Costituzione della Società Patrimonio Olimpico.
Primo firmatario
Altri firmatari
BONIPERTI ROBERTO BOTTA MARCO CASONI WILLIAM VIGNALE GIAN LUCA
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione intende operare affinché gli investimenti realizzati con i fondi di cui alla
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006") e all'
articolo 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) contribuiscano allo sviluppo turistico, sportivo e culturale delle comunità locali interessate, con particolare riferimento alla città di Torino e ai comuni montani.
Art. 2
(Società per azioni "Patrimonio Olimpico")
1.
La Regione costituisce, per i fini di cui all'articolo 1, la società denominata "Patrimonio Olimpico" nella forma della società per azioni.
2.
Sono soci fondatori il CONI, la Regione, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, le comunità montane, i comuni sede di gara . Possono divenire soci altri soggetti pubblici o privati, che svolgano attività riconducibili all'oggetto della Società e i privati detentori di impianti non finanziati, costruiti o ristrutturati con il concorso delle leggi di cui all'articolo1.
3.
La maggioranza delle quote della "Patrimonio Olimpico" , della "Torino 2011" e della "Montagne Olimpiche", rimarrà comunque in capo alla Regione Piemonte e agli enti pubblici e locali fondatori.
4.
La Regione partecipa direttamente alla società.
5.
La società "Patrimonio Olimpico" si compone a sua volta di due società: "Torino 2011" e "Montagne Olimpiche".
Art. 3
(Oggetto)
1.
La Società opera attraverso l'acquisizione delle proprietà, la valorizzazione e la gestione degli impianti olimpici anche al fine di renderli disponibili per l'effettuazione delle discipline sportive e dello sviluppo economico, turistico e sportivo del territorio.
Art. 4
(Organi)
1.
Gli organi della società "Patrimonio olimpico" sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente , il Comitato tecnico e il Collegio dei revisori.
2.
Ad ogni socio fondatore della società "Patrimonio olimpico"spetta un membro nel Consiglio di amministrazione e, ad ogni comune, un numero di consiglieri proporzionale al valore delle opere insistenti sul proprio territorio fino ad un massimo di quindici componenti per l'intero CdA.
3.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4.
Gli organi delle società "Torino 2011" e "Montagne Olimpiche" sono il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione rispecchia quella della società principale, e il Presidente, per la cui elezione valgono le stesse regole della società principale.
Art. 5
(Disposizione finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, è stanziata nell'unità previsionale di base (UPB) 21022 (Turismo sport parchi Offerta turistica interventi comunitari) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, la somma di 300.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
2.
Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).