Proposta di legge regionale n. 254 presentata il 07 marzo 2006
Disciplina della raccolta e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.
Primo firmatario

ROBOTTI LUCA

Altri firmatari

CHIEPPA VINCENZO

Capo I. 
RACCOLTA DEI FUNGHI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e successivo decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) disciplina la raccolta e la somministrazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.
Art. 2 
(Funghi epigei spontanei)
1. 
La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrescenti che superi tale peso.
2. 
È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.
3. 
La raccolta dei funghi spontanei deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
4. 
I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori rigidi ed areati realizzati con fibre naturali intrecciate, idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
5. 
È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.
6. 
Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo.
7. 
La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata dal tramonto alla levata del sole.
8. 
La raccolta dei funghi epigei spontanei è altresì vietata nel sistema regionale delle aree protette.
9. 
La provincia può, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.
10. 
La provincia, sentite la comunità montana e il comune interessati e le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 4, può autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.
11. 
Nelle aree di cui al comma 10 restano valide le disposizioni dell'articolo 3.
Art. 3 
(Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. 
La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 2 è consentita previo il possesso di tesserino rilasciato dalla provincia e avente validità sull'intero territorio regionale.
2. 
Il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei è un'autorizzazione personale rilasciata in seguito a domanda in cui il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità, di conoscere le leggi vigenti in materia nonché l'ecologia dei funghi e di essere in grado di riconoscere le specie principali e più pericolose.
3. 
Il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei è suscettibile di rinnovo annuale ed è revocabile nei casi previsti all'articolo 10.
4. 
Ai fini della sua validità per l'anno solare in corso è richiesto il versamento annuale di una somma stabilita con cadenza biennale con provvedimento regionale.
5. 
La Regione ha la facoltà di delegare i comuni o le comunità montane, qualora ne facciano richiesta, di rilasciare permessi giornalieri per il territorio di loro competenza fatto salvo quanto disposto al comma 2.
6. 
Le risorse finanziarie introitate in applicazione del comma 4 e 5 sono destinate ai comuni e alle comunità montane, per la tutela e la salvaguardia del territorio montano e, in particolare, per le seguenti finalità:
a) 
al ripristino, manutenzione e segnalazione dei sentieri pedonali nei terreni boscati;
b) 
ai proprietari, possessori o conduttori dei terreni boscati qualora siano stati effettuati gli interventi necessari alla cura e manutenzione del sottobosco.
7. 
Le modalità di rilascio e di rinnovo del tesserino di cui al comma 1, nonché di riscossione delle somme di cui ai comma 4 e 5 e di riparto delle risorse finanziarie così introitate sono stabilite con regolamento della Giunta regionale.
Art. 4 
(Deroghe per i proprietari dei fondi)
1. 
In deroga a quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 2 e dall'articolo 3 nessun limite di raccolta di funghi epigei spontanei è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente diritto su di esso ed ai loro famigliari.
Art. 5 
(Autorizzazioni in deroga)
1. 
Qualora sia espressamente previsto nel Programma provinciale in apposito capitolo, la provincia, su proposta della comunità montana, del comune o degli ambiti ottimali, può autorizzare i residenti che inoltrino domanda, per i quali la raccolta dei funghi costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi superiori a quelli consentiti dall'articolo 2 nell'osservanza delle norme vigenti in materia fiscale e di commercializzazione.
2. 
Le autorizzazioni alla raccolta, rilasciate su apposito modulo, hanno validità relativa alla stagione di raccolta in corso e devono indicare i quantitativi massimi giornalieri autorizzati.
Art. 6 
(Raccolta per fini scientifici e didattici)
1. 
La provincia può autorizzare alla raccolta e la detenzione di funghi epigei spontanei, qualora non sia espressamente escluso dal Piano provinciale e per periodi non superiori ad un anno, a titolo gratuito e per fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria, gli istituti universitari, i musei naturalistici pubblici, gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta per i propri dipendenti, studenti o associati e per gli scopi suddetti.
2. 
La richiesta di autorizzazione deve specificare lo scopo della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata, la delimitazione dell'area e le modalità.
3. 
La provincia può rilasciare tesserini collettivi gratuiti in occasione di giornate di studio, convegni, seminari ecc. per la zona e la durata dello svolgimento della manifestazione.
4. 
Qualora l'attività di raccolta di cui ai commi 1, 2 e 3 avvenga nel Sistema regionale delle aree protette, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'approvazione del relativo ente di gestione.
5. 
La provincia emette i provvedimenti autorizzativi da esibirsi a richiesta del personale addetto alla vigilanza ai sensi dell'articolo 9 e ne trasmette copia ai medesimi e alla Regione.
Art. 7 
(Controlli sanitari)
1. 
Le aziende sanitarie locali, attraverso gli ispettorati micologici, istituiti ai sensi del d.p.r. 3761995 sono tenute ad assicurare il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.
2. 
I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'ispettore micologo preposto al controllo, qualora riscontri una raccolta non corretta, ovvero una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentano la sicura determinazione della specie tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.
3. 
I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.
Art. 8 
(Divulgazione e contributi)
1. 
La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.
2. 
La Regione, nell'ambito dei piani annuali di realizzazione delle attività di formazione e orientamento professionale prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'articolo 9.
3. 
La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stands ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.
4. 
I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni legalmente costitute in base alla rilevanza delle manifestazioni.
Capo II. 
VIGILANZA, SANZIONI E PROCEDURA AMMINISTRATIVA
Art. 9 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale del Corpo forestale dipendenti dalle province e a quelli che saranno riconosciuti idonei dalla stesse tramite corsi con esame finale formulati su contenuti in materia stabiliti dalla Regione, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli agenti dei consorzi forestali pubblici in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico di pubblica sicurezza approvato con r.d. 773/31, agli agenti addetti alla vigilanza dei parchi nazionali, regionali e provinciali, alle guardie ecologiche volontarie nonché agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.
2. 
La Regione, le province, le comunità montane, gli ambiti ottimali e comuni dispongono, mediante il personale di cui al comma 1, anche su segnalazione o esposto presentato da enti, associazioni o da singoli cittadini che dichiarano la loro identità, immediati sopralluoghi per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni, ferme restando la competenza e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e le attività di iniziativa dei soggetti, di cui al comma 1.
Art. 10 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Per le violazione dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) 
per le violazioni dell'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, si applica la sanzione pecuniaria da 25 Euro a 150 Euro e nel caso di raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi pari o superiori a chilogrammi 6 si applica la sanzione aggiuntiva del ritiro e della revoca del tesserino di cui all'articolo 3 se posseduto dal trasgressore:
1) 
per la violazione dell'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione pecuniaria da 200 Euro a 500 Euro;
2) 
per la violazione dell'articolo 3, comma 4, si applica la sanzione pecuniariadi 100 Euro;
3) 
per la violazione dell'articolo 5 si applica la sanzione pecuniairia di 250 Euro in caso di raccolta eccedente i limiti indicati nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 5 al trasgressore verrà ritirata e revocata l'autorizzazione e non potrà beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso.
Art. 11 
(Procedura amministrativa e contenzioso)
1. 
L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. 
La provincia, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1, provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi.
3. 
Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso di opposizione di cui alla l. 689/81.
Art. 12 
(Proventi e relazione annuale)
1. 
Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell' articolo 16 della l. 689/81 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitati nel bilancio delle province che li utilizzano per il raggiungimento degli scopi della presente legge.
2. 
La provincia trasmette alla Regione entro il 31 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge con particolare riferimento ai provvedimenti adottati, all'impiego delle somme di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie destinate alle comunità montane ai sensi dell'articolo 2.
Capo III. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 13 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 è previsto uno stanziamento pari a 1.000.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 11021 (Programmaz. Valoriz.agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, per l'anno 2006, con le dotazioni finanziarie della UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.