Proposta di legge regionale n. 253 presentata il 07 marzo 2006
Rimborsi delle spese sostenute da persone diversamente abili per cure presso centri di alta specializzazione presenti all'estero.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nell'attuare l' articolo 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persona handicappata), promuove interventi volti a:
a) 
garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona diversamente abile nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
b) 
assicurare alla famiglia della persona diversamente abile un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona diversamente abile nella società;
c) 
garantire alla persona diversamente abile ed alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
d) 
garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale.
Art. 2 
(Destinatari e soggetti aventi diritto)
1. 
La Regione indirizza i suoi interventi a favore dei soggetti diversamente abile così come individuati all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 104/1992.
2. 
In particolare, la Regione individua come priorità assoluta i casi in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, facendo assumere alla situazione la connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
3. 
Tra le situazioni di gravità sono comprese quelle che richiedono un trattamento sanitario presso centri di alta specializzazione situati all'estero.
Art. 3 
(Cura e riabilitazione)
1. 
Nell'attuare l' articolo 7, comma 1, della l. 104/1992, la Regione Piemonte investe il servizio sanitario regionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, al fine di assicurare:
a) 
gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona diversamente abile di cui all' articolo 2, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale;
b) 
la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
Art. 4 
(Cure presso centri di alta specializzazione all'estero)
1. 
Nel caso di prestazioni assistenziali, regolarmente autorizzate e da erogare a favore di soggetti diversamente abili, presso centri di alta specializzazione all'estero, di cui al decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989 (Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero), adottando il principio della deroga sugli acconti di cui all'articolo 7, comma 3, del d. m. sanità 3/11/1989, l'azienda sanitaria regionale anticipa la spesa che verrà sostenuta, comprensiva dei costi sanitari, delle spese di trasporto e di viaggio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore in base a quanto stabilito nella presente legge.
2. 
Ai sensi dell' articolo 11 della l. 104/1992, sono considerate di carattere strettamente sanitario, essendo equiparate a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera, le spese per il soggiorno della persona diversamente abile e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro di altissima specializzazione.
Art. 5 
(Rimborso)
1. 
Nei confronti dei soggetti diversamente abili, di cui all'articolo 2, che necessitano di cure per la riabilitazione, le spese per il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore, in alberghi o strutture collegate con il centro di elevata specializzazione situato all'estero, sono equiparate ai sensi dell' articolo 11 della l. 104/1992, alla degenza ospedaliera qualora non sia prevista l'ospedalizzazione in costanza di ricovero per tutta la durata degli interventi autorizzati, ai sensi dell'articolo 4 del d. m. sanità 3/11/1989, così come modificato dal d. m. sanità 13/05/1993, o per i quali sia stato emesso, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria in forma diretta, il modello E112 previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento CEE 14 giugno 1971, n. 1408 (Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità).
2. 
In caso di ospedalizzazione, in costanza di ricovero, sono riconosciute le spese di soggiorno dell'accompagnatore solo dietro dichiarazione da parte della stessa struttura sanitaria, attestante la necessità della presenza dell'accompagnatore durante la degenza.
3. 
Le spese di soggiorno di cui al comma 1, unitamente a tutte le altre spese che restano a carico dell'assistito, una volta definito il rimborso previsto dall'articolo 6 del d. m. sanità 3/11/1989, come modificato dal d. m. sanità 13/05/1993, sono riconosciute in sede di erogazione del concorso alla spesa.
4. 
Dal rimborso delle spese già sostenute sono esclusi gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
Art. 6 
(Spese rimborsabili)
1. 
Le spese oggetto del rimborso di cui all'articolo 5 sono:
a) 
cura e trattamento medico durante il periodo per cui sono autorizzate le cure presso centri di alta specializzazione all'estero;
b) 
terapia farmaceutica durante il periodo delle cure all'estero e successivamente ad esso anche in Italia per una durata massima di tempo stabilito dall'azienda sanitaria regionale, su indicazione Centro unico di riferimento di cui all'articolo 11;
c) 
il soggiorno inteso come trasporto, viaggio, vitto ed alloggio, qualora la cura non richieda ospedalizzazione;
d) 
ausili ortopedici e presidi sanitari in generale a prescindere dal tariffario e dove l'azienda sanitaria regionale lo ritenga necessario per la salvaguardia della salute della persona diversamente abile;
e) 
la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
Art. 7 
(Diaria alimentare)
1. 
Fatte salve le spese rimborsabili di cui all'articolo 6, la Regione individua una diaria alimentare giornaliera nel caso in cui la persona diversamente abile ed il suo accompagnatore soggiornino in strutture abitative collegate con il centro di altissima specializzazione, anziché in alberghi, quantificandola in una cifra pari al 20 per cento della diaria fissata per le missioni all'estero del personale statale, dell'università e della scuola, di cui al decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 agosto 1998 (Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola) e decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 2 aprile 1999 (Determinazione, in unità di euro delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola) ed in particolare prevista per la categoria E) della tabella A) del d. m. tesoro 27/08/1998.
Art. 8 
(Accompagnatori)
1. 
Ai sensi dell' articolo 11 della l. 104/1992, la Regione riconosce le spese sostenute dall'accompagnatore del soggetto diversamente abile, così come indicato agli articoli 6 e 7.
2. 
Nei casi di particolare gravità, di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, che richiedono oggettivamente un carico assistenziale non sostenibile da una sola persona, ovvero nei casi di soggetti diversamente abili minori di quattordici anni è previsto il rimborso delle spese di soggiorno, così come definite all'articolo 6, anche per un secondo accompagnatore per l'intera durata delle cure.
3. 
La valutazione della condizione di gravità di cui al comma 2 deve essere specificatamente autorizzata per il secondo accompagnatore dal Centro unico di Riferimento di cui all'articolo 11, già competente a rilasciare l'autorizzazione per le cure all'estero della persona diversamente abile.
4. 
La diaria alimentare di cui all'articolo 7 si applica anche al secondo accompagnatore, ove autorizzato in base al comma 3.
5. 
In casi di particolare gravità, di cui all'articolo 2 e qualora il soggetto diversamente abile opti di effettuare le cure di alta specializzazione presso un centro in Italia, ha diritto al rimborso anche per il secondo accompagnatore, così come indicato ai commi 2, 3, e 4.
Art. 9 
(Concorso alla spesa)
1. 
La Regione, in attuazione del disposto dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2000 n. 118 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione), riconosce ai soggetti diversamente abili individuati all'articolo 2, il concorso alle spese di cura all'estero attenendosi, ai fini delle modalità di calcolo della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).e successive modificazioni, ai seguenti criteri:
a) 
un concorso pari al 100 per cento della spesa rimasta a carico, qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore ad euro 8.000;
b) 
un concorso pari all'80 per cento della spesa rimasta a carico, qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia compreso tra 8.000 e 13.000 euro;
c) 
un concorso pari all'80 per cento delle spese di soggiorno, così come individuate dall'articolo 2, comma 1, del d.p.c.m. 118/2000, qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia superiore ad euro 13.000.
2. 
La restante spesa, che non ha costituito oggetto di anticipazione, è rimborsata dall'azienda sanitaria regionale, secondo i seguenti criteri:
a) 
nella misura del 20 per cento, qualora la spesa rimasta a carico della persona diversamente abile sia uguale o superiore a un decimo del reddito del nucleo familiare;
b) 
nella misura del 10 per cento, qualora la spesa rimasta a carico della persona diversamente abile sia inferiore a un decimo del reddito familiare.
Art. 10 
(Corresponsione degli acconti)
1. 
Per i soggetti di cui all'articolo 2, l'azienda sanitaria regionale corrisponde gli acconti previsti dall'articolo 6, comma 13, del d. m. sanità 3/11/1989 e successive modifiche, computando nell'ambito della spesa sanitaria presumibile le spese di soggiorno, così come individuate all'articolo 6 e rimborsabili nella misura corrispondente a quella spettante al personale dirigenziale di seconda fascia dello Stato.
2. 
Ai fini della corresponsione di tali acconti, l'azienda sanitaria regionale si attiene ai seguenti criteri:
a) 
nella misura del 90 per cento, qualora sia prevista l'erogazione del concorso alla spesa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), elevando tale percentuale al 100 per cento nel caso di soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di indigenza;
b) 
nella misura del 70 per cento, qualora sia prevista l'erogazione del concorso alla spesa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).
Art. 11 
(Centro unico di riferimento)
1. 
La Regione Piemonte istituisce il Centro unico di riferimento, quale unico organo regionale intitolato a:
a) 
autorizzare le cure all'estero presso centri di alta specializzazione per le persone diversamente abili;
b) 
individuare l'azienda sanitaria regionale più adeguata ai fini dell'esperimento di ogni singolo caso, a prescindere dal criterio della residenzialità;
c) 
verificare l'esistenza in Italia di strutture accreditate pubbliche o private da indicare espressamente quale luogo di cura adeguato al programma terapeutico nel rispetto dei tempi di attesa per l'erogazione della prestazione;
d) 
non autorizzare, a parità di condizioni di trattamento terapeutico, le cure all'estero nel caso di centri italiani adeguati ed analoghi a quelli esteri;
e) 
consentire alla persona diversamente abile, a parità di tutte le condizioni sanitarie ed economiche, di scegliere il luogo ove effettuare le cure.
Art. 12 
(Compiti delle aziende sanitarie locali)
1. 
Ai sensi dell' articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dell' articolo 7, comma 1, della l. 104/1992 e dell' articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall' articolo 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, nonché delle norme regionali attuative, le aziende sanitarie locali provvedono, attraverso i competenti servizi, alle prestazioni sanitarie di cura, riabilitazione funzionale e sociale ed all'assistenza protesica nei confronti della persona diversamente abile.
2. 
Le prestazioni di riabilitazione e di assistenza protesica sono erogate dalle aziende sanitarie locali secondo le indicazioni dell' articolo 1 del d. lgs. 502/1992, come modificato dall' articolo 2 del d. lgs. 517/1993.
3. 
Qualora le aziende sanitarie locali non siano in grado di fornire prestazioni riabilitative in astinenza diretta, vi provvedono attraverso convenzioni con strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla legge e regolarmente autorizzate, ovvero tramite l'accreditamento di liberi professionisti.
4. 
In particolare le aziende sanitarie locali individuate dal Centro unico di riferimento ai sensi dell'articolo 11:
a) 
disbrigano il procedimento amministrativo di autorizzazione per cure di cui all'articolo 4, nonché le spese di cui agli articoli 6, 7 e 8;
b) 
mediante le commissioni mediche di cui all' articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all' articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti), integrate da un operatore sociale e da un esperto dei casi da esaminare, svolgono gli accertamenti relativi alla verifica della minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua.
5. 
Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Regione Piemonte ha l'obbligo di approvare un Regolamento di funzionamento del Centro unico di riferimento, individuando fino ad un massimo di cinque centri regionali di riferimento con competenza esclusiva su determinate patologie sanitarie, oggetto di cura per persone diversamente abili.
Art. 13 
(Silenzio-assenso)
1. 
La mancata emanazione di un responso da parte del Centro unico di riferimento entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, dà luogo alla formazione del silenzio assenso a favore del soggetto interessato, il quale è autorizzato ad effettuare le cure presso centri di alta specializzazione all'estero. Nel caso in cui si dia luogo al silenzio assenso, l'azienda sanitaria ha l'obbligo di riconoscere l'acconto corrispondente a quanto previsto all'articolo 10.
2. 
L'azienda sanitaria regionale ha tempo fino ad un massimo di 5 giorni prima della data fissata per la partenza per erogare l'anticipo di cui agli articoli 9 e 10; ha tempo, altresì, fino ad un massimo di sessanta giorni per erogare il saldo, previa presentazione della debita rendicontazione da parte della persona autorizzata alle cure presso centri esteri o, in sua vece, da un suo rappresentante.
Art. 14 
(Documentazione)
1. 
Ai fini dell'ottenimento dell'anticipazione delle spese di cui agli articoli 6 e 7, il soggetto diversamente abile o, in caso di impossibilità fisica o giuridica dello stesso, il titolare del nucleo familiare di appartenenza della persona diversamente abile o in sua mancanza del legale rappresentante ad allegare alla domanda la seguente documentazione:
a) 
certificazione dell'eventuale diritto all'accompagnamento, ai sensi della l. 104/92;
b) 
dichiarazione del centro di specializzazione, indicante i costi dell'intervento chirurgico o riabilitativo ed i presumibili tempi di soggiorno, necessari per l'effettuazione delle cure;
c) 
indicazione delle preventivate spese di viaggio e di trasporto dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore, con l'indicazione del mezzo di trasporto;
d) 
dichiarazione rilasciata dal centro di alta specializzazione in cui si dichiari che l'albergo o la struttura ospitante sono collegati con il centro stesso;
e) 
dichiarazione rilasciata dall'albergo o struttura collegata con il centro, indicante l'ammontare della spesa per il presumibile periodo di soggiorno;
f) 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata dalla persona diversamente abile o dal suo rappresentante, atta a comprovare la composizione del nucleo familiare ed il reddito dello stesso.
2. 
Al rientro in Italia, la persona diversamente abile deve presentare tutte le fatture o ogni altro documento atto a certificare le spese sostenute.
3. 
La trasmissione della documentazione, indicata dall'articolo 6, comma 2, del d. m. sanità 3/11/1989, deve essere inoltrata con domanda a firma dell'articolo titolare del nucleo familiare di appartenenza del disabile, o in mancanza del legale rappresentante, da presentare tramite il Centro unico di riferimento, all'azienda sanitaria regionale, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'ultima spesa riferentesi alle prestazioni autorizzate a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvo casi di forza maggiore.
Art. 15 
(Decorrenza dai benefici)
1. 
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della minorazione, ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della l. 104/1992, in data successiva al trasferimento per cure all'estero purché la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento sia stata presentata prima del trasferimento stesso.
Art. 16 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa per l'anno finanziario 2006 di 2.000.000,00 euro.
2. 
All'onere previsto al comma 1 si provvede stanziando nell'UPB n. 28011 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria Tit.I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 la dotazione finanziaria pari a euro 2.000.000,00, in termini di competenza e di cassa.
3. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 17 
(Norme transitorie)
1. 
Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le normative nazionali vigenti.
Art. 18 
(Urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.