Proposta di legge regionale n. 240 presentata il 06 febbraio 2006
Disposizioni per garantire il diritto al sapere.

Capo I. Principi generali 
Art. 1 
(Finalità ed oggetto)
1. 
Al fine di garantire il pieno godimento del diritto al sapere quale inalienabile diritto personale ad accedere a tutti i gradi del sistema d'istruzione e formativo e quale diritto essenziale per la persona e per la comunità, la presente legge, in applicazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 33 e 34 della Costituzione, disciplina gli interventi per il diritto al sapere e alla formazione per tutto l'arco della vita.
2. 
La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono azioni e servizi atti a:
a) 
prevenire e rimuovere gli ostacoli di tipo economico, sociale e culturale che impediscono l'esercizio del diritto al sapere e alla formazione;
b) 
promuovere nella scuola dell'infanzia l'educazione integrale dei bambini e delle bambine favorendo lo sviluppo delle competenze e delle potenzialità individuali;
c) 
attivare servizi per favorire il sostegno e l'integrazione degli studenti con disabilità, in stato di disagio o in particolari situazioni di difficoltà al fine di assicurare le migliori condizioni di crescita personale;
d) 
favorire l'accoglienza e l'integrazione culturale dei cittadini stranieri e degli immigrati;
e) 
favorire la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, volti ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione anche in riferimento all'educazione degli adulti;
f) 
favorire il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi.
3. 
La programmazione, da parte della Regione e degli enti locali, degli interventi per l'effettivo ed eguale esercizio del diritto al sapere è realizzata previo coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle parti sociali e delle associazioni previste all'articolo 23 comma 2 lettera e).
Art. 2 
(Obiettivi)
1. 
Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione e gli enti locali realizzano interventi e servizi preordinati a:
a) 
favorire l'accesso al sapere dei cittadini e delle cittadine studenti, con prioritaria attenzione per le fasce sociali deboli e a rischio di abbandono scolastico;
b) 
contrastare l'abbandono scolastico e rafforzare gli interventi di recupero e di sostegno, destinando risorse in proporzione all'entità della dispersione scolastica;
c) 
valorizzare le scuole come centri di promozione umana e culturale, di aggregazione sociale e di partecipazione democratica;
d) 
difendere e valorizzare l'esperienza delle scuole di montagna promuovendone la loro funzione di aggregazione sociale.
Capo II. Tipologia degli interventi e destinatari 
Art. 3 
(Destinatari)
1. 
Destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono:
a) 
gli allievi frequentanti le scuole statali, regionali e comunali e i centri di formazione professionale;
b) 
le persone in stato di detenzione o sottoposte a misure di restrizione della libertà personale;
c) 
le persone frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze;
d) 
gli allievi delle scuole dell'infanzia gestite in forma diretta dagli enti locali;
e) 
il personale docente delle scuole statali, regionali e comunali;
f) 
allievi con handicap intellettivo dei corsi provinciali di formazione professionale e prelavorativa.
Art. 4 
(Tipologia degli interventi e dei servizi)
1. 
Per realizzare gli obiettivi della presente legge sono previsti interventi e servizi a carattere collettivo e a domanda individuale, destinati ai soggetti di cui all'articolo 3.
2. 
Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono definiti nell'ambito dei piani triennali regionali e dei relativi programmi attuativi disciplinati all'articolo 21. La loro organizzazione e realizzazione è sottoposta alla verifica della conferenza di cui all'articolo 23.
3. 
Sono servizi e interventi a carattere collettivo:
a) 
i servizi scuolabus per gli studenti delle scuole elementari e medie, con particolare attenzione alle realtà di montagna, il trasporto dei disabili, i trasporti pubblici, compresi quelli per studenti non residenti;
b) 
le mense scolastiche;
c) 
le iniziative delle istituzioni scolastiche, singole o in rete, per prolungare l'orario scolastico e corrispondere alle esigenze dei cittadini;
d) 
l'uso, in orario extra scolastico, di spazi interni alle strutture scolastiche, per lo svolgimento di attività educative, culturali, sportive e scientifiche in collaborazione con i servizi sociali e culturali del territorio;
e) 
le attività dirette alla piena integrazione di allievi di lingua madre diversa da quella italiana;
f) 
le attività dirette al pieno accesso ai servizi scolastici e alla piena integrazione degli allievi con minorazioni fisiche, sensoriali, intellettive e psichiche;
g) 
le attività all'interno degli istituti di pena, per valorizzare la funzione rieducativa della pena;
h) 
le iniziative tese a contrastare la dispersione scolastica;
i) 
le attività di mediazione culturale.
4. 
Sono servizi ed interventi a domanda individuale:
a) 
la fornitura dei libri di testo in comodato d'uso attraverso le scuole e il buono libro individuale;
b) 
i sussidi e i servizi individualizzati per le persone diversamente abili garantendo l'assistenza con personale qualificato e mettendo in atto ogni intervento idoneo a favorire l'inserimento nella scuola;
c) 
gli interventi di sostegno indirizzati a studenti in condizioni d'insufficienza di risorse economiche e di disagio sociale, in base a quanto previsto all'articolo 5;
d) 
gli scambi culturali internazionali;
e) 
i prestiti d'onore agli studenti per l'acquisto di strumenti formativi, quali personal computer, enciclopedie tecnologie multimediali ed altro.
Capo III. Interventi economici 
Art. 5 
(Situazione economica dei nuclei familiari)
1. 
La situazione economica delle famiglie di provenienza degli studenti beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge è determinata in base ai parametri ISEE nazionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' art. 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche, e comunque in maniera tale da favorire l'accesso ai benefici per gli studenti provenienti da realtà familiari di disagio economico.
Art. 6 
(Criteri di riparto dei fondi regionali)
1. 
La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di finanza locale, provvede a ripartire tra le province, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di comuni il fondo disponibile per gli interventi indicati al comma 3 dell' articolo 4 sulla base di parametri che saranno definiti con regolamento della Giunta regionale.
2. 
Sarà inoltre cura da parte della Giunta regionale, all'interno del suddetto regolamento, prevedere una particolare attenzione alle scuole di montagna al fine di favorire, con contributi speciali e con ogni intervento ritenuto necessario, la difesa e la valorizzazione di tali realtà.
Art. 7 
(Libri di testo)
1. 
La Regione:
a) 
promuove lo strumento del comodato dei libri di testo e a tal fine, previo parere della conferenza di cui all'articolo 23, realizza azioni di sostegno economico nei confronti delle scuole che adottano tale strumento;
b) 
assicura la copertura, totale o parziale, dei costi dei libri di testo sostenuti dalle famiglie degli allievi degli istituti di istruzione secondaria media e superiore, la cui situazione economica è stata determinata in base a quanto previsto all'articolo 5.
2. 
Ai fini della quantificazione del fabbisogno finanziario annuale si utilizzano le tabelle ministeriali adottate per determinare il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ogni ordine di studio.
3. 
Le domande di rimborso, con allegata la documentazione comprovante le voci di spesa e gli elementi rilevanti ai fini dell'ISEE di cui all'articolo 5, sono presentate dagli interessati presso i rispettivi comuni di residenza, che ne curano l'istruttoria secondo le indicazioni fornite dalla Regione, previo parere vincolante della conferenza di cui all'articolo 23.
Art. 8 
(Trasporti)
1. 
Il trasporto scolastico é gratuito sull'intera rete viaria del territorio regionale. Per quanto riguarda gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado il trasporto avverrà attraverso l'utilizzo di scuolabus, gestiti dagli enti locali con contributi regionali ponendo particolare attenzione alle comunità montane al fine di favorire la difesa e la valorizzazione delle scuole presenti in quelle realtà.
2. 
Per quanto riguarda gli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado e della formazione professionale saranno previsti abbonamenti gratuiti per le linee ferroviarie, automobilistiche o tramviarie.
3. 
La Giunta regionale, previo parere della conferenza di cui all'articolo 23 e sentita la competente commissione consiliare permanente, adotta un regolamento attuativo della presente legge con il quale verrà definita l'entità dei contributi di cui al comma 1.
Art. 9 
(Mense)
1. 
Ferma restando la quota a carico dell'utente da determinare secondo i parametri ISEE di cui all'articolo 5, la Regione contribuisce ai costi sostenuti da ciascun comune per l'erogazione del servizio di mensa scolastica.
Art. 10 
(Verifica della funzionalità dei servizi di trasporto e mensa)
1. 
La conferenza di cui all'articolo 23 verifica periodicamente la congruità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi di mensa e di trasporto scolastici, al fine di garantirne la migliore rispondenza alle esigenze delle comunità locali, tenuto conto:
a) 
per quanto riguarda i trasporti, della dislocazione degli edifici scolastici, delle condizioni orografiche e infrastrutturali del territorio, dei mezzi utilizzabili e del numero degli allievi interessati al servizio;
b) 
per quanto riguarda le mense, della presenza di attività scolastiche di tempo pieno o prolungato e di attività integrative di educazione e formazione in orario pomeridiano.
Art. 11 
(Dimensionamento scolastico)
1. 
Qualora si debba procedere all'accorpamento di diversi plessi scolastici, ciascuna operazione dovrà prevedere deroghe alle disposizioni nazionali sul dimensionamento scolastico per garantire il diritto allo studio come da apposito regolamento applicativo.
Art. 12 
(Laboratori, biblioteche, cinema e teatro)
1. 
La Regione finanzia l'acquisto di libri per le biblioteche delle scuole statali, comunali e regionali di ogni ordine e grado presenti nel territorio regionale che intendano completare collane e arricchire settori del proprio patrimonio librario nonché la realizzazione di cineteche di istituto.
2. 
La Regione finanzia, su progetto dei singoli istituti pubblici o di istituti della medesima città in rete o in attività cogestite, iniziative volte a incentivare la lettura, a conoscere il cinema, il teatro, la musica, ad arricchire la conoscenza scientifica, anche attraverso la maggiore dotazione dei laboratori dei singoli istituti, nonché ad istituire laboratori di sperimentazione teatrale o cinematografica.
Art. 13 
(Mediazione culturale)
1. 
La Regione garantisce e finanzia gli interventi di mediazione culturale nelle singole scuole, al fine di favorire, con progetti specifici, l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri. Tali progetti saranno volti a:
a) 
facilitare l'inserimento nei percorsi del sistema educativo e agevolare l'accoglienza, l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana promuovendo l'accesso ai servizi esistenti;
b) 
favorire l'adattamento dei piani di studio valorizzando le competenze acquisite dagli studenti nel paese d'origine;
c) 
sostenere le iniziative volte all'approfondimento della conoscenza della lingua e della cultura di origine;
d) 
promuovere la realizzazione di strumentazione e materiale didattico che faciliti l'apprendimento;
e) 
sostenere l'educazione permanente e favorire la relazione tra l'istituzione scolastica e formativa e le famiglie straniere;
f) 
promuovere l'attivazione di specifici servizi di consulenza, formazione e documentazione, favorendo il coordinamento delle iniziative con i soggetti competenti presenti sul territorio.
Art. 14 
(Contributi per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti)
1. 
Al fine di promuovere e sostenere le iniziative di formazione e di aggiornamento degli insegnanti delle scuole statali, regionali e comunali, la Regione, anche in accordo con la Soprintendenza ai Beni culturali e con gli enti locali, consente l'ingresso gratuito ai beni culturali presenti nel territorio regionale.
Art. 15 
(Carta dello studente)
1. 
La Regione istituisce con apposito regolamento, adottato previo parere della conferenza di cui all'articolo 23, la carta dello studente, consistente in un tesserino magnetico personale da rilasciare a ciascuno studente delle scuole secondarie superiori.
2. 
La carta dello studente dà diritto ad usufruire dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge nonché al diritto:
a) 
al trasporto pubblico gratuito sulla rete ferroviaria e autotranviaria della regione;
b) 
alla gratuità delle iniziative culturali realizzate nella regione, quali mostre, teatro, concerti, cinema ed altri beni culturali.
3. 
Per gli studenti appartenenti a famiglie la cui situazione economica, valutata secondo i parametri ISEE richiamati all'articolo 5, sia inferiore a 15.000 euro annui, la carta dello studente dà diritto:
a) 
alla frequenza gratuita, presso scuole o centri pubblici, di corsi legati all'apprendimento di nuove risorse tecniche e di lingue straniere;
b) 
alla consumazione di un pasto presso strutture convenzionate con la Regione, nella fascia oraria immediatamente precedente o successiva alle lezioni.
Art. 16 
(Prestiti d'onore)
1. 
La Regione stipula accordi con istituti di credito per la concessione di prestiti d'onore per l'acquisto di personal computer o di altro materiale tecnico o culturale di prezzo elevato, quale dizionari enciclopedici, atlanti geografici e viaggi di studio da parte degli allievi iscritti alle scuole medie e superiori statali, regionali e comunali.
2. 
Il prestito d'onore, comprensivo di IVA, è rimborsabile in ventiquattro rate senza interessi. La domanda per ottenere tale beneficio, è sottoscritta dagli allievi, qualora maggiorenni, ovvero dai genitori o dai legali rappresentanti degli allievi qualora questi ultimi siano minorenni. La stessa domanda, contenente la dichiarazione resa a termini di legge che attesti l'iscrizione per l'anno di riferimento all'istituzione scolastica frequentata dall'allievo, è presentata alla Direzione regionale dell'Assessorato competente in materia di istruzione. Tale Direzione regionale, in conformità al regolamento di cui al comma 3, provvede ad effettuare l'istruttoria e a determinare la graduatoria, sulla base della quale sono assegnati i contributi secondo la disponibilità finanziaria annualmente determinata dal bilancio regionale.
3. 
La Giunta regionale, previo parere della conferenza di cui all'articolo 23 e sentita la competente commissione consiliare permanente, adotta un regolamento attuativo della presente legge con il quale sono definiti gli aventi diritto al prestito d'onore, in base ai parametri ISEE richiamati all'articolo 5.
Art. 17 
(Rilevazione annuale della dispersione scolastica. Destinazione delle risorse)
1. 
La Regione, nel quadro della lotta alla dispersione scolastica, promuove ogni anno una rilevazione dei casi di abbandono, in base alla quale programma gli interventi e destina le risorse. Gli interventi ammessi a finanziamento sono rivolti alle famiglie, sotto forma di salario sociale che incentivi la frequenza e la permanenza a scuola, e a docenti esperti che intervengano attraverso analisi collegiali e progetti specifici, a partire dall'accoglienza.
Art. 18 
(Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap)
1. 
La Regione e gli enti locali promuovono e garantiscono la gratuità dei servizi e degli interventi individualizzati finalizzati all'esercizio integrale del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e formativo di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici, intellettivi o sensoriali rischi di incontrare, indipendentemente dall'età, ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.
2. 
I servizi e gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel quadro di accordi di programma stipulati fra comuni, istituzioni scolastiche e formative e aziende sanitarie locali. Gli accordi di programma sono finalizzati alla costituzione della rete dei servizi per la progettazione e la programmazione coerente e coordinata dei servizi scolastici, sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi.
3. 
Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:
a) 
i comuni, i consorzi dei comuni e le comunità montane provvedono, sulla base dei piani educativi individualizzati a garantire l'accesso e la frequenza alle istituzioni scolastiche attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale strumentale e didattico, di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti stabiliti dalla normativa e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e le competenze comunicative e relazionali;
b) 
le province promuovono e coordinano la stipula degli accordi di programma di cui al precedente comma. In mancanza di tali accordi procedono alla promozione della conferenza dei servizi ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
c) 
le aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione per l'assistenza alle autonomie, partecipano alla definizione dei piani educativi individualizzati ed effettuano le necessarie verifiche al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e supporto richieste dal personale docente, educativo e socio assistenziale impegnato nel processo di interazione;
d) 
la Giunta regionale, previo parere della conferenza di cui all'articolo 23 e sentita la competente commissione consiliare permanente, adotta un regolamento attuativo della presente legge con il quale sono definiti l'entità dei contributi di cui al comma a) e i vincoli d'impiego di tali contributi.
Art. 19 
(Scuole di montagna)
1. 
La Regione promuove e garantisce, attraverso contributi speciali, interventi atti a valorizzare le scuole di montagna al fine di incentivare i genitori e gli alunni a vivere, studiare e lavorare nelle aree montane limitandone così l'abbandono.
2. 
I finanziamenti verranno concessi su presentazione, da parte delle istituzioni scolastiche in collaborazione con i comuni, di progetti atti a fornire un servizio scolastico di qualità incrementando la disponibilità di locali e sussidi didattici, anche telematici.
Capo IV. Programmazione ed attuazione degli interventi 
Art. 20 
(Piano triennale e programmi annuali)
1. 
La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nelle materie di cui alla presente legge. A tal fine il Consiglio regionale approva un piano triennale, su proposta della Giunta, sentito il parere della conferenza di cui all'articolo 23.
2. 
Il piano triennale stabilisce:
a) 
gli indirizzi in materia di diritto al sapere e i criteri generali per gli interventi di cui alla presente legge;
b) 
l'ammontare complessivo delle risorse disponibili nel triennio e la ripartizione fra i diversi servizi e interventi secondo un ordine di priorità;
c) 
l'ammontare delle risorse da destinare alle province.
3. 
La Giunta regionale, sentito il parere della conferenza di cui all'articolo 23, adotta programmi annuali in attuazione del piano triennale di cui al comma 1. Tali programmi sono predisposti in stretta collaborazione con le province, i comuni e le comunità montane.
4. 
La Regione e gli enti locali, sulla base degli accordi tra essi intervenuti e nell'ambito delle rispettive competenze, attuano azioni per garantire il controllo e la finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 21 
(Funzioni degli enti locali)
1. 
Le province, i comuni e le comunità montane esercitano le funzioni loro attribuite dagli articoli 120, 121 e 122 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali).
2. 
Le province approvano il proprio piano degli interventi, elaborato con il concorso dei comuni, delle comunità montane, dell'Ufficio scolastico provinciale, nonché delle scuole statali, regionali e comunali operanti sul territorio provinciale. Tale piano contempla i progetti e gli interventi di cui alla presente legge e la relativa assegnazione di fondi, nel rispetto del piano e degli indirizzi regionali.
3. 
Le province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'uso dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.
Art. 22 
(Conferenza permanente per il diritto al sapere)
1. 
È istituita la conferenza permanente per il diritto al sapere, con i seguenti compiti:
a) 
esprimere parere obbligatorio e vincolante sulla proposta di piano triennale, sul programma annuale e sulle modalità di elargizione dei contributi per il diritto al sapere;
b) 
esprimere pareri sui provvedimenti della Giunta regionale previsti dalla presente legge, su richiesta della stessa Giunta, della commissione consiliare competente, di cittadini, singoli o associati, titolari di interessi in materia di diritto al sapere;
c) 
presentare annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legislazione regionale e formulare proposte di aggiornamento o modifica.
2. 
La conferenza è composta da:
a) 
l'assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, che la presiede;
b) 
il dirigente dell'ufficio scolastico regionale o suo delegato;
c) 
gli assessori provinciali competenti in materia di istruzione o loro delegati;
d) 
un rappresentante dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
e) 
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni più rappresentative della scuola a livello nazionale;
f) 
i presidenti delle consulte provinciali degli studenti.
3. 
La conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione in base alle designazioni, relativamente ai componenti di cui alle lettere d) ed e), effettuate dalle organizzazioni rappresentate.
4. 
La mansioni ausiliarie e di segreteria della conferenza sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di istruzione.
Capo V. Norme finanziarie e abrogazioni 
Art. 23 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 è previsto uno stanziamento pari a 50 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 32011 (Attività culturali istruz. E spettacolo Istruzione Tit. I spese correnti).
2. 
agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, per l'anno 2006, con le dotazioni finanziarie della UPB 32011 e con risorse finanziarie individuate in base alle modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 24 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate la legge regionale 29 aprile 1985 n. 49 (Diritto allo studio - Modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai Comuni a norma dell' art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed attuazione di progetti regionali) e legge regionale 20 giugno 2003 n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa).
2. 
Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.