Proposta di legge regionale n. 244 presentata il 09 febbraio 2006
Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali).

Art. 1 
(Integrazione all' articolo 2 della l.r. 10/ 1972)
1. 
Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972 n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
" 3 bis. Al fine di maturare il diritto all'indennità ed al rimborso di cui al comma 1, i Consiglieri regionali devono apporre la propria firma sul registro delle presenze entro mezz'ora dalla dichiarazione di apertura della seduta e al termine della stessa, nel momento di dichiarazione di chiusura da parte del Presidente. Nel caso di riunione del Consiglio regionale convocata in due o più sedute, distribuite nell'arco della medesima giornata, i Consiglieri regionali maturano il diritto all'indennità ed al rimborso di cui al comma 1 apponendo la propria firma sul registro delle presenze entro mezz'ora dall'apertura e al momento della chiusura di ogni singola seduta."
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