Proposta di legge regionale n. 258 presentata il 16 marzo 2006
Proposta di legge al Parlamento: Misure urgenti contro gli atti vandalici provocati durante alcune manifestazioni. Modifica all'articolo 19 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Titolo I. 
DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE
Capo I. 
DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI
Art. 1 
(Modifica all'articolo 18 del R.D. 773/1931)
1. 
L'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è sostituito dal seguente:
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Art. 18.
1. Le riunioni pubbliche, ivi compresi cortei e manifestazioni, devono essere autorizzate dal Questore del luogo in cui si svolgono.
2. La richiesta di autorizzazione, da presentare almeno quindici giorni prima della riunione al competente ufficio della Questura, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, dell'esatto percorso e dell'oggetto della riunione, le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola, nonché le generalità e la firma dei rappresentanti del promotore responsabile dell'evento.
3. Si intende per promotore responsabile dell'evento l'associazione, comitato o altra formazione che indice ed organizza la manifestazione od il corteo.
4. Il Questore nel caso di omessa richiesta ovvero per ragioni di ordine, sicurezza ed incolumità pubblici può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere diverse modalità di tempo e di luogo alla stessa.
5. Il promotore responsabile, per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 1, deve preventivamente depositare presso la Tesoreria provinciale dello Stato una congrua cauzione a garanzia degli eventuali danni materiali, ivi compreso il deturpamento di muri, monumenti e strade, arrecati dai partecipanti nel corso del corteo o manifestazione, fatta salva la responsabilità civile e penale nonché l'assoggettamento alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge dei singoli partecipanti per le violazioni ed i danni da essi stessi cagionati.
6. L'ammontare minimo e massimo delle cauzioni di cui a comma 5 nonché le modalità per la sua restituzione sono prestabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'Interno e col Ministro per i Beni e le attività culturali, in relazione al grado di rischio connesso alle diverse tipologie di riunioni pubbliche soggette ad autorizzazione ed al luogo in cui queste si svolgono.
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