Proposta di legge regionale n. 237 presentata il 03 febbraio 2006
Interventi per la promozione di progetti di Multiculturalità tra la fascia giovanile della popolazione.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte valorizza e sostiene la multiculturaliltà tra la fascia giovanile della popolazione mediante il finanziamento di progetti tematici.
Art. 2 
(Destinatari)
1. 
I destinatari dei finanziamenti regionali sono identificabili nei seguenti soggetti:
a) 
scuole primarie e secondarie pubbliche e private;
b) 
istituzioni pubbliche e private che promuovono percorsi educativi rivolti ad una fascia di utenza compresa tra i sei ed i diciotto anni.
Art. 3 
(Requisiti)
1. 
Per essere ammessi ai finanziamenti regionali, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a presentare progetti strutturali che devono indicare, a pena di inammissibilità della domanda:
a) 
la durata del progetto;
b) 
gli operatori coinvolti e loro qualifica professionale (insegnanti, educatori, mediatori culturali);
c) 
percorso formativo degli operatori coinvolti;
d) 
costo complessivo di realizzazione del progetto.
2. 
I soggetti richiedenti il finanziamento sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 1 all'Assessorato regionale alla cultura entro il 31 maggio di ogni anno.
3. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui alla presente legge.
Art. 4 
(Entità dei finanziamenti)
1. 
I soggetti di cui all'articolo 2 possono richiedere un contributo massimo di euro 2.500,00. Nel caso in cui i costi del progetto siano inferiori alla somma di 2.500,00 euro l'entità del finanziamento corrisposto sarà pari all'80 per cento dei costi totali del progetto.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, si provvede nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 stanziando la somma di 200.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) n. 31991 (Beni culturali Direzione Tit.I spese correnti).
2. 
Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse della unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci tit.II spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.