità pubblica Sanità animale igiene degli allevamenti Tit. II spese di investimento) si fa fronte con la dotazione finanziaria della unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, stimati per gli anni 2007 e 2008 in 100.000,00 euro annui, in termini di competenza, imputati nell'UPB 27032 del bilancio pluriennale 2006-2008 si provvede con le risorse dell'UPB 09012 del bilancio pluriennale 2006-2008.
3. 
Per i programmi regionali di informazione, educazione e per gli interventi formativi delle forze dell'ordine e degli agenti locali previsti all'articolo 9, alla spesa per l'anno 2006 pari a 50.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 27031 (Sanità pubblica Sanità animale igiene degli allevamenti Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 si provvede con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
4. 
Agli oneri di cui al comma 3, stimati in 50.000,00 euro per gli anni 2007 e 2008, nell'ambito dell'UPB 27031 del bilancio pluriennale 2006-2008 si provvede con le risorse dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2006-2008.
5. 
Per il funzionamento della Commissione regionale prevista all'articolo 10, a partire dall'esercizio finanziario 2006, in applicazione dell'articolo 10, comma 4, si provvede mediante le risorse allocate per il funzionamento della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).
6. 
Gli eventuali introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, irrogate a seguito delle irregolarità riscontrate, costituiscono entrata regionale nell'UPB n. 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria Tit. III- categoria 7) del bilancio regionale per l'anno finanziario 2006.