Proposta di legge regionale n. 24 presentata il 31 maggio 2005
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 'Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti '.

Art. 1 
1. 
Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 è sostituito dal seguente:
" 6. Il contributo di cui al comma 5 è ridotto nella misura del 50 per cento, qualora il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione, a produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che le parti rese abitabili costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare principale."
.
Art. 2 
(Differimento termini l.r. 21/1998)
1. 
Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 è differito alla data di entrata in vigore della presente legge.