Disegno di legge regionale n. 256 presentato il 09 marzo 2006
Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

Sommario:            

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), è diretta a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici piemontesi, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica.
2. 
La presente legge prevede la disciplina:
a) 
di una metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) 
dell'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
c) 
dell'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
d) 
dei criteri e delle caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
e) 
delle ispezioni periodiche degli impianti termici e di condizionamento d'aria di potenza nominale utile superiore a 12 kW;
f) 
dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e di condizionamento d'aria di potenza nominale utile superiore a 12 kW;
g) 
della promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) 
attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio: documento redatto nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, attestante le prestazioni energetiche ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;
b) 
certificazione energetica dell'edificio: complesso delle operazioni svolte per il rilascio della certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio;
c) 
climatizzazione invernale o estiva: insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti dell'edificio mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
d) 
condizionamento d'aria: sistema costituito da tutti i componenti necessari per il trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria. Ai fini della presente legge si considerano esclusivamente i sistemi di condizionamento d'aria di potenza nominale utile superiore a 12 kW;
e) 
edificio: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno. La superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti;
f) 
edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;
g) 
esercizio e manutenzione di un impianto termico: complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente la conduzione, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
h) 
impianto termico: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
i) 
prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio: quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
j) 
ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'involucro dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Si considerano interventi di ristrutturazione edilizia altresì quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
2. 
Ai fini della presente legge si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.
Art. 3 
(Ambito di applicazione)
1. 
Agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti, oggetto di ristrutturazione edilizia, di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, si applicano le disposizioni relative ai requisiti minimi prestazionali, le prescrizioni specifiche e la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche come disciplinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a).
2. 
I requisiti minimi prestazionali o in alternativa le prescrizioni specifiche individuati nella deliberazione di cui al comma 1 si applicano alle seguenti categorie di opere edilizie:
a) 
ristrutturazione edilizia di edifici con superficie utile fino a 1000 metri quadrati;
b) 
porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti;
c) 
manutenzione straordinaria di edifici;
d) 
nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti;
e) 
ristrutturazione di impianti termici;
f) 
sostituzione di generatore di calore.
3. 
Agli edifici di nuova costruzione, a tutti quelli oggetto di ristrutturazione, nonché in tutti i casi di compravendita o locazione degli edifici, si applicano le disposizioni relative alla certificazione energetica.
4. 
Le disposizioni di cui ai capi III e IV si applicano agli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, nonché ai sistemi di condizionamento d'aria di potenza nominale utile superiore a 12 kW, esistenti e di nuova installazione.
5. 
Fatto salvo quanto disposto al comma 4, sono escluse dall'applicazione della presente legge le seguenti categorie di edifici:
a) 
gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici;
b) 
i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
c) 
i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
Capo II. 
RENDIMENTO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Art. 4 
(Valori limite relativi al fabbisogno annuo di calore e requisiti prestazionali minimi)
1. 
Per gli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, i valori ottenuti di fabbisogno annuo di calore dell'edificio non possono superare i valori limite stabiliti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b).
2. 
I valori relativi al fabbisogno annuo di calore dell'edificio, calcolati secondo la metodologia di cui all'articolo 3 comma 1, sono espressi in kWh/m2.
3. 
I requisiti di efficienza energetica degli impianti termici sono riportati nella deliberazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c).
4. 
Per gli impianti termici e per quelli di condizionamento d'aria, il rapporto tra la potenza e la volumetria dell'edificio, espresso in W/m3, non può essere superiore ai valori limite riportati nella deliberazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d).
Art. 5 
(Certificazione energetica degli edifici)
1. 
Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione edilizia deve essere dotato, a cura del costruttore, di attestato di certificazione energetica.
2. 
Nel caso di compravendita o locazione di edifici esistenti, l'attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore e a cura del locatore in originale o in copia dichiarata conforme dal medesimo.
3. 
Nel caso di compravendita o locazione di edifici di nuova costruzione, l'attestato di cui al comma 2 è allegato a pena di invalidità del contratto medesimo, ai sensi degli articoli 6, commi 3 e 4, e 15, commi 8 e 9, del d. lgs. 192/2005.
4. 
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, l'attestato di certificazione energetica è affisso, nell'edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente visibile per il pubblico.
5. 
In tutti gli edifici di nuova costruzione, l'attestato o una targhetta di efficienza energetica è affisso nella parte dell'edificio visibile dall'esterno.
6. 
La certificazione per unità immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato può fondarsi, oltre che sulla valutazione dell'unità immobiliare interessata:
a) 
su una certificazione comune dell'intero edificio, per i fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato;
b) 
sulla valutazione di un'altra unità immobiliare, rappresentativa della stessa tipologia.
7. 
L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto.
8. 
L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi alle prestazioni energetiche proprie dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di effettuare valutazioni e confronti. Per gli edifici esistenti, l'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.
9. 
L'attestato di certificazione energetica riporta chiaramente i valori indicati per le prestazioni energetiche dell'edificio, nonché una valutazione del sistema di produzione e utilizzo dell'energia e deve essere conforme al modello approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e).
10. 
L'attestato di certificazione energetica é rilasciato da un professionista, estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, abilitato ai sensi dell'articolo 6.
11. 
Per gli edifici di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, il valore delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione corrisponde a quello calcolato mediante la procedura di cui agli articoli 20, comma 1, lettera a) e 21, comma 1, lettera a).
12. 
Per gli edifici esistenti, nei casi di compravendita o locazione, le prestazioni energetiche dell'edificio da utilizzare per la certificazione sono calcolate secondo la procedura di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f).
13. 
Copia dell'attestato di certificazione energetica è presentata al comune, unitamente alla documentazione prevista dall' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell'ottenimento dell'agibilità dell'edificio.
Art. 6 
(Professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione degli edifici)
1. 
Presso la Regione è istituito l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, iscritti ad ordini o collegi professionali competenti per materia ed in possesso dei requisiti indicati al comma 2.
2. 
Alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco della Regione Piemonte, i professionisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) 
iscrizione all'albo professionale da almeno due anni;
b) 
attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di specializzazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g).
3. 
La docenza dei corsi di cui al comma 2, lettera b), è effettuata da dirigenti e funzionari, appartenenti alla Regione, alle province e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), nonché da esperti, in materie attinenti al corso, di atenei, di ordini o collegi professionali o di altri enti, sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta regionale, nella deliberazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera g).
4. 
Coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 2, o equivalenti, conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri, che intendono ottenere l'abilitazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, fanno richiesta alla Regione, la quale verifica l'equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dalla presente legge.
5. 
La spesa di partecipazione ai corsi è a carico degli stessi partecipanti.
6. 
La Regione effettua controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e sull'operato dei professionisti abilitati ai sensi del comma 1.
Art. 7 
(Accertamenti e ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici e loro certificazione)
1. 
Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, la relazione tecnica, di cui all' articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), reca altresì la valutazione delle prestazioni energetiche integrate dell'edificio e l'indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica. Il proprietario, o chi ne ha titolo, deposita in comune, in duplice copia e unitamente alla richiesta di permesso di costruire, la relazione sottoscritta dal progettista abilitato.
2. 
Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deposita in comune una perizia, in duplice copia, asseverata dal direttore dei lavori relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. Il comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore dei lavori.
3. 
Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti previsti ai commi 4 e 5.
4. 
La Regione, in accordo con il comune, dispone annualmente, sugli edifici costruiti, in costruzione ed oggetto di ristrutturazione, accertamenti e ispezioni a campione in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1 e 2, dell'attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale.
5. 
La Regione, in accordo con il comune, dispone annualmente controlli a campione sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica, relativi agli edifici oggetto di compravendita e locazione.
6. 
I costi delle attività di cui ai commi 4 e 5, eseguite su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, dell'acquirente e dell'occupante dell'immobile, sono a loro carico.
Art. 8 
(Calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie)
1. 
Lo spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, superiore ai trenta centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai, le serre solari, e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri trenta e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri quindici per quelli orizzontali intermedi.
2. 
Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici qualora non comportino ombreggiamento delle facciate, e dalle strade ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.
3. 
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.
4. 
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici esistenti in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
5. 
I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per il rilascio del permesso di costruire o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, non possono effettuare riduzioni degli spessori complessivi.
6. 
I commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.
Capo III. 
IMPIANTI TERMICI, SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA E BOLLINO VERDE
Art. 9 
(Esercizio e manutenzione degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria)
1. 
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, mantiene in esercizio gli impianti e provvede, attraverso le modalità previste dall'articolo 10, affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione obbligatorie, ai sensi della normativa vigente.
2. 
Il tecnico incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici al termine delle sue attività, eseguite a regola d'arte, redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico conforme ai modelli approvati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera h), da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
3. 
Salvo diverse e più restrittive indicazioni da parte del costruttore dell'impianto, del fabbricante o della normativa UNI o CEI, le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici devono essere effettuate almeno secondo le seguenti scadenze temporali:
a) 
ogni anno per gli impianti di potenza eguale o superiore a 35 kW;
b) 
ogni due anni per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW;
c) 
ogni due anni per gli impianti a gas di tipo C di potenza inferiore a 35 kW, a partire dal quarto anno dall'installazione.
4. 
Alle scadenze temporali previste dal comma 3, lettere a), b) e c), devono essere effettuate anche le verifiche di rendimento. Gli elementi da sottoporre a verifica sono quelli riportati sul libretto di centrale o sul libretto di impianto di cui all' articolo 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), aggiornati con decreto del Ministro delle attività produttive del 17 marzo 2003 e successive modificazioni.
5. 
All'atto dell'installazione, il tecnico deve consegnare al responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico un libretto d'uso e manutenzione, da conservare unitamente al libretto di impianto o al libretto di centrale di cui al comma 4.
6. 
Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
7. 
Il rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso della verifica, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare, nelle condizioni di normale funzionamento, nel rispetto delle norme tecniche UNI, deve risultare conforme ai valori definiti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera i).
8. 
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti di cui al comma 7, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica del rendimento.
9. 
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti di cui al comma 7, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, prevista all'articolo 9, comma 6, lettere e), f), g) ed h) del d.p.r. 412/1993.
10. 
L'obbligo delle operazioni di controllo e manutenzione prescritte ai commi 1, 2 e 3, non comprende la verifica di rendimento degli impianti che utilizzano combustibile solido.
11. 
Le operazioni di controllo e manutenzione per i sistemi di condizionamento d'aria sono eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. Qualora non siano disponibili tali istruzioni, le operazioni di manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi, facenti parte del sistema di condizionamento, devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Le operazioni di manutenzione delle restanti parti del sistema di condizionamento e degli apparecchi e dispositivi, per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI, per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
Art. 10 
(Bollino verde)
1. 
Ai fini di una maggiore semplificazione delle operazioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, è istituito un sistema di autocertificazione, mediante rilascio di un bollino verde, obbligatorio per tutti gli impianti termici.
2. 
Il bollino verde é apposto dal manutentore sul rapporto di controllo tecnico, in occasione delle verifiche di rendimento di cui all'articolo 9, comma 4, ovvero dall'installatore al momento della prima accensione di un nuovo impianto.
3. 
Copia del rapporto di controllo tecnico, provvista di bollino verde, è inviata dal manutentore, in formato cartaceo o elettronico, alla provincia, secondo la periodicità di cui all'articolo 9, comma 3 lettere a), b) e c).
4. 
Il costo del bollino verde deve essere graduato secondo fasce di potenza, in modo uniforme sul territorio regionale e deve consentire la copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di informazione, di accertamento, di ispezione, di realizzazione e di gestione del catasto degli impianti termici e di condizionamento d'aria, nonché delle verifiche sui manutentori di cui all'articolo 11. I criteri per uniformare i costi del bollino sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera j).
Art. 11 
(Elenco regionale)
1. 
È istituito un apposito elenco regionale delle imprese singole o associate, autorizzate al rilascio del bollino verde, che è trasmesso in formato elettronico alle province.
2. 
I soggetti di cui al comma 1 sottoscrivono apposito disciplinare predisposto dalla Regione e partecipano a seminari di aggiornamento organizzati dalle province, sulla base di programmi definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento amministrativo.
3. 
I soggetti di cui al comma 1 acquistano il bollino verde presso la provincia. Le caratteristiche e le modalità di trasmissione del bollino verde sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera l).
Capo IV. 
VERIFICHE E ISPEZIONI
Art. 12 
(Soggetti competenti)
1. 
Sugli impianti con bollino verde la Regione, avvalendosi dell'ARPA, effettua ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico, nonchè verifiche sulla sussistenza dei requisiti delle imprese di manutenzione autorizzate ai sensi dell'articolo 11 e sulla correttezza e regolarità del loro operato, secondo i criteri dettati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera m).
2. 
Le province, nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera j), svolgono le ispezioni sugli impianti termici privi del bollino verde e su quelli con bollino verde, rispetto ai quali il rapporto di controllo tecnico abbia riportato osservazioni, raccomandazioni o prescrizioni, nonchè sui sistemi di condizionamento d'aria, al fine di verificare l'osservanza delle norme relative all'esercizio e manutenzione.
3. 
Le province possono delegare le funzioni di cui al comma 2 agli enti locali, previo accordo con i medesimi.
4. 
Le province e gli enti locali effettuano le ispezioni di cui al comma 2, incaricando anche organismi esterni, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia).
5. 
I soggetti che effettuano le ispezioni si avvalgono esclusivamente di tecnici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) e dell'attestato di partecipazione ad appositi corsi, disciplinati ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera k).
6. 
Le province inviano annualmente alla Regione, in formato elettronico, una relazione riportante le attività eseguite in materia di ispezione degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria nel corso dell'anno precedente, con indicazione del numero di ispezioni, del numero di dichiarazioni ricevute, i nominativi delle imprese aderenti al disciplinare, le eventuali sanzioni adottate, le caratteristiche dell'eventuale organismo incaricato delle ispezioni, nonché un riepilogo delle spese sostenute per le attività svolte in materia.
Art. 13 
(Ispezioni degli impianti termici)
1. 
Per gli impianti senza bollino verde, l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'esercizio e manutenzione. Per gli impianti con bollino verde l'ispezione è gratuita.
2. 
Nel caso in cui l'ispezione evidenzi anomalie rispetto alla legislazione vigente in materia di sicurezza degli impianti termici, il soggetto che effettua l'ispezione dà immediata comunicazione agli enti competenti e, nel caso di immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni, l'impianto è messo fuori servizio con diffida dal suo utilizzo.
3. 
I risultati dell'ispezione sono riportati, a cura del tecnico incaricato, sul libretto di impianto ovvero di centrale.
Art. 14 
(Ispezione dei sistemi di condizionamento d'aria)
1. 
L'impresa che installa un sistema di condizionamento d'aria comunica alla provincia, in formato cartaceo ed elettronico, l'avvenuta installazione, con indicazione della titolarità, della potenza utile nominale, della tipologia di impianto e della sua ubicazione.
2. 
L'ispezione degli impianti di condizionamento d'aria è gratuita e contempla una valutazione dell'efficienza del sistema di condizionamento e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di condizionamento dell'edificio, come definito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera n).
Art. 15 
(Realizzazione e gestione di un catasto degli impianti termici e di condizionamento d'aria)
1. 
Le province, sulla base dei principi di coordinamento fissati dalla Regione, costituiscono entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un sistema informativo condiviso relativo agli impianti termici e ai sistemi di condizionamento d'aria.
2. 
Al fine di realizzare un catasto completo degli impianti termici, le società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al d.p.r. 412/1993 devono comunicare, in formato elettronico, annualmente alla provincia, entro il mese di aprile, l'ubicazione, la potenza e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi, separandoli per tipologia di fornitura.
3. 
Eventuali altri soggetti in possesso di dati relativi agli impianti termici, a richiesta della provincia, devono fornire, in formato elettronico, i dati medesimi.
4. 
Il catasto, aggiornato periodicamente, indica i dati relativi ai controlli ed alle eventuali ispezioni sugli impianti termici e consente l'univoca identificazione dei medesimi; il catasto indica altresì i dati sui sistemi di condizionamento d'aria di cui è stata data comunicazione ovvero oggetto di ispezione.
Art. 16 
(Potere sostitutivo della Regione)
1. 
In caso di inadempimento della provincia alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15, provvede la Regione esercitando il potere sostitutivo ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
Capo VI. 
INTEGRAZIONI EDILIZIE
Art. 17 
(Integrazioni ai regolamenti edilizi comunali)
1. 
I comuni possono prevedere la riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi che adottino soluzioni impiantistiche o costruttive che consentano l'utilizzo delle fonti rinnovabili o ottimizzino l'uso razionale dell'energia.
Art. 18 
(Disposizioni in materia di impianti solari)
1. 
Per gli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, il proprietario, o chi ne ha titolo, installa impianti solari termici integrati nella struttura edilizia e predispone le opere necessarie a favorire l'installazione di impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione.
2. 
L'impianto solare termico deve essere dimensionato in modo tale da poter soddisfare almeno il 60 per cento del fabbisogno annuale di acqua calda sanitaria dell'edificio.
3. 
Per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore residenziale, si osservano i criteri definiti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera o).
4. 
In fase di progettazione dell'intervento edilizio deve essere resa disponibile una superficie con caratteristiche tali da assicurare una sufficiente producibilità dell'impianto solare termico.
5. 
I collettori solari devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a sud, sud-est, sud-ovest, est e ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.
6. 
La Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera o), determina altresì le modalità operative per l'installazione di impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione.
7. 
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle tipologie di edifici individuate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera o).
8. 
Il proprietario, o chi ne ha titolo, deve documentare gli eventuali impedimenti di natura tecnica che rendono inapplicabili le disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 19 
(Predisposizione a servizi energetici centralizzati)
1. 
Gli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, composti da più di quattro unità abitative sono dotati di un impianto di riscaldamento centralizzato e di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuale.
2. 
Per gli edifici di cui al comma 1, la Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera p), stabilisce i casi in cui è possibile installare impianti termici individuali. In questi casi il proprietario, o chi ne ha titolo, deve comunque predisporre un locale tecnico avente le dimensioni e le caratteristiche tecniche necessarie, secondo la normativa vigente, per essere utilizzato come centrale termica al servizio dell'impianto termico centralizzato. Nell'edificio devono, altresì, essere predisposti i vani tecnici, i cavedi e le canalizzazioni idonei ad installare un impianto termico centralizzato o ad allacciarlo ad eventuali reti di teleriscaldamento, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera p).
Capo VI. 
NORME DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO REGIONALE
Art. 20 
(Disposizioni di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera:
a) 
la metodologia di calcolo, i requisiti minimi prestazionali degli edifici e le prescrizioni specifiche, sulla base del quadro generale per il calcolo del rendimento energetico riportato nell'allegato di cui alla dir. 2002/91/CE, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2;
b) 
i valori limite di riferimento per determinare il fabbisogno annuo di calore dell'edifico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1;
c) 
i requisiti di efficienza energetica degli impianti termici di cui all'articolo 4, comma 3;
d) 
i valori limite che non possono essere superati dal rapporto di cui all'articolo 4, comma 4;
e) 
il modello dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 5, comma 9;
f) 
la procedura di calcolo delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione di cui all'articolo 5, comma 12;
g) 
le modalità di svolgimento del corso di specializzazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), nonché l'individuazione dei criteri per la scelta dei docenti di cui all'articolo 6, comma 3;
h) 
i modelli del rapporto di controllo tecnico, di cui all'articolo 9, comma 2, diversi in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto;
i) 
i valori di riferimento a cui deve conformarsi il rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli, ai sensi dell'articolo 9, comma 7;
j) 
i criteri per uniformare, sul territorio regionale, i costi del bollino verde di cui all'articolo 10, comma 4 e le ispezioni previste all'articolo 12, comma 2;
k) 
le modalità di svolgimento dei corsi per i soggetti incaricati delle ispezioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
l) 
le caratteristiche e le modalità di trasmissione del bollino verde, di cui all'articolo 11, comma 3;
m) 
le modalità di svolgimento delle verifiche a campione effettuate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1;
n) 
i criteri per il dimensionamento del sistema di condizionamento ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
o) 
i criteri per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore residenziale, le modalità per la predisposizione delle opere necessarie a favorire l'installazione di impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione, nonchè le tipologie di edifici che, per la loro ubicazione, rendono tecnicamente impossibile l'installazione degli impianti solari, di cui all'articolo 18 commi 3, 6 e 7;
p) 
i casi in cui è possibile installare impianti termici individuali, nonchè i criteri per la predisposizione delle opere necessarie ad installare un impianto termico centralizzato o ad allacciarlo ad eventuali reti di teleriscaldamento, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2.
2. 
Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 3, 4 e 5 si applicano dopo un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, lettere e), f) e g).
3. 
Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, si applicano dopo due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, lettere e), f) e g).
Art. 21 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Fino alla data di pubblicazione del provvedimento amministrativo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) si osservano le seguenti disposizioni:
a) 
per il calcolo delle prestazioni energetiche, si applica la metodologia prevista dalla norma UNI EN 832;
b) 
il valore minimo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico deve essere il seguente: (g = (75 + 3 log Pn) % dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.
Art. 22 
Formazione e informazione)
1. 
La Regione, al fine di una efficace attuazione della legge, predispone e attua azioni di sensibilizzazione ed una capillare comunicazione rivolta ai cittadini e agli operatori del settore e del mercato immobiliare.
2. 
La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del settore.
3. 
È istituito un tavolo di coordinamento regionale, al quale partecipano rappresentanti delle categorie professionali coinvolte e degli enti competenti, al fine di uniformare il trattamento dei cittadini e delle imprese.
4. 
Al fine di favorire l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge, le province possono svolgere azioni di informazione verso i cittadini e fornire assistenza tecnica ai comuni, anche attraverso lo svolgimento di opportuni corsi di formazione.
Capo VII. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 
(Sanzioni)
1. 
Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista abilitato che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale ed altresì con l'esclusione dall'elenco di cui all'articolo 6, comma 1. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
2. 
Il professionista abilitato che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
3. 
Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione tecnica, di cui all'articolo 7, comma 1, non veritiera, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. 
Il progettista che rilascia la relazione tecnica priva della valutazione delle prestazioni energetiche e dell'indicazione del rispetto dei requisiti prestazionali, previsti all'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. 
Il direttore dei lavori che nella perizia di cui all'articolo 7, comma 2, attesta falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica, è punito ai sensi dell' articolo 15, comma 4, del d.lgs. 192/2005.
6. 
Il proprietario, o chi ne ha titolo, che omette di depositare in comune la relazione tecnica e la perizia asseverata, ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e 2, è punito per ciascuna omissione con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 5.000,00.
7. 
Il costruttore che viola la disposizione di cui l'articolo 5 comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00.
8. 
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, che non ottempera al compito di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
9. 
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, che provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, senza osservare le modalità previste all'articolo 10, è punito con la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.000,00, graduata in relazione alla potenza dell'impianto, e provvede altresì ai sensi dell'articolo 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.
10. 
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera ai doveri sanciti all'articolo 9 comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
11. 
Nei casi in cui l'ARPA, a seguito di ispezione, abbia riscontrato violazioni dell'articolo 9, comma 2, nel corso di cinque anni e in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, l'impresa autorizzata singola o associata, è sospesa per un anno dall'elenco di cui all'articolo 11, comma 1. La sospensione dall'elenco è prevista per due anni, nel caso in cui l'ARPA abbia riscontrato che, nel corso di cinque anni e in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, sul rapporto di prova non sono state segnalate le anomalie accertate in materia di sicurezza dell'impianto termico.
12. 
Il venditore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.
13. 
Il locatore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa, da euro 500,00 a euro 5.000,00, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.
14. 
Il proprietario, o chi ne ha titolo che, in assenza di documentati impedimenti tecnici, non installa impianti solari termici integrati nella struttura edilizia ai sensi dell'articolo 18, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00. Il proprietario, o chi ne ha titolo che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 19, è punito con la medesima sanzione amministrativa.
15. 
Il proprietario, o chi ne ha titolo che, in assenza di documentati impedimenti tecnici, non predispone le opere necessarie a favorire l'installazione di impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione ai sensi dell'articolo 18, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.
16. 
Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 12 e 13 sono accertate dalla Regione, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. Le violazioni di cui ai commi 3, 4, 5 , 6, 7, 14 e 15 sono accertate dal comune competente per territorio, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. Le violazioni di cui ai commi 8 e 9 sono accertate, a seguito delle ispezioni di cui all'articolo 12, comma 2, dalla provincia competente per territorio o dall'ente locale delegato, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi.
17. 
Le violazioni di cui al comma 10 sono accertate, a seguito delle ispezioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, dalla Regione, dalla provincia competente per territorio o dall'ente locale delegato, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi.
18. 
I proventi delle sanzioni introitati dalla Regione e dagli enti locali, possono essere destinati allo svolgimento delle rispettive funzioni previste dalla presente legge, nonchè all'incentivazione di interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell'energia.
19. 
L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 24 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 25 
(Abrogazioni)
1. 
È abrogato l' articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79).

Allegato A. 

Ulteriori definizioni

 

1. accertamento: insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

2. conduzione: complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto termico, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort;

3. controlli sugli edifici o sugli impianti: operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;

4. edificio adibito ad uso pubblico: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;

5. edificio di proprietà pubblica: edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;

6. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo;

7. fabbricati residenziali isolati: case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato;

8. generatore di calore o caldaia: complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

9. impianto termico di nuova installazione: impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;

10. involucro edilizio: insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio;

11. ispezioni su edifici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati, incaricati dalle autorità pubbliche competenti;

12. ispezioni sugli impianti: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

13. manutenzione ordinaria di edifici: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali ne modifiche alle strutture o all'organismo edilizio;

14. manutenzione ordinaria dell'impianto termico: operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

15. manutenzione straordinaria degli edifici: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modificazioni alle destinazioni d'uso;

16. manutenzione straordinaria dell'impianto termico: interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

17. occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici;

18. potenza nominale utile di un sistema di condizionamento d'aria: potenza massima specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata al fluido termovettore in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

19. potenza termica convenzionale di un generatore di calore: potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;

20. potenza termica del focolare, in seguito potenza dell'impianto termico, di un generatore di calore: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

21. potenza termica utile di un generatore di calore: quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

22. proprietario dell'impianto termico: soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla presente legge sono da intendersi riferiti agli amministratori o ai terzi responsabili;

23. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

24. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico: rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all' articolo 9 del d.p.r. 412/1993, come modificato dal d.p.r. 551/1999. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: 10 MJ = 1kWhe;

25. rendimento termico utile di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

26. responsabile dell'esercizio e della manutenzione di un impianto termico: proprietario o per esso un terzo avente i requisiti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera o) del d.p.r. 412/1993. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche;

27. ristrutturazione di un impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

28. sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica adeguata al reale fabbisogno termico, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;

29. superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio;

30. terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;

31. valore di riferimento: valore standard di legge o calcolato, da confrontare con una valutazione standardizzata;

32. valori nominali delle potenze e dei rendimenti: valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.