Proposta di legge regionale n. 239 presentata il 06 febbraio 2006
Valorizzazione delle meridiane.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto e dell' articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), individua le meridiane di interesse paesaggistico e storico-culturale, promuove il censimento degli esemplari di particolare rilievo nella connotazione del paesaggio artistico e le attività volte alla loro conservazione e valorizzazione.
2. 
Sono incluse nella competenza della presente legge anche le meridiane già sottoposte a vincolo di tutela da parte degli Enti regionali e nazionali.
Art. 2 
(Ambito di applicazione)
1. 
Ai fini della presente legge sono considerate meridiane di interesse storico-culturale ed artistico:
a) 
quelle che per età e/o dimensioni possono essere considerate patrimonio paesaggistico;
b) 
quelle che hanno importanza dal punto di vista storico-culturale;
c) 
quelle di pregio artistico.
Art. 3 
(Censimento delle meridiane)
1. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione contenente la metodologia di rilevazione e le caratteristiche di una scheda di identificazione allo scopo dl predisporre il censimento delle meridiane.
2. 
Il censimento deve raccogliere dati e informazioni relativi a:
a) 
localizzazione;
b) 
proprietà;
c) 
caratteristiche artistiche/storiche;
d) 
autore e datazione della meridiana;
e) 
descrizione dei motivi di inclusione nel censimento;
f) 
condizione al momento del censimento ed eventuali opere di restauro eseguite o da eseguire.
3. 
Enti locali, enti privati, associazioni operanti in campo artistico o singoli cittadini possono segnalare all'amministrazione regionale l'esistenza di meridiane aventi le caratteristiche descritte all'articolo 2.
Art. 4 
(Commissione tecnica regionale)
1. 
È istituita la Commissione tecnica regionale per la tutela e valorizzazione delle meridiane.
2. 
La Commissione è composta da:
a) 
Assessore ai beni culturali o suo delegato;
b) 
Assessore ai beni ambientali e paesaggistici o suo delegato;
c) 
rappresentante della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici;
d) 
rappresentante dell'Accademia delle belle arti di Torino.
3. 
La Commissione formula parere vincolante alla Giunta regionale in merito all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, delle meridiane per le quali è stata predisposta la scheda d'identificazione.
4. 
La Commissione esprime parere in ordine al finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli esemplari, nonché di valorizzazione di cui agli articoli 5 e 6.
5. 
L'amministrazione regionale, sentito il parere della Commissione tecnica, predispone ed aggiorna periodicamente l'elenco delle meridiane, che viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 5 
(Contributi)
1. 
La Regione Piemonte eroga contributi per la cura ordinaria e straordinaria delle meridiane incluse nell'elenco di cui all'articolo 3.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 sono fatti eseguire dai proprietari su richiesta propria o della Regione Piemonte, a seguito di parere vincolante sul progetto espresso dalla Commissione.
Art. 6 
(Iniziative della Giunta regionale)
1. 
La Giunta regionale, anche su istanza dei proprietari, può promuovere iniziative volte alla valorizzazione delle meridiane incluse nell'elenco dell'articolo 3, al fine di divulgare la conoscenza ed il significato della tutela delle meridiane.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Ai contributi per il recupero e la valorizzazione delle meridiane, pari a 2.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, stanziati nell'unità previsionale di base (UPB) 18042 (Edilizia Programmazione e localizzazione risorse Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 si fa fronte riducendo, di pari importo, la dotazione finanziaria della unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2006.