Interventi regionali per la promozione dell'accesso dei giovani ad attività sportive, ricreative e culturali.
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione sostiene e valorizza la funzione sociale svolta dalle associazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dagli enti morali che operano senza fini di lucro nell'organizzazione e nella promozione di attività sportive, motorie, ricreative, educative e culturali a favore degli aderenti.
2.
La Regione promuove l'accesso alle attività elencate al comma 1 da parte dei seguenti soggetti:
a)
bambini ed i giovani di età inferiore ai ventisei anni le cui famiglie versino in disagiate condizioni economiche;
b)
disabili;
c)
ex tossicodipendenti che abbiano concluso un percorso riabilitativo da almeno trenta giorni.
3.
Le associazioni di cui al comma 1, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, elaborano progetti e attività per la prevenzione della devianza e della delinquenza minorile.
Art. 2
(Contributi economici)
1.
La Regione istituisce contributi di carattere economico denominati rispettivamente "buono sport e attività ricreative" e "buono cultura".
2.
Ai fini della legge:
a)
"Buono sport e attività ricreative" è il contributo di carattere economico erogato dalla Regione a favore dei soggetti elencati all'articolo 1, comma 2, iscritti alle associazioni che organizzano attività sportive, individuali o di squadra, attività ricreative, ivi comprese quelle volte alla organizzazione di campeggi; attività didattico - ricreative da svolgersi anche al di fuori dell'orario scolastico;
b)
"Buono cultura" è il contributo di carattere economico erogato dalla Regione a favore dei soggetti elencati all'articolo 1 , comma 2, iscritti alle associazioni che organizzano corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, seminari su arte, musica, teatro, cinema; laboratori teatrali; seminari di fotografia; scuole e corsi di musica e anza.
Art. 3
(Registri comunali)
1.
La Regione delega ai comuni l'istituzione e la tenuta di registri per l'iscrizione delle associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e degli enti morali che hanno sede legale nel territorio comunale. I soggetti che operano in più comuni sono iscritti nel registro del comune in cui hanno sede legale.
2.
Inoltre i comuni disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione periodica dei registri, nel rispetto dei criteri minimi di uniformità delle procedure dettati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5. Il comune gestisce altresì l'assegnazione e la liquidazione dei contributi e ne verifica la legittimità.
Art. 4
(Requisiti necessari per l' iscrizione ai registri comunali)
1.
Gli enti e le associazioni che operano per lo sviluppo e la promozione della pratica sportiva, del turismo sociale, della cultura, dell'educazione, dello studio, dell'animazione giovanile e della formazione permanente di cui all'articolo 2, comma 2, hanno diritto di essere iscritti nel registro comunale se dimostrano i requisiti di cui al comma 3.
2.
La promozione delle attività sportive per gli enti o le associazioni, affiliati ad enti di promozione sportiva, si presume.
3.
L'iscrizione nel registro comunale è subordinata al possesso di tutti i seguenti requisiti:
a)
essere regolati da statuti o atti costitutivi, redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o registrata, che assicurino la democraticità della struttura ed in particolare l'elettività della maggioranza dei membri degli organi di gestione;
b)
non avere finalità di lucro;
c)
svolgere attività non occasionale da almeno un anno, nell'ambito di uno o più comuni della Regione;
d)
disporre di risorse, strutture, attrezzature e organizzazione adeguate alle finalità statutarie.
4.
Le associazioni e gli enti che hanno sede legale nel comune in cui sono iscritte sono preferite alle altre, a parità di requisiti.
5.
L'iscrizione nei registri comunali è condizione necessaria per la fruizione dei contributi, eventualmente deliberati dalla Regione, a favore delle associazioni e degli enti che sviluppano progetti e attività per la prevenzione della devianza e della delinquenza minorile.
Art. 5
(Soggetti beneficiari)
1.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce annualmente i criteri economici e di priorità per l'accesso ai contributi economici. In ogni caso, per il primo anno di applicazione della legge , i "buoni sport e attività ricreative" e i "buoni cultura" sono erogati alle famiglie con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 15.493,71 euro annui. A parità di condizioni economiche sono preferiti i soggetti disabili, gli ex tossicodipendenti e i giovani inseriti nei programmi di prevenzione della delinquenza minorile.
2.
La Giunta regionale ,per comprovate ragioni e previo parere della competente Commissione consiliare, può variare i limiti di età previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera a).
Art. 6
(Modalità di erogazione dei contributi)
1.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, annualmente quantifica i contributi economici e ne stabilisce le modalità di erogazione, previo parere della competente commissione consigliare.
2.
La Giunta regionale definisce altresì:
a)
il piano di riparto dei contributi, individuando limiti, tempi e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei"buoni sport e attività ricreative" e dei "buoni cultura";
b)
l'entità dei singoli buoni eventualmente differenziata per fasce di reddito ed in base a priorità di intervento;
c)
i tempi e le modalità di restituzione dei contributi nelle ipotesi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3;
d)
le modalità e i criteri dei controlli, da esercitarsi in collaborazione con i comuni e le associazioni ovvero con gli enti iscritti nei registri comunali, in ordine al corretto uso dei buoni erogati.
3.
I comuni, sulla base delle risorse stanziate annualmente dalla Regione, provvedono all'assegnazione e alla liquidazione dei benefici economici di cui al comma 1.
Art. 7
(Attività di controllo)
1.
La Giunta regionale,con propria deliberazione, definisce criteri e modalità per il controllo sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3.
2.
I comuni, con la collaborazione delle associazioni e degli enti iscritti nei registri comunali, verificano l'effettiva partecipazione del soggetto beneficiario del buono alle attività prescelte. Se la partecipazione risulta complessivamente inferiore al 70 per cento delle attività prescelte dall'iscritto, i comuni provvedono al recupero del contributo erogato.
3.
La perdita o l'assenza di uno dei requisiti essenziali per la fruizione del contributo economico di cui all'articolo 5 accertata dal comune comporta la decadenza dal contributo economico.
4.
La perdita dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, da parte delle associazioni e degli enti di promozione sportiva, accertata dal comune, comporta la cancellazione del soggetto dal registro comunale.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, è previsto nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2006, in termini di competenza e di cassa, uno stanziamento di un milione di euro nell'unità previsionale di base (UPB) 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio assistenziale Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
2.
Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
3.
Per gli anni 2007 e 2008, viene stanziata la somma di un milione di euro, per ciascun anno, in termini di competenza, nell'UPB 30011, le cui risorse sono assicurate dalla UPB 09011 del bilancio pluriennale 2006-2008.