Nuove modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali).
Primo firmatario
Altri firmatari
BONIPERTI ROBERTO BOTTA MARCO CASONI WILLIAM VIGNALE GIAN LUCA
Art. 1
(Integrazione all'
articolo 2 della l.r. 10/ 1972)
1.
Dopo il
terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972 n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
.
" 3 bis. Al fine di maturare il diritto all'indennità ed al rimborso di cui al comma 1, i Consiglieri regionali devono apporre la propria firma sul registro delle presenze entro mezz'ora dalla dichiarazione di apertura della seduta e al termine della stessa, nel momento di dichiarazione di chiusura da parte del Presidente. Nel caso di riunione del Consiglio regionale convocata in due o più sedute, distribuite nell'arco della medesima giornata, i Consiglieri regionali maturano il diritto all'indennità ed al rimborso di cui al comma 1 apponendo la propria firma sul registro delle presenze entro mezz'ora dall'apertura e al momento della chiusura di ogni singola seduta."