Proposta di legge regionale n. 238 presentata il 06 febbraio 2006
Corsi di educazione alimentare.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel quadro dell'assetto costituzionale vigente ed in conformità alla normativa comunitaria, promuove l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare attraverso la realizzazione di specifici corsi, da parte delle scuole secondarie superiori, statali e paritarie.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge favorisce:
a) 
l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
b) 
l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, attraverso la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari e agro-alimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell'ambiente o legati alla tradizione e alla cultura del territorio regionale;
c) 
la diffusione di informazione sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d'origine.
Art. 2 
(Corsi informativi)
1. 
I corsi di cui all'art. 1 sono finalizzati a:
a) 
favorire l'accesso alle informazioni in materia di produzioni e consumi alimentari da parte dei cittadini e delle loro forme associative, anche attraverso appropriate iniziative di comunicazione;
b) 
promuovere percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico o nelle aziende agricolo-alimentari aderenti ai programmi della Regione, intesi a sviluppare in modo coordinato attività didattiche, formative ed informative.
2. 
I corsi si svolgono mediante conferenze tenute da medici o da professionisti competenti nel settore, secondo convenzioni appositamente stipulate.
3. 
Agli studenti viene fornita da parte delle scuole una documentazione informativa corredata di schede illustrative, al fine di approfondire la materia.
Art. 3 
(Organizzazione dei corsi)
1. 
Il programma dei corsi definisce le linee di orientamento dei consumi e di educazione alimentare.
2. 
Lo svolgimento dei corsi, articolati in quattro ore di lezione mensili, ha luogo non prima della fine del mese di dicembre ed entro la fine del mese di giugno, secondo il calendario convenuto tra le istituzioni coinvolte nel progetto.
Art. 4 
(Soggetto organizzatore)
1. 
Le attività di competenza regionale sono realizzate direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici o privati.
2. 
L'organizzazione dei corsi è realizzata in forma diretta da parte dell'istituto scolastico, ovvero da soggetti di accertata competenza ed esperienza nel settore con i quali gli istituti scolastici stipulano apposita convenzione che definisce i reciproci rapporti contrattuali, le obbligazioni e gli oneri corrispettivi.
Art. 5 
(Oneri)
1. 
Gli oneri connessi all'organizzazione dei corsi sono a totale carico della Regione, alla quale gli istituti scolastici presentano richiesta di rimborso per le spese sostenute.
2. 
In caso di mancata o incompleta realizzazione dei corsi, le somme già erogate agli istituti scolastici a titolo di rimborso sono restituite alla Regione ovvero portate in compensazione con le risorse eventualmente assegnate nell'anno successivo.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede secondo quanto previsto dall' articolo 30, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).