Proposta di legge regionale n. 241 presentata il 06 febbraio 2006
Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita abrogazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa).
Primo firmatario

ROBOTTI LUCA

Altri firmatari

CHIEPPA VINCENZO

Capo I. (Principi generali) 
Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, nonché il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la Regione Piemonte con la presente legge disciplina gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita, in raccordo con le norme della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) e in attuazione dei principi contenuti negli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica e nell'articolo 4 dello Statuto regionale.
2. 
La Regione e gli enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai comuni dall' articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) promuovono interventi volti a:
a) 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto;
b) 
favorire la prevenzione ed il recupero del disagio scolastico, dell'abbandono precoce degli studi, della dispersione;
c) 
sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo, in costante rapporto con il mondo del lavoro, della cultura e della ricerca.
3. 
La Regione e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome statali (anche attraverso reti di scuole), delle scuole paritarie, degli enti di formazione professionale accreditati, dell'associazionismo e delle parti sociali, nel rispetto delle reciproche autonomie e identità pedagogico-didattiche e culturali e della libertà di insegnamento.
Art. 2 
(Oggetto)
1. 
Sono oggetto specifico della presente legge le azioni che favoriscono:
a) 
la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al Sistema nazionale di istruzione, come definito dall' articolo 1 della l. 62/2000, fatta salva l'applicazione del comma 7 dell'articolo 1 della l. 62/2000, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie;
b) 
il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio;
c) 
il sostegno al successo scolastico e formativo;
d) 
la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto alla formazione in favore degli alunni frequentanti i corsi riconosciuti dalla Regione Piemonte e gestiti dagli enti formativi accreditati;
e) 
la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche in riferimento all'educazione degli adulti;
f) 
il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi.
Capo II. (Tipologia degli interventi e destinatari) 
Art. 3 
(Tipologia degli interventi)
1. 
Gli interventi di cui alla presente legge a beneficio dei destinatari di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono:
a) 
interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative:
1) 
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni del ciclo primario della scuola statale e paritaria, ai sensi dell' articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), dell' articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e dei relativi provvedimenti attuativi;
2) 
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle superiori della scuola statale e paritaria, in relazione alla elevazione dell'obbligo scolastico;
3) 
servizi di mensa;
4) 
servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
5) 
sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;
6) 
sussidi e servizi atti a favorire l'integrazione degli alunni stranieri in tutte le scuole del Sistema nazionale di istruzione;
7) 
buoni per il diritto allo studio;
b) 
progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa delle istituzioni scolastiche autonome.
2. 
Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono a carico del comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati.
3. 
Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 4 con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche. Con delibera della Giunta regionale saranno individuate le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi. I comuni potranno disporre adeguamenti con motivata delibera.
4. 
I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:
a) 
fruizione di supporti didattici e strumentali per progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali;
b) 
facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;
c) 
iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie;
d) 
interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del Sistema nazionale di istruzione e degli enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra esse, i nidi di infanzia e la scuola primaria;
e) 
azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica;
f) 
iniziative dirette alla promozione del benessere e di prevenzione del disagio a scuola;
g) 
iniziative per la formazione e lo sviluppo di specifiche figure professionali con particolare riguardo a:
1) 
mediazione linguistica e culturale, finalizzata all'inserimento degli alunni stranieri;
2) 
progetti di qualificazione professionale finalizzati alla diffusione della cultura dell'integrazione fra i sistemi;
h) 
iniziative di reti di scuole, finalizzate all'arricchimento ed all'ampliamento dell'offerta formativa, ivi compreso il sostegno ad attività previste dai programmi dell'Unione europea.
Art. 4 
(Buono per il diritto allo studio)
1. 
Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole del Sistema nazionale di istruzione e per gli allievi dei corsi di formazione professionale organizzati da enti accreditati ai sensi della legislazione vigente, la Regione interviene attraverso l'attribuzione di sussidi economici agli studenti in disagiate condizioni economiche, residenti sul territorio regionale, che si trovino nelle condizioni di rischio di abbandono del percorso formativo, debitamente documentate dalle istituzioni scolastiche autonome, dalle scuole paritarie o dagli enti di formazione professionale accreditati, in stretta collaborazione con i servizi sociali del territorio, denominati "Buono per il diritto allo studio".
2. 
La Giunta regionale con proprio atto individua i beneficiari, l'importo massimo erogabile, differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito.
3. 
Le province ed i comuni e le comunità montane intervengono con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
4. 
La Giunta regionale provvede alla definizione di parametri oggettivi in base ai quali procede alla ripartizione di tali somme alla province. Le province, in base a quanto previsto ai commi 2 e 3, trasferiscono ai comuni interessati e alle comunità montane le risorse per la concessione ai beneficiari. Le province, di intesa con i comuni, provvedono all'assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome.
Art. 5 
(Limiti di reddito)
1. 
Ai sensi del comma 11 dell'articolo1 della l. 62/2000, tutti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, vengono attribuiti nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, in via prioritaria agli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua, determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.) e successive modificazioni ed integrazioni, non sia superiore, per il primo anno di applicazione delle legge, a 15.000 euro ISEE.
2. 
Per gli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua, per il primo anno di applicazione della legge, sia compresa fra il limite stabilito al comma 1 e 20.000 euro ISEE, sono erogabili analoghi interventi, a sostegno delle documentate spese per l'istruzione.
Art. 6 
(Uso delle strutture)
1. 
In attuazione dell' articolo 38 del DPR 616/1977 e dell' articolo 12 della legge 4 agosto 1977 n. 517 (Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.), anche in riferimento alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale), per conseguire le finalità della presente legge gli enti locali e le competenti autorità scolastiche promuovono una reale e piena utilizzazione delle strutture e delle attrezzature scolastiche e per il diritto allo studio, ivi compresi i mezzi adibiti al trasporto scolastico, in conformità con le norme vigenti in materia, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
2. 
Possono essere altresì stipulate convenzioni tra enti locali province, comuni, comunità montane, enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, universitarie e agenzie formative per mettere a disposizione delle scuole del sistema nazionale d'istruzione servizi e strutture culturali, scientifiche, sportive, ricreative, nonché strutture ed attrezzature della formazione professionale.
Art. 7 
(Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap)
1. 
La Regione e gli enti locali promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e relativi provvedimenti attuativi, interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, nonché di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.
2. 
Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma, stipulati fra enti locali, organi scolastici ed aziende unità sanitarie locali, finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.
3. 
Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:
a) 
i comuni provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica e le aziende unità sanitarie locali, agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
b) 
le aziende unità sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.
Art. 8 
(Destinatari degli interventi)
1. 
Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine di priorità, in favore:
a) 
dei frequentanti le scuole del Sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle scuole dell'infanzia;
b) 
dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio;
c) 
dei frequentanti i corsi di formazione professionale, di base e superiore, comprese le persone in stato di detenzione, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente.
Capo III. (Ruoli e funzioni degli enti istituzionali e strumenti per la concertazione sociale) 
Art. 9 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge. A tal fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, approva gli indirizzi triennali, determinando complessivamente le risorse regionali, che si sommano con quelle dello Stato e degli enti locali, raccordandone le modalità di impiego, nonché l'eventuale modifica dei limiti di reddito di cui all'articolo 5.
2. 
Compete altresì alla Regione la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di contributi a favore degli enti locali, i cui criteri sono stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.
3. 
La Giunta regionale approva, in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1, il riparto dei fondi a favore delle province per gli interventi di cui all'articolo 3 e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad intese fra Regione, enti locali e istituzioni scolastiche autonome.
4. 
Per gli interventi di cui al comma 2, la Regione realizza progetti speciali, anche mediante la stipula di convenzioni con università, enti, istituti e società di ricerca.
5. 
La Regione e gli enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 10 
(Funzioni degli enti locali)
1. 
Gli enti Locali esercitano le funzioni loro attribuite dall' articolo 139 del d. lgs. 112/98 nel quadro degli indirizzi triennali di cui al comma 1 dell'articolo 8, nonché degli atti di indirizzo di cui al comma 3 dell'articolo 8.
2. 
Le province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei comuni e delle istituzioni scolastiche autonome del Sistema nazionale di istruzione del territorio di competenza, contenente i progetti e gli interventi di cui alla presente legge e la relativa assegnazione di fondi, nel rispetto degli indirizzi triennali e delle direttive regionali.
3. 
Le province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.
Art. 11 
(Conferenza regionale per il diritto allo studio)
1. 
Al fine di elaborare proposte per gli interventi di cui alla presente legge e di valutarne l'attuazione, in applicazione del principio di partecipazione di cui all'articolo 1, comma 4, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e convocata annualmente la Conferenza regionale per il diritto allo studio.
2. 
Al tale scopo, la Giunta attiva le competenti sedi di concertazione, con particolare riferimento alla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, alla Conferenza permanente per l'istruzione e la formazione, alla Consulta regionale per l'immigrazione ed alla Commissione regionale tripartita, coinvolgendo altresì gli enti di formazione professionale accreditati, le associazioni dei genitori riconosciute dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (MIUR) e/o dalla Regione Piemonte, le organizzazioni sindacali del territorio ed il Forum del Terzo settore.
3. 
La Giunta regionale stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza permanente.
Capo IV. (Norme finanziarie, transitorie e abrogazioni) 
Art. 12 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 è previsto uno stanziamento pari a 60 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 32011 (Attività culturali istruz. e spettacolo Istruzione Tit. I spese correnti).
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, per l'anno 2006, con le dotazioni finanziarie della UPB 32011 e con risorse finanziarie individuate in base alle modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 13 
(Abrogazioni)
1. 
È abrogata la legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa) ed il relativo regolamento di attuazione.
2. 
Sono abrogate inoltre le norme incompatibili con la presente legge.
Art. 14 
(Norme transitorie)
1. 
I procedimenti di assegnazione dei benefici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli indirizzi triennali di cui all'articolo 7, comma 1, sono conclusi secondo le procedure delle norme regionali attualmente in vigore.
2. 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.