Proposta di legge regionale n. 257 presentata il 16 marzo 2006
Sostegno ai figli dei lavoratori deceduti sul lavoro.
Primo firmatario

ROBOTTI LUCA

Altri firmatari

CHIEPPA VINCENZO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione sostiene il diritto allo studio dei figli dei lavoratori deceduti in seguito ad incidenti sul lavoro e, a tal fine, dispone interventi economici.
Art. 2 
(Istituzione del Fondo regionale per il sostegno allo studio dei figli delle vittime di incidenti sul lavoro)
1. 
La Regione istituisce il Fondo regionale per il sostegno allo studio dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, di seguito denominato Fondo, a favore dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro.
2. 
Gli interventi del Fondo riguarderanno le seguenti spese:
a) 
libri di testo;
b) 
mezzi di trasporto;
c) 
servizi di mensa;
d) 
tasse.
3. 
Nel caso di iscrizione a istituti o università privati la parte rimborsabile dal fondo non potrà in ogni caso superare l'equivalente delle tasse degli istituti o università pubbliche.
Art. 3 
(Requisiti)
1. 
I requisiti per accedere ai benefici della legge sono:
a) 
età non superiore a ventisei anni;
b) 
qualità di figlio di genitore deceduto a seguito di incidenti sul lavoro;
c) 
situazione economica accertata secondo i criteri ISEE, Indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a quanto previsto dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. 
La Giunta regionale stabilisce annualmente, con propria deliberazione, i criteri economici per l'accesso ai benefici del Fondo.
Art. 4 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è previsto nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2005, in termini di competenza e di cassa, uno stanziamento di 1.500.000,00 euro nell'unità previsionale di base (UPB) 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio assistenziale Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
3. 
Per gli anni 2006 e 2007, si provvede a stanziare la somma di 1.500.000,00 euro, per ciascun anno, in termini di competenza, nell'UPB 30011, le cui risorse sono assicurate dalle UPB 09011 e 30011 del bilancio pluriennale 2005-2007.